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Pedinato dall’azienda durante il permesso da legge 104: il Tribunale di Venezia annulla il licenziamento

La sentenza ha dichiarato illegittime e discriminatorie le azioni del datore di lavoro. Il lavoratore con disabilità può utilizzare i permessi anche per esigenze di integrazione familiare o sociale
Pedinato dall’azienda durante il permesso da legge 104: il Tribunale di Venezia annulla il licenziamento
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Pedinato durante i permessi per suffragare un sospetto del datore di lavoro. Poi licenziato con l’accusa di aver usato alcune ore di permesso per svolgere un’attività diversa in un’agenzia assicurativa. È quanto è accaduto a un uomo di Chioggia, dipendente di un minimarket, licenziato nell’aprile 2024. Il lavoratore ha una grave disabilità certifica ed è titolare dei permessi previsti dalla normativa 104/1992.

Il datore di lavoro sospettava che l’uomo usasse i permessi per svolgere un’altra attività. Per verificare l’intuizione l’azienda ha incaricato un investigatore privato di seguirlo, documentando gli spostamenti anche al di fuori dell’orario lavorativo. Il lavoratore ha, poi impugnato il licenziamento definendolo ingiusto e discriminatorio. La causa è stata decisa dalla sezione Lavoro del Tribunale di Venezia, che ha accolto integralmente il ricorso.

Come riporta Chioggianotizie, la sentenza chiarisce due punti della vicenda: i limiti ai controlli e l’illegittimità dei pedinamenti. “Il ricorso a un’agenzia investigativa è ammesso solo per verificare sospetti concreti, oggettivi e specifici” non per accertamenti. Giudicati, quindi illegittimi, i pedinamenti subiti dall’uomo e l’inutilizzabilità delle prove ottenute. Secondo la decisione del tribunale, l’uso dei permessi 104 non è limitato alla sola sfera domestica ma anche “per esigenze di integrazione familiare o sociale”.

Dal fascicolo emerge, attraverso la testimonianza di un amico dell’uomo, come il dipendente andasse da lui, negli uffici dell’assicurazione, per trascorrere qualche ora in un ambiente sereno. Partendo dall’illegittimità dei controlli, la giudice non ha valutato eventuali attività svolte durante i permessi. Il recesso è stato valutato discriminatorio, poiché legato alla fruizione dei permessi ex legge 104/1992. E’ stato, quindi annullato il licenziamento e ordinata la reintegrazione del dipendente. Inoltre è stato disposto il pagamento degli stipendi mancanti nel periodo dell’allontanamento, e il rimborso delle spese di lite.

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