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Assistenza e rimborsi: quali diritti hanno i passeggeri dei 320 voli finiti nel caos aeroporti per il guasto radar

Cosa prevedono le regole in un caso come quello di sabato sera? Tutte le informazioni di RimborsoAlVolo
Assistenza e rimborsi: quali diritti hanno i passeggeri dei 320 voli finiti nel caos aeroporti per il guasto radar
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Rimborsi e assistenza. Ne hanno diritto i passeggeri coinvolti nei notevoli disagi causati nei 5 grandi aeroporti del Nord Ovest dopo il black out radar al centro Enav di Linate. A sottolinearlo, citato il regolamento europeo del 2004, è la società specializzata in trasporto aereo RimborsoAlVolo. Si calcola che i voli coinvolti dal caos siano stati circa 320 tra decolli e atterraggi.

Anche in circostanze eccezionali come quella della serata di sabato, se il volo viene cancellato o subisce un ritardo prolungato, la compagnia aerea ha l’obbligo di garantire assistenza ai passeggeri sottoforma di pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. Se l’assistenza non viene garantita e il passeggero ha dovuto pagare i pasti, le bevande, i taxi o gli hotel, la compagnia aerea deve rimborsare le spese sostenute, purché ragionevoli e appropriate: a tal fine, sottolinea RimborsoAlVolo, è bene conservare tutte le ricevute attestanti tali spese, meglio se nominative, specie per i taxi.

Nel caso in cui un volo sia stato cancellato, la compagnia aerea deve offrire la scelta tra: il rimborso del biglietto e, in caso di coincidenza, un volo di ritorno all’aeroporto di partenza non appena possibile; l’imbarco su un altro volo verso la destinazione finale non appena possibile, oppure l’imbarco su un altro volo in una data successiva. “Non è prevista invece la compensazione pecuniaria fino a 600 euro a passeggero – specifica Kathrin Cois, direttore generale di RimborsoAlVolo – Trattandosi di un caso di forza maggiore, il ritardo o la cancellazione del volo non è imputabile alla responsabilità della compagnia aerea”.

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