Omicidio Denis Bergamini, la Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro non riapre l’istruttoria. Si va avanti con il processo
Nessuna riapertura dell’istruttoria e il processo per l’omicidio di Denis Bergamini va avanti. Lo ha deciso la Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro rigettando la richiesta dei difensori dell’unica imputata, Isabella Internò, l’ex fidanzata del calciatore del Cosenza condannata nell’ottobre 2024 in primo grado a 16 anni di carcere per il delitto consumato “in concorso con ignoti”, nella notte del 18 novembre 1989 quando il corpo di Bergamini è stato trovato senza vita lungo la Statale 106, all’altezza di Roseto Capo Spulico.
I giudici di secondo grado hanno respinto la richiesta di una nuova perizia e hanno fissato il calendario delle prossime udienze. Si tornerà in aula il 26 maggio quando è prevista la requisitoria del pm Luca Primicerio e gli interventi delle parti civili, rappresentate dagli avvocati Fabio Anselmo, Alessandra Pisa e Silvia Galeone.
L’11 giugno, invece, ci saranno le arringhe delle difese e discuteranno gli avvocati Angelo Pugliese e Cataldo Intrieri, legali di Isabella Internò che si è sempre detta innocente e che attenderà il 9 luglio per la sentenza di secondo grado.
Il dato certo è che il materiale probatorio sta già tutto nel fascicolo e non ci saranno altri testimoni da sentire in aula sul delitto del calciatore ucciso quasi 37 anni fa a causa di una relazione finita male.
Quella notte il corpo di Denis era sotto un camion che lo avrebbe investito. Stando all’unica testimone oculare, la Internò appunto, poco prima di morire, il numero 8 rossoblu scese dalla sua Maserati e si lanciò sotto le ruote del camion di Raffaele Pisano, la cui posizione è stata archiviata. “Voleva lasciare il calcio. – avrebbe affermato allora la fidanzata – L’ho sentito dire: ‘Ti lascio il mio cuore, ma non il mio corpo’. E poi si è tuffato”.
Un suicidio che, per la Procura di Castrovillari, era una versione di comodo visto poiché, stando all’impianto accusatorio, Bergamini sarebbe stato già morto quando fu investito dal camion. Una perizia del 2017, infatti, aveva sottolineato le incongruenze delle dichiarazioni rilasciate dall’ex fidanzata di Bergamini sin dal 1989. Quella del suicidio, per la Procura di Castrovillari è una “teoria strampalata, falsa e inverosimile”. Piuttosto, secondo l’accusa, “Bergamini è stato vittima di una asfissia meccanica violenta, prima che il camion di Pisano lo sormontasse”.
In sostanza, il calciatore del Cosenza sarebbe stato soffocato “mediante uno strumento ‘soft’” (probabilmente una sciarpa o un sacchetto, ndr) e poi posto sull’asfalto “già cadavere allo scopo che venisse investito da mezzi in transito”.
Per quanto riguarda il movente, stando all’impianto accusatorio, sarebbe stato un delitto passionale e non un suicidio. Che, come ha sempre sostenuto la sorella Donata Bergamini, non avrebbe avuto nemmeno senso. Denis, infatti, non avrebbe avuto nessun motivo per togliersi la vita: in quel momento la sua carriera era lanciatissima, era il punto di riferimento del Cosenza in serie B e l’anno successivo avrebbe avuto la possibilità di giocare con il Parma o con la Fiorentina.
La sua vita si è conclusa, invece, sull’asfalto della statale 106. Un delitto che sarebbe stato collegato alla decisione della Internò di abortire dopo essere rimasta incinta dal suo fidanzato. L’aborto avvenne due anni prima dell’omicidio quando l’imputata avrebbe voluto un matrimonio riparatore mentre Denis, pure essendo stato disposto a riconoscere il bambino, qualora fosse stato suo, non aveva intenzione di sposarla a causa del suo “carattere ossessivo”.
“L’atteggiamento da stalker, ossessionato e morboso verso il ragazzo si acuì quando Bergamini cominciò ad isolarsi, negandosi a lei e rifiutando il matrimonio riparatore. – si legge nelle motivazioni della sentenza di primo grado – E quando nella mente di Isabella si fece seria e concreta la definitiva rottura della relazione, maturò il proposito delittuoso che da personale passò a coinvolgere i prossimi congiunti, che ella rese edotti dell’affronto subito. Il contesto patriarcale del delitto emerge evidente dagli stessi timori di Isabella della reazione dei suoi cugini, ove avessero saputo che Denis l’aveva lasciata. E l’aborto praticato due anni prima degli eventi, per la negazione del matrimonio, appreso dai maschi della famiglia, costituiva un motivo adeguato per uccidere il calciatore”.
Un omicidio in concorso con altri: “L’imputata costituiva il trait d’union tra la vittima ed i suoi aggressori”. Chi siano non è dato sapere ma nella sentenza ci sono diversi riferimenti a cugini “evidentemente pronti a compiere qualsiasi gesto a tutela dell’onore”.
I giudici di primo grado non hanno avuto dubbi nel definire quella dell’imputata “indubbiamente una personalità incline al delitto: ella aveva certamente proceduto ad aborto clandestino ed illecito (non perseguito e non perseguibile); aveva certamente commesso, in danno della medesima vittima, una condotta oggi ascrivibile al reato di atti persecutori. Tuttavia, questa personalità risulta formatasi in un contesto familiare deviato da retrogradi principi morali. Ed è palese che il contesto di riferimento abbia influito sulla genesi criminogena, caratterizzando le condotte sotto unica matrice: quella passionale”.
E ancora: “L’azione delittuosa è risultata diretta conseguenza di una fredda pianificazione e di un atteggiamento volitivo scaturente da una volontà punitiva nei confronti del ragazzo, da cui l’imputata non accettava il distacco, considerandolo res di sua proprietà”.
Occorrerà capire, adesso, se a luglio la Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro confermerà o meno la sentenza di primo grado dove sono state riconosciute le attenuanti generiche all’imputata, condannata a 16 anni di carcere. Una sentenza che ha lasciato tanti punti interrogativi: sia su chi potrebbero essere stati i complici della Internò sia sulla condanna della stessa. Una punizione comunque inevitabile per una donna che, sebbene in primo grado, è stata riconosciuta colpevole di avere ucciso tanti anni fa l’ex fidanzato. Ma ciò ha stimolato alcune riflessioni dei magistrati, i quali hanno ben chiaro che “la funzione della pena non è solo retribuzione; è rieducazione del condannato. La pena svolge anche una funzione special-preventiva: è tesa a impedire che il condannato ricada nel delitto”.
Se da una parte è vero che l’omicidio è un reato che non va mai in prescrizione, infatti, dall’altra i giudici hanno preso atto che “la pena viene oggi applicata per un fatto risalente ad una persona senz’altro diversa da quella che, per quel fatto, l’ha meritata. Isabella Anna Internò ha oggi 55 anni (sono 57 anni nel 2026, ndr); è madre di due figlie ed è inserita nel tessuto sociale senza avere mai più commesso reati. Quale reale effetto special-preventivo svolgerà la pena in questo caso? Probabilmente nessuno”.