Pensate che la sospensione del pagamento delle rate di mutuo relativo all’acquisto della prima casa significhi che non dovete fare nulla per ottenerla e non dovrete pagare? Non è così, o meglio non è così per milioni di italiani.

Spero sia solo un involontario e distratto assist del governo al mondo bancario che non aspettava altro per fare ostruzionismo e sfinire il cittadino che non riesce a pagare il mutuo per le conseguenze derivanti dalla quarantena per il coronavirus.

Forse nessuno ha letto in profondità il testo di legge ma la “distrazione” è presente al secondo comma dell’articolo 6 del decreto laddove è si stabilisce che “per tutto quanto non previsto dal presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DM n. 312/2010”.

Vado con ordine.

Innanzitutto l’agevolazione prevista dal decreto, è rivolta solo ai lavoratori dipendenti rimasti disoccupati o posti in cassa integrazione oppure ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che dichiarino un abbattimento degli introiti superiore al 33% di quanto mediamente incassato nell’ultimo trimestre 2018, lasciando in tal modo fuori un bel pezzo della popolazione italiana che, a prescindere dalle considerazioni etiche, era stata considerata dal sistema bancario meritevole di credito al momento della concessione del mutuo.

Penso, ad esempio, ai disoccupati che, all’epoca della richiesta, probabilmente hanno esibito documenti falsi per ottenere il mutuo oppure a chi percepisce il reddito di cittadinanza e, comprensibilmente, paga le rate in ritardo, ma comunque entro i termini dell’articolo 40 del Testo Unico Bancario (ritardo tra i 30 e 180 giorni), per non parlare poi di quelli che da disoccupati, non avendo altre possibilità di impiego, hanno lavorato in “nero” e continuato a pagare i mutui che avevano ottenuto quando lavoravano (sempre in “nero”) ed adesso non possono più pagarli perché forzatamente a casa.

Ma le banche quando hanno concesso i mutui a chi non poteva averlo sono state stupide o avevano interesse a guadagnare? In ogni caso c’è un concorso di colpe!

Analizzando invece il testo del DM 312/2010 a cui si aggancia l’attuale decreto – che ha dato la possibilità di prorogare di 180 giorni il pagamento delle rate del mutuo – l’articolo 477 recita che: “La sospensione prevista dal comma 476 non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche: a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato; b) fruizione di agevolazioni pubbliche”.

Bingo!

Fonti interne ad alcune banche mi hanno confermato che nei confronti dei mutuatari con morosità al di sotto dei 90 giorni (e quindi legittimati a ottenere la sospensione), sapendo in anticipo che il “Cura Italia” sarebbe entrato in vigore da lì a poco, si sono avvalse in maniera subdola della prescrizione della seconda parte del comma A. Come??? Inviando, anche a chi era entro i termini dell’articolo 40 del Testo Unico Bancario e/o entro il ritardo dei 90 giorni, la lettera di “decadenza del beneficio del termine” (praticamente la risoluzione del contratto). Ed in tal modo si sono messi in pace con tantissimi mutuatari che pagavano in ritardo le rate del mutuo escludendoli dalla agevolazione.

Oltre a questo hanno fatto la furbata di retrodatare la lettera, inviata con raccomandata e utilizzando un corriere che non è Poste Italiane, di 15/20 giorni. Perché? Perché così facendo sulla lettera non vi è impressa (e quasi mai lo è) la data di consegna e, quindi, non potendolo dimostrare, fa fede la data di emissione della missiva. Furbi, vero?

Non solo ma al comma b) dell’articolo di legge si prescrive che non rientra nell’agevolazione chi “fruisce di agevolazioni pubbliche”. Sapete cosa sono le agevolazioni pubbliche? Senza voler fare elenchi, vi dico solo che se io, come milioni di italiani, ho contratto un mutuo con una banca per il tramite di una cooperativa edilizia, una parte degli interessi che devo pagare mi sono corrisposti dalla Regione.

Mi chiedo: ma in un momento di pandemia globale, a quelli che anziché pagare 700 euro al mese ne pagano 600/650 (per il piccolo contributo ottenuto dalla Regione) che cosa cambia? Ma era così difficile per il legislatore pensare che chi ha ottenuto un mutuo con un aiuto pubblico, in un momento come questo, non lo riesce a pagare?

Ma non era più semplice fare una legge con un solo articolo che sanciva che “a far data dal 1 febbraio 2020 si sospendono tutte le pratiche giudiziali tra banche e mutuatari fino alla fine dell’emergenza sanitaria”, senza per questo incidere sulla sostanza del contenzioso? Tutto ciò non avrebbe sospeso i termini delle controversie in corso, ma le avrebbe solo posticipate.

Io non so se tutto ciò sia costituzionale. So di certo che quello che sta avvenendo può innescare tensioni sociali di grosse proporzioni se non si provvede in tempo.

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