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Vendite online: quando sono tassabili e quando serve aprire partita Iva

Quando un'attività di vendita online è occasionale e quando diventa un'attività imprenditoriale? Ecco le regole fiscali da conoscere
Vendite online: quando sono tassabili e quando serve aprire partita Iva
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Come devono essere tassate le vendite online? La domanda è quanto mai attuale, alla luce della diffusione delle piattaforme di e-commerce che permettono di scambiare i beni tra privati. Oltre a chiarire come debbano essere gestite dal punto di vista fiscale queste transazioni è importante comprendere chiaramente quando si è davanti ad un’attività strettamente amatoriale o ad un’attività imprenditoriale.

A porre una netta separazione tra le due tipologie di vendita non sono tanto le piattaforme di commercio online, ma l’Agenzia delle Entrate, la quale, ai sensi dell’articolo 2195 del Codice Civile, ritiene che se un’attività viene esercitata in modo abituale si è davanti ad una vera e propria impresa commerciale, indipendentemente dall’assetto organizzativo che è stato scelto. Quando si vende online abitualmente si produce un reddito d’impresa: una situazione che si viene a realizzare se, nel corso di più anni d’imposta, sono state realizzate un numero di transazioni elevate.

Come devono essere tassate le vendite online

Su questo argomento, purtroppo, la legislazione fiscale e quella civilistica non sembrano avere un orientamento coincidente: l’articolo 2081 del Codice Civile considera un imprenditore il soggetto che svolge un’attività economica organizzata in modo professionale. Il Tuir, all’articolo 55, non prevede il requisito dell’organizzazione, ma la semplice esercitazione dell’attività in modo professionale, anche quando non viene svolta in modo esclusivo.

In questo contesto alcune indicazioni per comprendere come gestire le pratiche ci arrivano dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 7552/2025 ha delineato una serie di regole per contrastare l’evasione fiscale e fare in modo che le attività esercitate sul web non si trasformino in una sorta di paradiso fiscale virtuale.

Il caso preso in esame dalla Suprema Corte è scaturito da un avviso di accertamento induttivo – promosso ai sensi dell’ex articolo 39, comma 2 del Dpr n. 600/1973 – sui redditi d’impresa potenzialmente maturati da un contribuente: a seguito di una serie di indagini condotte anche su dei conti correnti, erano state imputate a questo soggetto la vendite di numerose scarpe effettuate nei periodi d’imposta 2008 e 2009 su un portale di vendite online.

La vicenda era arrivata sino alla Suprema Corte dove i giudici avevano affermato che i redditi accertati e non dichiarati dal contribuente rientravano in tutto e per tutto in quelli d’impresa e non erano da considerarsi come redditi diversi: la decisione è stata determinata proprio dall’elevato numero di transazioni commerciali registrate, le quali mettevano in evidenza che l’attività veniva svolta in modo abituale.

Occasionalità delle vendite

Ma come devono essere gestiti, quindi, i guadagni derivanti dalle vendite online? Nel caso in cui l’attività venga svolta in via occasionale – in un modo saltuario e, soprattutto, non professionale – i guadagni devono essere gestiti all’interno della categoria dei redditi diversi della dichiarazione dei redditi.

A questo punto è importante chiarire che cosa si intenda per occasionalità sul web: sono le vendite una tantum di un proprio bene, come può essere uno scooter, l’automobile o qualsiasi altro oggetto. L’attività non deve richiedere il carattere professionale o l’organizzazione.

Far rientrare le vendite nella semplice occasionalità quando le cessioni vengono effettuate sistematicamente è più difficile: in questo caso siamo davanti a delle ditte individuali che hanno scelto di vendere dei prodotti attraverso delle piattaforme telematiche. Quando l’attività è abituale scatta l’obbligo dell’apertura della partita Iva, mentre i guadagni costituiscono redditi d’impresa.

Ovviamente da tenere sotto controllo è anche il valore delle vendite. Nel momento in cui il volume economico delle transazioni supera una determinata soglia è difficile ritenere che l’attività sia occasionale. Su questa stessa linea di principio è la Corte di Giustizia europea, la quale ha considerato come soggetto d’imposta la persona fisica che esercita un’attività economica che comporta lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per trarne dei vantaggi economici in modo stabile e continuativo.

In altre parole si è venuta a configurare nella prassi quotidiana una netta distinzione tra l’attività occasionale – svolta di rado e che comporta la gestione dei guadagni nei redditi diversi – e l’attività imprenditoriale, che prevede la gestione delle pratiche fiscali con una partita Iva e la gestione dei guadagni come reddito d’impresa.

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