Per contenere il contagio del coronavirus il governo ha chiuso l’ingresso e l’uscita dall’intera Lombardia e da altre quattordici province di quattro Regioni. La misura è prevista dall’articolo 1 del nuovo decreto del presidente del consiglio. Entrano in vigore anche una serie di nuove norme valide in tutta Italia: dalla chiusura di pub e discoteche, alla sospensione delle attività scolastiche fino allo stop a teatri, cinema, cerimonie religiose. Dopo le richieste dei sindaci dei capoluoghi della Lombardia, gli allarmi lanciati dagli anestesisti e rianimatori, dunque, il governo contrattacca e vara misure assolutamente eccezionali per provare a fermare il coronavirus. Venerdì, nella parte conclusiva del consiglio dei ministri finito a tarda notte il premier Giuseppe Conte aveva condiviso con i ministri presenti la necessità di una ulteriore stretta informandoli e condividendo con loro preoccupazioni per la nuova iniziativa in arrivo. Nella serata di sabato, quindi, è iniziata a circolare una bozza di decreto, diffusa da tutti i principali quotidiani online, ma che alla mezzanotte dell’8 marzo non era ancora entrata in vigore. Un vero problema visto che a leggere il documento le misure diventavano operative proprio dall’8 marzo e fino al 3 aprile. A Milano sono state prese d’assalto le stazioni, con numerose persone che hanno preso i treni diretti a Sud prima dell’entrata in vigore delle nuove norme. Nel frattempo i governatori delle Regioni interessate avevano cominciato già ad esternare i propri malumori per le misure contenute nel decreto. Nella notte, dunque, il premier ha convocato una conferenza stampa, per annunciare di aver firmato il dpcm che nella versione finale è l’accorpamento di due diversi documenti: uno rivolto alla Lombardia e alle 14 province rosse, un altro per tutto il territorio nazionale. Le regole valgono da domenica 8 marzo fino a venerdì 3 aprile.

Le nuove zone rosse – L’articolo più importante del decreto è il primo, quello che prevede il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da altre undici province, e l’estensione delle zone controllate a Piemonte ed Emilia-Romagna. Nel dettaglio, le province diventate “zona rossa” sono le seguenti: Modena, Parma, Piacenza,Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli,Padova, Treviso e Venezia. In queste zone è vietato “in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza”. Si prevede inoltre il “divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus”. Nelle zone interessate dal nuovo decreto basterà ai cittadini qualche linea di febbre – sopra i 37 gradi – per restare nel proprio domicilio e limitare al massimo i contatti.

Stop musei, pub, discoteche, cinema, centri commerciali nel week end – La stretta riguarda anche “tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività”. Vengono chiusi anche “i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura”. Stop anche a alle “attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi”. Non vengono chiusi i ristoranti e i bar ma “con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione”. Permessa l’apertura di tutte le altre strutture ma “in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse”. Il decreto prevede anche la chiusura “nelle giornate festive e prefestive” delle “medie e grandi strutture di vendita”, cioè i centri commerciali “nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione”.

Ok a mezzi pubblici, sospesi congedi per lavoratori sanitari – Non si fermano i mezzi pubblici e non si chiudono gli uffici pubblici ma “si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di anticipare, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie”. Sospesi, invece, “i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale”. Stop poi alle “procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro“.

Sospesi eventi sportivi, stop stazioni sciistiche – Il decreto ferma lo sport nelle zone rosse: “Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metrosi raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di anticipare, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie”. Chiusi anche gli impianti nei comprensori sciistici.

Stop scuole e università – Per quanto riguarda le scuole, vengono chiusi “i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie”.

Sanzioni per chi viola – Una parte del decreto riguarda le chiese e le cerimonie religiose: “L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri“. A fare rispettare le regole sarà il prefetto che potrà avvalersi delle forze di polizia, “con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate”. Chi viola le nuove norme è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, cioè l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità punita con l’arresto fino a 3 mesi.

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