Contributo italiano di due euro sui pacchi rinviato a ottobre: un prelievo legittimo?
Un lettore — che di dogane vive — ha commentato il mio post del 23 giugno con un intervento preciso e operativamente utile. Ha fatto bene i conti: il valore doganale comprende prezzo, trasporto e assicurazione, il dazio si applica su questo aggregato, l’Iva si calcola sul valore doganale già aumentato del dazio. La somma, per il consumatore, resta inferiore al costo di una bolletta doganale ordinaria.
Paghi tutto prima — scrive — e poi vedi il cammello: è la sintesi più onesta del sistema doganale che si possa leggere. Ha ragione, la tariffa fissa conviene. La sua ricostruzione dice quanto si paga, ma non centra la domanda che mi ero posta: il prelievo italiano è legittimo?
Con decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107 il Governo ha scelto la più antica delle soluzioni giuridiche: rinviare. Fa slittare — ancora una volta — dal 1° luglio 2026 al 1° ottobre 2026 il contributo italiano di due euro per ciascuna spedizione di modico valore proveniente da Paesi extra-Ue. Non è una correzione tecnica. È una doppia ammissione. E un rinvio, in fondo, è il modo più educato con cui si dà ragione a chi protesta.
La prima ammissione riguarda il mercato. Confetra aveva documentato, già prima che il prelievo entrasse in vigore, uno spostamento dei flussi di importazione verso Belgio, Paesi Bassi e Ungheria: il mercato, che non è abbonato alla Gazzetta Ufficiale ma sa contare, aveva già traslocato. Le cause sono più d’una — l’abolizione della soglia di esenzione, il nuovo dazio europeo, l’incertezza regolatoria — e sarebbe scorretto attribuire la diversione al solo contributo nazionale.
Il Governo, rinviandolo sotto la pressione del comparto logistico, ha riconosciuto ciò che conta sul piano giuridico: un onere unilaterale di uno Stato membro su quelle spedizioni basta a deviare i traffici verso le frontiere dove non si paga. È esattamente l’effetto che il diritto dell’Unione vieta agli Stati membri di produrre.
La seconda ammissione riguarda il diritto. L’articolo 30 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea vieta, tra gli Stati membri, non solo i dazi doganali ma “qualsiasi tassa di effetto equivalente”, vale a dire ogni onere pecuniario imposto unilateralmente che colpisca le merci per il solo fatto di varcare la frontiera. I pacchi di Temu o di Shein vengono da fuori dell’Unione, è vero, ma la Corte di giustizia ha esteso il divieto anche alle importazioni da Paesi terzi: instaurata la tariffa doganale comune, nessuno Stato può aggiungervi prelievi nazionali unilaterali senza romperne l’uniformità verso l’esterno.
La diversione di cui si è detto ne è la prova. L’unica eccezione ammessa è il corrispettivo proporzionato di un servizio effettivamente reso al singolo importatore. Qui il servizio non c’è: la dogana non controlla materialmente il contenuto dei pacchi di modico valore — lo ha confermato anche il nostro lettore — e si pagano due euro per un controllo che non avviene. Si paga il biglietto e si salta lo spettacolo: un prelievo fisso slegato da qualsiasi controllo non supera i criteri pretori.
E che il dubbio sia fondato non lo dice un avversario del Governo, ma la principale associazione delle imprese. Le osservazioni di Confindustria lo avevano messo nero su bianco in termini inequivocabili: restano “aperti interrogativi sulla compatibilità del contributo nazionale con la normativa unionale, che non consente agli Stati membri di introdurre autonomamente dazi o misure di effetto equivalente”.
Il rinvio al 1° ottobre, dunque, non chiude la questione, la procrastina di qualche mese. Dal lato Ue vanno distinti due strumenti. Il dazio da tre euro, già in vigore dal 1° luglio 2026, è un prelievo doganale di fonte europea, non unilaterale. La più ampia riforma doganale concordata il 26 marzo 2026 da Parlamento e Consiglio prevede invece un secondo strumento, vale a dire una tariffa armonizzata — la cosiddetta “handling fee” — destinata a coprire i costi amministrativi dello sdoganamento dei pacchi di modico valore.
Non è ancora operativa. L’importo dovrà essere fissato dalla Commissione europea con un atto delegato e gli Stati membri cominceranno ad applicarla entro il 1° novembre 2026. Quando entrerà in vigore, il contributo italiano rischia di nascere già vecchio, assorbito da quello europeo o sommato sullo stesso pacco.
Resta il nodo che né il rinvio né la riforma europea sciolgono: chi paga di più, proporzionalmente, è chi spende meno. Il dazio da tre euro su un pacco da 30 euro è il dieci per cento del valore e il contributo da due euro aggiunge un altro 7% abbondante. Chi importa container per migliaia di euro non sente nulla di tutto questo.
L’articolo 53 della Costituzione chiede che il concorso alle spese pubbliche sia commisurato alla capacità contributiva: un prelievo fisso che pesa in ragione inversa al reddito del consumatore è strutturalmente regressivo. Il rinvio sposta la scadenza, non il dato di fondo: a pagare di più, in proporzione, è sempre chi ordina trenta euro di merce, non chi ne importa per migliaia.