“Blocco navale? No, fumo negli occhi”. Il giurista sul ddl del governo: “Inutile e contrario alla Convenzione ONU”
Il disegno di legge che il governo si appresta a portare in Consiglio dei ministri dovrebbe contenere anche norme per impedire l’ingresso di navi nelle acque territoriali italiane. “E’ inutile e per lo più illegittimo secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare”, spiega senza incertezze Giuseppe Cataldi, ordinario di Diritto internazionale all’Università L’Orientale di Napoli e presidente dell’Associazione internazionale del diritto del mare. Ma andiamo con ordine. Ecco cosa dice l’articolo 10 del testo che circola già dalla vigilia del Cdm: “Nei casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, l’attraversamento del limite delle acque territoriali può essere temporaneamente interdetto con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’Interno”. Dove sta la novità? Fin qui non ce ne sono. Anzi, “l’articolo 19 della Convenzione Onu sul diritto del mare, che è legge dello Stato perché l’Italia l’ha ratificata, elenca già tassativamente i casi in cui il passaggio di una nave può essere considerato “non inoffensivo” e dunque lo Stato può ostacolarlo”, spiega il giurista. “Ma lo Stato non può aggiungere arbitrariamente nuove eccezioni, specialmente se violano l’obbligo di soccorso e la tutela dei diritti fondamentali”.
In base alla Convenzione (art. 17) a nessuna nave può essere impedito il passaggio nelle acque territoriali finché è “inoffensivo“, compresa la sosta quando comporta, ad esempio, l’assistenza a persone in pericolo. L’articolo 19 di che “il passaggio è inoffensivo fintanto che non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero”. Il passaggio è invece pregiudizievole quando, nel mare territoriale, la nave è impegnata in attività come l’uso della forza, spionaggio, propaganda, esercitazioni militari, traffici illegali di persone o merci, pesca o ricerca non autorizzate, inquinamento grave o interferenze con comunicazioni e impianti. Ma torniamo al ddl del governo, che di minacce gravi ne prevede quattro: “il rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale”; “la pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini”; “le emergenze sanitarie di rilevanza internazionale”; “gli eventi internazionali di alto livello che richiedano l’adozione di misure straordinarie di sicurezza”. Casi in cui il governo può disporre l’interdizione per un massimo di “trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni, fino a un massimo di sei mesi“.
Secondo Cataldi, a parte il rischio terrorismo già perfettamente contemplato dalla Convenzione, il resto sarebbe illegittimo secondo la norma ONU. Che, tra l’altro, va applicata secondo proporzionalità e necessità: “Senza stabilire una discriminazione di diritto o di fatto tra le navi straniere”. Quanto alle minacce ipotizzate dal governo, per le “emergenze sanitarie” Cataldi osserva che bisognerebbe adottare identici provvedimenti per aeroporti e confini terrestri, “altrimenti è discriminazione”. Per gli “eventi internazionali di alto livello” parla di “ipotesi ridicola, assolutamente incompatibile con la Convenzione”. Infine, nel caso della “pressione migratoria eccezionale”, Cataldi ritiene “impossibile negare il passaggio inoffensivo” soprattutto se si tratta di navi che hanno soccorso naufraghi in un’operazione SAR (search and rescue) e chiedono il noto porto sicuro (place of safety). “Queste hanno sempre il diritto di entrare in acque internazionali“, spiega, chiarendo che tale ingresso non equivale a decidere autonomamente dello sbarco. Di più: “Non si può determinare a priori che per un mese tutte le navi delle Ong siano pericolose: la minaccia deve essere specifica e provata per la singola imbarcazione, e la presenza di persone salvate in mare non costituisce di per sé una minaccia”.
A proposito di Ong, il ddl del governo aggiunge che “i migranti eventualmente a bordo di imbarcazioni sottoposte all’interdizione possono essere condotti anche in Paesi terzi diversi da quello di appartenenza o provenienza con i quali l’Italia ha stipulato appositi accordi o intese”. Ipotesi che però non avrebbe nulla a che fare col passaggio in acque internazionali regolato dalla Convenzione Onu. Nel coordinare un’operazione di soccorso, l’Italia potrebbe decidere di assegnare – illegittimamente secondo Cataldi, che cita le convenzioni internazionali in materia – un porto lontano, anche in un altro Paese. Nondimeno, “l’imbarcazione ha sempre il diritto di entrare nelle acque territoriali in base al diritto internazionale. E in caso di emergenza anche di entrare in porto, come ribadito in diverse sentenze, come quella del caso di Carola Rakete”. Ancora: “L’obbligo di soccorso prevale sulle norme interne relative all’immigrazione: i naufraghi non possono essere considerati migranti illegali nel momento in cui la nave comunica l’emergenza e richiede un “place of safety””, ricorda Cataldi. Peraltro, aggiunge, “sono tutte cose già viste e superate ai tempi in cui a tentare soluzioni identiche fu Matteo Salvini col decreto Sicurezza bis (decreto-legge n. 53/2019), sempre in virtù della pressione migratoria”. Il decreto fu poi modificato dal governo Conte II che ricondusse la norma ai soli casi conformi alla norme internazionali. Che, è bene ricordarlo, secondo l’articolo 117 della Costituzione rappresentano un limite invalicabile per la legislazione nazionale.