Migranti, perché le norme sui “Paesi terzi sicuri” approvate dal Parlamento Ue non sanano l’accordo con l’Albania
Per l’ennesima volta: le modifiche ai regolamenti Ue approvate ieri, martedì 10 febbraio, dal Parlamento europeo non sanano le questioni ancora aperte, anche di fronte alla Corte di Giustizia europea, sull’accordo tra Italia e Albania. Non il testo della Commissione Ue con l’elenco dei Paesi d’origine sicuri, che include Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia – fortemente criticato dalle organizzazioni umanitarie –, rispetto al quale il controllo giurisdizionale è sempre previsto esattamente come per le liste dei governi dei singoli Stati membri. E tantomeno il testo sul concetto di Paese terzo sicuro, che potrà essere applicato per dichiarare inammissibile una domanda d’asilo. Come il Fatto ha scritto ai tempi del passaggio in Commissione Libertà civili, Giustizia e Affari interni (LIBE), l’inammissibilità potrà essere dichiarata – è spiegato chiaramente nel comunicato stampa del Parlamento seguito al voto, “se esiste un legame tra il richiedente e un paese terzo, come la presenza di familiari, una precedente permanenza nel paese o legami linguistici, culturali o simili”, in base al fatto “che il richiedente sia transitato da un paese terzo prima di arrivare nell’Ue dove avrebbe potuto richiedere una protezione effettiva”, o sulla base “di un accordo o intesa con un paese terzo, a livello bilaterale, multilaterale o dell’Ue, per l’ammissione dei richiedenti asilo, ad eccezione dei minori non accompagnati”.
Ma questo “accordo o intesa con un paese terzo” non è certo il Protocollo siglato tra Roma e Tirana. Il perché è scritto in modo altrettanto chiaro nel comunicato del Parlamento Ue: “Tali accordi conclusi dall’UE o dai suoi Stati membri con un paese terzo per applicare il concetto di paese terzo sicuro devono includere una disposizione che obblighi il paese terzo a esaminare nel merito qualsiasi richiesta di protezione effettiva presentata dalle persone interessate”. In altre parole, è il paese terzo col quale stringo l’accordo che dovrà accollarsi i richiedenti e così le procedure d’asilo per l’esame delle loro domande. L’Italia potrebbe eventualmente fare un nuovo accordo con l’Albania, che però dovrebbe accettare di prendersi i richiedenti, processare le loro domande con tutto ciò che ne consegue. Un onere non indifferente per Paesi che non hanno sistemi d’asilo sviluppati come quello Ue, a partire dalla tutela dei diritti fondamentali. Quanto all’accordo siglato col governo albanese, i problemi rimangono quelli già noti, alcuni dei quali al vaglio della Corte di Giustizia. Tra gli altri, la difficoltà per l’Italia a garantire, oltre i confini nazionali, standard e garanzie identiche a quelli delle procedure effettuate nel proprio territorio, a partire dal diritto alla difesa, all’accesso a un ricorso effettivo, alla salute, e il fatto che, in base al Protocollo, il trattenimento nei centri albanesi non è l’extrema ratio, come previsto dalle norme Ue, vecchie e nuove, ma l’unica soluzione data.
Quanto alla portata della nuova definizione di “Paese terzo sicuro” che amplia in modo significativo le ipotesi di inammissibilità delle domande d’asilo, le norme consentiranno il trasferimento dei richiedenti anche verso Stati con cui non esiste un reale legame, sulla base del semplice transito o, come abbiamo visto, di accordi bilaterali e persino informali. Il baricentro si sposta così dall’esame nel merito della richiesta alla possibilità di respingerla preliminarmente, con un effetto di alleggerimento per gli Stati membri che può però comprimere le garanzie individuali. Il rischio è che a essere considerato sicuro sia anche un Paese che non è in grado di assicurare uno status giuridico stabile o pieni diritti alle persone, che potrebbero anche non godere della protezione effettiva prevista per i richiedenti nel sistema d’asilo Ue. Senza il riconoscimento formale della protezione, le persone trasferite rischiano di finire in un limbo giuridico, potenzialmente esposte a possibili respingimenti a catena. Criticità che aumentano proprio perché non si prevedono necessariamente accordi giuridicamente vincolanti e l’obbligo di meccanismi di monitoraggio indipendenti. Anzi, viene meno anche tutele come la sospensione automatica del trasferimento nel Paese terzo in caso di ricorso contro la decisione di inammissibilità. Il rischio denunciato da molti osservatori è quello di una esternalizzazione degli obblighi di protezione in contrasto con la Convenzione di Ginevra e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. Uno scenario che, ancora una volta, sposterà lo scontro nelle aule dei tribunali e fino alla Corte di giustizia.