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Per la Consulta l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia era incostituzionale: cosa cambia

Sentenza che apre la strada ai clienti di chiedere la restituzione del pagamento non dovuto direttamente ai fornitori (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato)
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La Corte costituzionale ha stabilito l’incostituzionalità dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica. Per la Consulta, il tributo – istituito nel 1988 per finanziare gli enti territoriali e abrogato dal legislatore nel 2012 – non rispetta infatti il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell’Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede solo una generica destinazione del gettito “in favore delle province“. Sentenza che apre così la strada ai clienti di chiedere la restituzione del pagamento non dovuto direttamente ai fornitori (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato).

La Corte costituzionale – nella sentenza numero 43, esprimendosi sulla questione sollevata dal Tribunale di Udine – ha sottolineato, citando le sentenze della Cassazione, che “tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto articolo 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è ‘in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio’”.

La Consulta ha anche valutato l’effetto prodotto dalla recente sentenza della Corte di giustizia datata 11 aprile 2024, nella causa C-316/22, Gabel industria tessile spa e Canavesi spa. Questa pronuncia, infatti, pur “mantenendo fermo che il giudice interno non può disapplicare, nell’ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva“, ha ora riconosciuto che “il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un’azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell’imposta alla direttiva”.

Una sentenza della Corte di Giustizia che aveva pertanto aperto alla possibilità di esercitare direttamente l’azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato. La decisione della Consulta, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’addizionale, adesso dà la possibilità ai clienti di esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti dei fornitori e questi ultimi potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato, salvo per i rapporti esauriti.

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