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Caso urbanistica Milano – Il Comune ha ordinato l’abbattimento del palazzo di via Fauchè dopo sentenza del Consiglio di Stato

Secondo il Consiglio di Stato le caratteristiche dell’intervento edilizio andavano oltre la "ristrutturazione ricostruttiva" che era stata dichiarata e lo qualificavano invece come nuova edificazione, quindi non bastava per questo una super scia, cioè  un’autocertificazione di inizio attività
Caso urbanistica Milano – Il Comune ha ordinato l’abbattimento del palazzo di via Fauchè dopo sentenza del Consiglio di Stato
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Il Comune di Milano ha ordinato l’abbattimento del palazzo di via Fauchè, uno dei progetti coinvolti nelle inchieste sull’urbanistica. Si tratta, spiega Palazzo Marino, di un atto dovuto in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato dello scorso novembre. È il primo ordine di demolizione che riguarda i cantieri sotto inchiesta. Secondo il Consiglio di Stato le caratteristiche dell’intervento edilizio andavano oltre la “ristrutturazione ricostruttiva” (leggi l’articolo di Gianni Barbacetto) che era stata dichiarata e lo qualificavano invece come nuova edificazione, quindi non bastava per questo una super scia, cioè un’autocertificazione di inizio attività.

Per la prima volta. lo scorso novembre, il Consiglio di Stato si era pronunciato sulle indagini urbanistiche a Milano e confermato le ragioni della Procura contro Comune e costruttore. A finire sotto i riflettori appunto il cantiere di via Fauché, dove i cittadini avevano denunciato la costruzione di un edificio di tre piani all’interno del cortile, al posto di un laboratorio precedentemente demolito. Per il Comune e i costruttori si trattava di rigenerazione urbana, ma i giudici amministrativi non erano stati dello stesso avviso: la palazzina è illegittima e va considerata “nuova edificazione”, con tutte le conseguenze del caso in termini di permesso di costruire, non sostituibile dalla Super-Scia.

L’avvocato Wanda Mastrojanni, che assiste gli abitanti del condominio di via Fauché-via Castelvetro, aveva spiegato che il Consiglio di Stato “stabilisce per la prima volta il principio di neutralità urbanistica: il nuovo edificio costruito dopo una demolizione deve essere ‘neutro’, non consumare suolo e non aumentare le volumetrie”. E aveva aggiunto sul concetto di rigenerazione urbana: “Si può parlare di rigenerazione urbana e di risparmio di nuovo suolo solo in presenza di ristrutturazione edilizia, mentre la nuova costruzione consuma sempre suolo”.

I giudici avevano tracciato tre criteri fondamentali per distinguere una ristrutturazione dalla nuova edificazione: la neutralità urbanistica, la contestualità temporale tra demolizione e ricostruzione e l’unicità dell’immobile interessato. La neutralità significa che “il nuovo edificio deve avere la stessa volumetria di quello abbattuto, senza ulteriori trasformazioni della morfologia del territorio”. La demolizione e la ricostruzione devono avvenire nello stesso arco temporale, altrimenti si configura una “nuova costruzione”. Infine, l’unicità impone che non possa essere considerato ristrutturazione edilizia né l’accorpamento di più volumi precedentemente separati, né il frazionamento in più edifici di un unico edificio preesistente. Intanto, in sede penale, prosegue il dibattimento che vede indagati costruttori, progettisti e dirigenti comunali, accusati di lottizzazione abusiva, abuso edilizio e falso.

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