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Beppe Sala sulla Salva Milano sbaglia: ecco cosa sfugge al sindaco

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Mentre il mondo va in rovina a causa del neocapitalismo predatorio e delle guerre, armate ed economiche, ieri sera la trasmissione Otto e mezzo si è concessa una breve tregua da questi terribili argomenti, invitando il sindaco di Milano Beppe Sala, il quale ha parlato soprattutto del “Salva Milano”. Egli ha sottolineato che la legge urbanistica n. 1150 del 1942 è vecchia e che l’articolo 41-quinquies, comma 6, di questa stessa legge – secondo il quale i casi di costruzioni urbane che superino i limiti volumetrici e di altezza rispetto ai fabbricati circostanti e preesistenti devono essere sottoposti a un “piano particolareggiato” o di ”lottizzazione convenzionata” – deve essere ritenuta superata dalla modifica del Titolo V della Costituzione, che assegna alle Regioni la competenza legislativa in materia di “governo del territorio”.

Una grande falsità, che nasconde la gravissima “illegalità” che il Comune di Milano sta compiendo. Infatti è sfuggito a Beppe Sala che il “governo del territorio” è una “competenza concorrente”, che deve rispettare i “principi fondamentali” dello Stato (e cioè gli interessi di tutti i cittadini italiani) che sono scritti nella citata legge quadro n. 1150 del 1942, e meglio spiegati dall’articolo 8 del decreto interministeriale n. 1444 del 1968.

L’interesse pubblico tutelato è che le Città e i Borghi italiani non diventino un’accozzaglia di orribili costruzioni, e siano uniformemente “ordinati” e” decorosi”.

Inoltre sfugge a Beppe Sala che ci sono anche i “principi fondamentali inderogabili” della Costituzione, che non possono essere violati in nessun modo. Essi sono, fondamentalmente, i seguenti.

a) Il “principio costituzionale” previsto dall’articolo 42 della Costituzione, secondo il quale esiste un “diritto di proprietà pubblica collettiva” dell’intero Popolo italiano ad “avere e godere” un “assetto” “ordinato e decoroso” del territorio. Per questo, il privato deve “assicurare” la “funzione sociale” della proprietà individuale, la quale vien meno, se non persegue tale funzione. Questo principio è violato dal “Salva Milano”.

b) Altro “principio costituzionale” è quello di cui all’articolo 9 della Costituzione, che tutela il paesaggio, il patrimonio storico e artistico della nazione, l’ecosistema, la biodiversità e l’ambiente (rurale e urbano). Anche questo fondamentale principio costituzionale è violato dal “Salva Milano”.

c) Ulteriore “principio costituzionale” è quello previsto dall’articolo 41 della Costituzione, secondo il quale l’attività economica pubblica e privata deve essere indirizzata e coordinata a “fini sociali”. Il che significa che non può esserci, come vuole l’attuale sistema economico predatorio neoliberista, soltanto la “proprietà privata”, negando l’apporto insostituibile delle Aziende pubbliche del Popolo. D’altronde, se si ammette soltanto la proprietà privata, si favoriscono i palazzinari, con danni incalcolabili alle classi meno abbienti. Questo principio costituzionale inderogabile è platealmente violato dal “Salva Milano”.

d) Ulteriore “principio costituzionale” è quello della legalità di cui all’articolo 3 della Costituzione. Infatti è falsa l’affermazione che il “Salva Milano” sia una “norma di interpretazione autentica”, poiché non si ravvisa in tutta la proposta di legge nessuna disposizione di carattere realmente “interpretativo”, una disposizione cioè che privilegi una tra le tante interpretazioni possibili, in modo che “coesistano” due norme: quella precedente e quella successiva che ne chiarisca il significato. Di conseguenza il “Salva Milano” è affetto da “illogicità manifesta” e altera lo stesso significato di legge. Anche il “principio costituzionale” di legalità è dunque violato dal “Salva Milano”.

Stiano attenti, il Comune di Milano e il suo sindaco, e tengano presente che la “legalità” riguarda la tutela degli interessi generali di tutti gli italiani e non solo di alcuni di essi.

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