di Angelo Maurilio Tuozzo*

Tramite la nota legge n° 107/2015 (definita de “La buona scuola”) si è assistito all’assunzione a tempo indeterminato di circa 100mila docenti; ciò a seguito di un piano straordinario di assunzioni previsto dall’articolo 1 comma 95 della stessa legge. I lavoratori assunti sono in parte inseriti nelle graduatorie di merito, ovverosia docenti che – pur avendo superato le prove concorsuali – non risultavano vincitori. Altra parte sono docenti inseriti nelle Gae (graduatorie ad esaurimento ex permanenti) previste dalla legge (art. 1, co. 605, lett. c, l. 27 dicembre 2006, n. 296) ovvero i docenti abilitati entro un determinato termine e inseriti in graduatorie provinciali, utilizzate sia per contratti a termine che per l’accesso ai ruoli.

Si precisa che in via ordinaria l’art. 399 del Dlgs 297/1994 regolamenta l’accesso ai ruoli con rapporto indeterminato, che ha luogo per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50, attingendo dalle graduatorie permanenti (ora a esaurimento).

Orbene, col piano assunzionale della cosiddetta buona scuola il nostro legislatore ha voluto porre un argine al fenomeno del precariato e dare una risposta concreta alla normativa europea: accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, direttiva 1999/70/CE (in particolare clausole 4 e 5 punto 1) e giurisprudenza della Corte di giustizia europea, culminata nella sentenza del 14 novembre 2014; si segnala anche una importante giurisprudenza nostrana, che in più occasioni ha rimarcato l’illegittimità dell’abuso del precariato anche qualora il datore di lavoro è rappresentato dalla nostra pubblica amministrazione.

Non va sottaciuto, altresì, che in molte province del Nord Italia, nelle graduatorie utilizzate sia ai fini dei contratti a termine sia per l’accesso ai ruoli, vi era una evidente carenza di docenti che andava colmata. Una volta dato l’avvio al piano straordinario nel 2015, i docenti che hanno partecipato per il primo anno sono stati dislocati presso una provincia provvisoria e, l’anno successivo, hanno dovuto partecipare a un piano straordinario di mobilità regolamentato dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (concernente la mobilità dell’8/4/2016) e dall’Ordinanza Ministeriale n. 241/2016; questo piano li ha ricollocati sull’intero territorio nazionale. Tale ricollocazione, come era normale aspettarsi, li ha trasferiti prevalentemente lì dove vi erano le carenze di cui innanzi abbiamo parlato, ovvero nelle province del Nord.

Senonché, per via di una normativa poco chiara, rappresentata proprio dal Ccni di mobilità straordinaria del 2016 (e dall’utilizzo di un algoritmo di dubbia legittimità: v. sent. Tar Lazio 10/9/2019 III sez. bis), è sorto un contenzioso che ha interessato l’intero territorio nazionale. E invero molti docenti hanno lamentato che, pur avendo un buon punteggio ai fini della mobilità, avevano visto assegnare a docenti con un punteggio inferiore alcuni ambiti territoriali (da loro scelti nella relativa domanda di mobilità); e ciò per il fatto che questi ultimi, pur vantando meno punti, avevano scelto il medesimo ambito territoriale con priorità rispetto a quelli che avevano un punteggio maggiore.

Alcune pronunce sul tema hanno ritenuto che prevalesse il criterio preferenziale, in relazione al quale il docente che sceglieva con priorità l’ambito indicato veniva preferito rispetto a chi, pur avendo maggior punteggio, aveva scelto quel medesimo ambito con ordine secondario.

La giurisprudenza maggioritaria, invece, ha ritenuto che prevalesse il criterio del maggior punteggio; quindi che a prescindere dall’ordine di scelta, l’ambito debba essere assegnato al docente con più punti (Collegio Tribunale di Roma s. Lav. del 17/2/17, Corte Appello Bologna sez. lavoro del 2/10/2018, Corte Appello Venezia sez. Lavoro n. 588/2018 R.G. 400/2017, Corte Appello Ancona n. 457 del 15/01/2019). E questo ha comportato che, grazie a una serie di sentenze, molti lavoratori hanno ottenuto un “ri-trasferimento” presso le province più vicine alle loro famiglie. Tale contenzioso, ancora in corso, non ha trovato ancora una definitiva soluzione; si auspica pertanto un intervento chiarificatore della Cassazione o, meglio, del Legislatore, che possa aiutare la magistratura di merito a sciogliere ogni dubbio sul tema.

*Giuslavorista nel settore del pubblico impiego, con particolare riferimento al mondo della scuola. Da oltre vent’anni svolgo la professione al fianco dei lavoratori più deboli e ho condotto molte battaglie per le persone imprigionate nel sistema del precariato. Obiettivo principale della mia attività è far si che i lavoratori possano acquisire la maggiore serenità possibile, spesso garantita da un rapporto a tempo indeterminato o quanto meno da un dignitoso rapporto a termine, al fine di consentire al lavoratore di dare il meglio di sé sul luogo di lavoro. Pubblico spesso articoli legati alle vertenze scolastiche su uno dei maggiori siti che si occupa del tema. Svolgo la mia professione nella città di Salerno ma il contenzioso seguito dallo studio investe Tribunali dislocati sull’intero territorio nazionale.

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