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Nascono i “boschi monumentali”: più tutele per gli alberi secolari, ma chi ha gestito male le aree rischia di salvarsi

Per la prima volta l’Italia riconosce formalmente il valore culturale ed ecologico del suo patrimonio storico "verde". Ma c'è una falla: se una pineta o un sito sono stati compromessi da anni di tagli, diradamenti o incuria, potrebbero non avere più i requisiti per rientrare nella categoria protetta
Nascono i “boschi monumentali”: più tutele per gli alberi secolari, ma chi ha gestito male le aree rischia di salvarsi
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Di Florida Nicolai, ARCA (Assieme per la rigenerazione e la cura dell’ambiente)

Con l’approvazione del Disegno di legge 1054-B, il Parlamento della Repubblica Italiana ha introdotto una riforma storica della tutela del patrimonio arboreo italiano. L’articolo 18 del provvedimento riscrive interamente l’art. 7 della Legge 10/2013, che finora proteggeva solo in teoria gli Alberi Monumentali d’Italia, introducendo nuove misure vincolanti e creando per la prima volta i Boschi Monumentali d’Italia. Non solo singoli esemplari: potranno essere riconosciute, ma anche pinete, selve, faggete e altri complessi forestali di pregio, se conservano alberi vetusti, biodiversità elevata e valore storico o paesaggistico.

Queste le novità principali.

Tutela immediata: la protezione scatta già con la proposta di riconoscimento, non più solo dopo l’iscrizione ufficiale.
ZPA e ZPB: ogni albero o bosco monumentale sarà circondato da una zona di protezione vincolata con divieti e prescrizioni fissate dal Ministero.
Parere obbligatorio e vincolante del Ministero: ogni intervento dovrà essere autorizzato dalla Direzione generale delle foreste.
Sanzioni fino a 100.000 € per chi danneggia o abbatte senza autorizzazione, con utilizzo vincolato delle somme per la cura e valorizzazione del patrimonio monumentale.
Poteri sostitutivi: se i Comuni non censiscono o non agiscono, Regioni e Ministero potranno sostituirsi a loro.

La nuova legge potrà riguardare anche alberi monumentali nei parchi urbani e nelle pinete costiere: non solo foreste remote, ma anche patrimoni verdi a due passi da casa. È importante sottolineare che la tutela non è automatica. Infatti, solo i siti riconosciuti ufficialmente come monumentali entreranno nell’elenco nazionale e godranno delle nuove protezioni.
Per essere ammessi devono avere:

alberi vetusti e di grandi dimensioni,
biodiversità elevata,
integrità strutturale e continuità ecologica,
e/o valore storico, culturale o paesaggistico documentato.
Una pineta centenaria degradata da tagli frequenti e impoverimento ecologico potrebbe non superare la valutazione tecnica e quindi restare esclusa.

Noi ravvediamo una grande criticità: la cattiva gestione amministrativa del passato può diventare, oggi, un “lasciapassare” per nuovi interventi distruttivi. Infatti, se una pineta o un sito è stato compromesso da anni di tagli, diradamenti o incuria, rischia di non avere più i requisiti per essere riconosciuto monumentale. E proprio perché non riconosciuto, non riceverà alcuna tutela rafforzata.
In pratica: chi ha gestito male potrebbe aver già reso “non tutelabili” luoghi che meritavano protezione. Questo paradosso è il punto più delicato della riforma: una legge che tutela con forza i siti integri, ma lascia scoperti proprio quelli che la mano dell’uomo ha reso più vulnerabili.

In conclusione, la legge rappresenta un passo avanti enorme: per la prima volta l’Italia riconosce formalmente il valore culturale ed ecologico dei suoi alberi e boschi storici, e introduce tutele effettive, non solo simboliche. Rappresenta un cambio di paradigma: da una tutela affidata alla volontà (e alle capacità) dei singoli Comuni a una tutela di interesse nazionale gestita in modo gerarchico e specialistico dallo Stato, con le Regioni come attuatori, con l’auspicio, tuttavia, che l’accentramento di competenze non rallenti le decisioni e generi burocrazie aggiuntive. Ma sarà veramente decisivo come verrà applicata: servono risorse (per garantire manutenzione e vigilanza), controlli, e soprattutto una gestione lungimirante e rispettosa del patrimonio esistente, prima che altri luoghi preziosi vengano cancellati dall’incuria e dall’assenza di visione.

Le potenzialità della nuova legge, a nostro avviso, potrebbero vedersi, a esempio, nel Parco delle Alpi Apuane, la cui finalità è “la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali”, dove boschi vetusti di eccezionale valore convivono con attività estrattive dal forte impatto ambientale: una situazione ossimorica. Qui la riforma potrebbe rappresentare una svolta, almeno per proteggere faggete secolari e castagneti storici dall’impatto delle cave di marmo.

Tuttavia, questa è un’interpretazione ‘a caldo’ su una legge non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale e il cui funzionamento reale dipenderà da norme attuative e note esplicative ancora tutte da scrivere. In questo senso, le Alpi Apuane sono un banco di prova ideale: se la legge funzionerà come sembra, qui, forse più che altrove, potrebbe fare la differenza tra la conservazione e la perdita irreversibile di un patrimonio unico. A una condizione: che si candidino i boschi da proteggere prima che altri danni li rendano, per paradosso, non tutelabili
Restiamo in attesa di vedere quanto rapidamente saranno adottate le linee guida ministeriali (fondamentali per definire le ZPA e ZPB).

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