Il mondo FQ

“Azione conclusa e nessun pericolo”: perché al gioielliere di Grinzane Cavour non è stata riconosciuta la legittima difesa

La Corte d’assise d’appello motiva la condanna a 14 anni e 9 mesi: “L’azione era conclusa e non c’era pericolo concreto”. Escluso anche l’eccesso colposo.
“Azione conclusa e nessun pericolo”: perché al gioielliere di Grinzane Cavour non è stata riconosciuta la legittima difesa
Icona dei commenti Commenti

Non può essere riconosciuta la legittima difesa al gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) che il 28 aprile 2021 inseguì e uccise due rapinatori in fuga. Sono le motivazioni della Corte di assise di appello di Torino per la sentenza con cui Mario Roggero è stato condannato, lo scorso 3 dicembre, a 14 anni e 9 mesi di reclusione per duplice omicidio. Secondo i giudici, al momento degli spari l’azione criminosa era “totalmente conclusa”, poiché i rapinatori “erano già usciti dal negozio e si stavano apprestando ad allontanarsi salendo in auto”. In quella fase, viene sottolineato, né Roggero né i suoi familiari erano esposti a “un pericolo concreto di un’offesa”, elemento indispensabile per invocare la scriminante della legittima difesa.

La Corte chiarisce inoltre che la riforma del 2019 (voluta dalla Lega di Matteo Salvini, ndr) non ha modificato nella sostanza l’istituto della legittima difesa. È vero che la norma fa riferimento alla possibilità di agire per “respingere una intrusione”, ma il codice penale continua a richiamare il comma introdotto nel 2006, che presuppone che l’attacco sia in corso o imminente e che l’uso delle armi sia necessario. “La reazione difensiva – scrivono i giudici – non può essere né anticipata, né posticipata”, e deve collocarsi nel momento dell’aggressione. Una cornice che, secondo la Corte, non è applicabile al caso in esame.

Per le stesse ragioni viene esclusa anche l’ipotesi dell’eccesso colposo di legittima difesa. La condotta di Roggero, infatti, non si inserisce in una situazione difensiva in atto, ma in una fase successiva alla rapina. Quanto alla pena, i giudici spiegano che le attenuanti generiche non possono essere riconosciute nella massima estensione a causa della “mancata resipiscenza” dell’imputato. La condanna è stata comunque ridotta rispetto ai 17 anni inflitti in primo grado, applicando il meccanismo della continuazione tra i reati, così da rendere la sanzione complessiva proporzionata “alla gravità del fatto”.

Soddisfazione è stata espressa dai legali di parte civile, Marino Careglio e Flavio Campagna, che assistono i familiari di una delle vittime, Andrea Spinelli. “La sentenza è molto bene motivata – affermano – e riafferma un principio che deve continuare a caratterizzare la nostra società e la nostra democrazia: la vita di ogni essere umano è un bene fondamentale ed è protetta dalla legge”.

FOTO DI ARCHIVIO

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione