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Coronavirus, Inail: “Approvate solo 35 pratiche per dispositivi di protezione. Rigettate 805, la metà non rispettano requisiti di sicurezza”

Quasi sempre, fa sapere l’Inail, l'iter si è concluso con un giudizio di non conformità: più della metà delle richieste riguarda prodotti che non garantiscono i requisiti di qualità e sicurezza per la protezione di lavoratori e operatori sanitari
Coronavirus, Inail: “Approvate solo 35 pratiche per dispositivi di protezione. Rigettate 805, la metà non rispettano requisiti di sicurezza”
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Su 840 pratiche di validazione di dispositivi di protezione individuale esaminate finora dall’Inail ne sono state approvate solo 35, cioè poco più del 4 per cento. È quanto spiega lo stesso Istituto – cui è attribuita in via straordinaria l’attività di validazione dei dpi da produrre, importare o immettere in commercio, fino al termine dell’emergenza coronavirus – in un report aggiornato al 5 aprile.

Quasi sempre, fa sapere l’Inail, l’iter si è concluso con un giudizio di non conformità, che in circa il 43% dei casi ha riguardato prodotti non valutabili come dpi (pari a circa il 25% dei provvedimenti negativi), prodotti configurabili come simil-mascherine chirurgiche, eventualmente valutabili dall’Istituto superiore di sanità (17%) e prodotti già marcati Ce (1%), per i quali non è necessaria la validazione dell’Inail. Più della metà delle richieste, invece, riguarda prodotti che non garantiscono i requisiti di qualità e sicurezza per la protezione di lavoratori e operatori sanitari.

L’Inail, spiega, valuta la conformità dei prodotti presentati sulla base dell’autocertificazione e della documentazione presentata da produttori e importatori e, in caso di esito positivo del riscontro tecnico, richiede agli interessati la regolarizzazione di eventuali carenze di tipo documentale o amministrativo. I controlli tecnici, in particolare, verificano se il prodotto rientri o meno tra i dispositivi di protezione individuale, se sia stata allegata alla richiesta di validazione tutta la documentazione per l’immissione sul mercato (relazione illustrativa, disegni tecnici, rapporti di prova e relativi risultati, istruzioni di utilizzo) e se il dispositivo sia conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza necessari per stabilire la relativa classe di protezione, come previsto dalla normativa tecnica di riferimento.

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