Tassazione dei premi sportivi, cosa cambia per gli atleti: la soglia di 300 euro, la data di erogazione e gli adempimenti
Il panorama fiscale dello sport italiano vive una nuova fase di assestamento. Con l’introduzione dell’articolo 9 del Decreto Fiscale n. 38/2026, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina dei premi corrisposti agli atleti per i risultati ottenuti in competizioni sportive. La novità principale è il ripristino dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte per le somme di importo non superiore a 300 euro, una misura che mira a sollevare le piccole realtà associative e gli atleti di base da oneri burocratici e fiscali, seppur con finestre temporali estremamente specifiche e vincoli rigorosi.
Il perimetro temporale e la questione del primo trimestre
La prima e più importante distinzione da operare riguarda la data di erogazione delle somme. Il Decreto Fiscale n. 38/2026 non ha natura retroattiva, il che stabilisce uno spartiacque netto all’interno dell’anno solare 2026. Per tutti i premi corrisposti tra il 1° gennaio e il 27 marzo 2026, si applica il regime di tassazione ordinaria. In questo intervallo di tempo, qualsiasi premio, anche di modesta entità (ad esempio 50 o 100 euro), deve essere stato assoggettato alla ritenuta a titolo d’imposta del 20%, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 600/1973 e dai successivi correttivi alla Riforma dello Sport. A partire dal 28 marzo 2026 e fino al 31 dicembre 2026, entra invece in vigore il nuovo esonero. È fondamentale sottolineare che per la validità dell’esenzione fa fede il principio di cassa: rileva cioè il momento in cui l’atleta riceve effettivamente la somma (tramite bonifico, assegno o altri sistemi tracciabili), indipendentemente dal momento in cui si è svolta la competizione sportiva che ha generato il diritto al premio. Se una gara vinta a febbraio viene pagata ad aprile, il premio ricadrà nel nuovo regime di esenzione.
La soglia dei 300 euro: calcolo e cumulo delle somme
Il limite di 300 euro non deve essere considerato come una franchigia applicabile a ogni singola operazione, ma come un tetto massimo complessivo riferito al rapporto tra il singolo atleta e il singolo sostituto d’imposta (la ASD o la SSD erogante). Per determinare se la soglia sia stata superata, la società sportiva deve sommare tutti i premi versati allo stesso atleta esclusivamente nel periodo che intercorre tra il 28 marzo e il 31 dicembre 2026. Un aspetto tecnico di vitale importanza riguarda la gestione del superamento del limite. La norma non prevede una tassazione “a scaglioni”. Se il totale dei premi erogati nel periodo di vigenza della norma eccede anche solo di un euro la soglia dei 300 euro, l’esenzione decade integralmente. In questa ipotesi, la ritenuta del 20 per cento deve essere calcolata sull’intero ammontare corrisposto dall’inizio del periodo agevolato. Ad esempio, se un atleta riceve 200 euro a maggio (esenti) e altri 150 euro a settembre, il totale di 350 euro dovrà essere interamente tassato al 20 per cento. In sede di erogazione del secondo premio, la società dovrà quindi trattenere la ritenuta calcolata sia sui 150 euro correnti sia sui 200 euro precedentemente corrisposti come netti.
Distinzione tra premi, rimborsi e compensi di lavoro
Per una corretta gestione amministrativa, le ASD e SSD devono distinguere chiaramente la natura delle somme erogate. L’esenzione prevista dal Decreto Fiscale n. 38/2026 riguarda esclusivamente i “premi” legati al risultato sportivo, inquadrati fiscalmente dall’articolo 36, comma 6-quater del D.Lgs. 36/2021. Restano esclusi da questa disciplina i compensi per il lavoro sportivo, che seguono invece una franchigia di esenzione fiscale molto più alta (15.000 euro annui), ma sono soggetti a differenti obblighi previdenziali e comunicativi tramite il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD). Allo stesso modo, i rimborsi spese documentati (vitto, alloggio, viaggio) per trasferte fuori dal comune di residenza non concorrono alla formazione del limite dei 300 euro, in quanto non hanno natura di reddito ma di mero ristoro di costi vivi sostenuti dall’atleta per la partecipazione alla gara. È essenziale che la delibera del consiglio direttivo della società specifichi chiaramente la natura del “premio”, legandola oggettivamente al piazzamento o alla partecipazione a una specifica manifestazione ufficiale.
Gli adempimenti burocratici: l’autocertificazione e il modello F24
L’onere di verifica non ricade esclusivamente sulla società sportiva. Per beneficiare dell’esenzione, l’atleta è obbligato a sottoscrivere un’autocertificazione in cui attesta l’ammontare dei premi già percepiti dalla medesima società nel periodo di riferimento. Questo documento è fondamentale per la tutela dei dirigenti sportivi in caso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, poiché giustifica la mancata applicazione della ritenuta alla fonte. Qualora il premio superi la soglia stabilita o venga corrisposto al di fuori del periodo di esenzione, la società è tenuta a trattenere il 20 per cento della somma lorda a titolo d’imposta. Successivamente, deve provvedere al versamento della ritenuta tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento, avendo cura di utilizzare l’apposito codice tributo previsto dalla normativa. Infine, resta l’obbligo di rilasciare all’atleta, entro i termini ordinari fissati per l’anno successivo, la Certificazione Unica che riepiloghi nel dettaglio sia le somme erogate sia le tasse effettivamente trattenute e versate.
Lo scenario operativo per il 2027
Allo stato attuale della legislazione, l’esenzione ha una scadenza prefissata al 31 dicembre 2026. Questo significa che, salvo interventi in sede di legge di bilancio per il prossimo anno, a partire dal 1° gennaio 2027 si tornerà all’obbligo di applicare la ritenuta del 20% su ogni premio corrisposto, indipendentemente dall’importo. Questa situazione andrà ad incidere direttamente sulle premiazioni relative ai campionati invernali 2026/2027: se i pagamenti dei premi legati a risultati ottenuti a dicembre 2026 dovessero slittare a gennaio 2027 per ragioni amministrative, essi potrebbero perdere il diritto all’esenzione, gravando sia sulla contabilità della società che sul netto percepito dagli atleti. La gestione tempestiva dei flussi di cassa entro la fine dell’anno solare diventa quindi un elemento di efficienza fiscale imprescindibile per il comparto del dilettantismo.