Nasce l’arbitro assicurativo: come presentare ricorso per controversie con le compagnie sulle polizze
Ufficialmente operativo a partire dal 15 gennaio, l’arbitro assicurativo si va ad inserire nel sistema delle tutele stragiudiziali presenti in Italia, che includono l’arbitro bancario finanziario incaricato di gestire le controversie bancarie e gestito da Banca d’Italia e l’arbitro per le controversie finanziarie, a cui rivolgersi per i problemi che riguardano gli investimenti ed i prodotti finanziari (gestito da Consob).
Il nuovo organismo serve a risolvere le controversie tra clienti e imprese di assicurazione: come le altre due permette di accedere a una procedura online a costi ridotti, attraverso la quale vengono emesse decisioni non vincolanti ma che impattano sulla reputazione della società di assicurazioni. I tre arbitri si distinguono per l’autorità di riferimento e l’ambito di competenza.
Arbitro assicurativo cosa fa e cos’è
Il compito dell’arbitro assicurativo è quello di prendere delle decisioni su controversie che hanno come oggetto dei contratti di assicurazione vita e danni, comprese le eventuali violazioni alle regole di comportamento nella distribuzione dei prodotti assicurativi.
Le competenze economiche di questa nuova figura sono limitate dalla tipologia di polizza: per quelle vita caso morte il tetto è pari a 300.000 euro, per le altre polizze vita 150.000 euro, per le polizze danni (come casa, salute e viaggi) è 25.000 euro, che scende a 2.500 nel caso di azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa in caso di sinistro stradale.
Come funziona il procedimento
Rivolgersi all’arbitro assicurativo permette di accedere ad un iter stragiudiziale semplificato, che viene svolto interamente online utilizzando il Portale AAS. L’accesso al procedimento prevede delle regole ben precise, che devono essere seguite nel dettaglio. Prima di rivolgersi all’arbitro è necessario aver presentato un reclamo formale all’ufficio preposto della compagnia assicurativa ed aver atteso 45 giorni per la risposta dell’impresa.
Nel caso in cui la risposta dovesse dimostrarsi insoddisfacente o se dovesse mancare del tutto, il ricorso all’arbitro deve essere presentato entro 12 mesi dal reclamo. La controversia non deve coinvolgere dei fatti avvenuti più di tre anni prima della presentazione.
La procedura può essere avviata direttamente dal portale online: per farlo non è necessario essere seguiti da un avvocato. È previsto un contributo spese pari a 20 euro, che verrà rimborsato al cliente nel caso in cui il ricorso dovesse essere accettato.
L’intero procedimento è puramente documentale: non sono previste delle audizioni di testimoni o delle perizie tecniche nel corso della fase arbitrale.
Ma quali sono i tempi della procedura? Una volta che l’arbitro assicurativo ha ricevuto il ricorso, la segreteria tecnica – che è stata istituita direttamente presso Ivass – deve appurare che sia valida. Da parte sua la compagnia di assicurazioni ha pieno diritto a presentare le proprie controdeduzioni, sempre attraverso il portale.
La decisione deve essere presa entro 90 giorni dal completamento del fascicolo: nel caso in cui dovessero esserci dei casi particolarmente complessi, il termine può essere prorogato di altri 90, arrivando ad un massimo di 180 giorni.
Gli esiti e l’inadempimento
La decisione dell’arbitro assicurativo può dare ragione al cliente o rigettare completamente il ricorso. È importante sottolineare che qualsiasi giudizio espresso non è vincolante come una sentenza del tribunale: le parti hanno diritto a rivolgersi ad un giudice ordinario in un secondo momento.
Nel caso in cui la compagnia assicurativa non dovesse rispettare la decisione favorevole al cliente, l‘inadempimento viene pubblicato sul portale dell’Ivass e può essere diffuso attraverso dei comunicati stampa, causando un danno d’immagine all’impresa.
Quali sono le differenze operative con gli altri arbitri
L’arbitro assicurativo va a completare il quadro dei sistemi alternativi per risolvere le dispute in campo finanziario nel nostro paese. Si affianca all’arbitro bancario finanziario, attraverso il quale vengono gestite le controversie bancarie, e all’arbitro per le controversie finanziarie, che interviene quando sono coinvolti degli investimenti e dei prodotti finanziari.
Prodotti ibridi, come Polizze Unit-Linked e Index-Linked, possono vedere coinvolte due figure diverse, a seconda della controversia che si è venuta ad aprire. Se la contestazione coinvolge le caratteristiche finanziarie della polizza – come la perdita di valore dell’investimento o la carenza informativa – la competenza è dell’arbitro per le controversie finanziarie. Se invece la questione riguarda la gestione del contratto o aspetti tipicamente assicurativi, interviene l’arbitro assicurativo.
Quest’ultimo è l’unico specializzato nella gestione dei sinistri: può essere interpellato per la valutazione della liquidazione dei danni o nel comportamento dei periti assicurativi.