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Riscatto laurea, per chi ha meno di 45 anni costerà meno. “Si pagheranno 5.200 euro per ogni anno di studio”

Nel decreto su reddito di cittadinanza e quota 100 c'è un articolo sulla "pace contributiva". Previste agevolazioni per chi ha buchi nei versamenti (la cifra in questo caso sarà detraibile al 50%) e un percorso ad hoc per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995 e vuole solo anticipare il pensionamento. Secondo i consulenti del lavoro lo sconto è di circa il 60% rispetto al costo standard
Riscatto laurea, per chi ha meno di 45 anni costerà meno. “Si pagheranno 5.200 euro per ogni anno di studio”
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C’è anche uno sconto sul riscatto della laurea per chi non ha versato contributi prima del 31 dicembre 1995 tra le novità sulle pensioni previste dal decreto su reddito di cittadinanza e quota 100. La possibilità viene quindi offerta a tutti i nati dopo il 1974, che nel 1995 frequentavano ancora l’università o una specializzazione post laurea. Il provvedimento consente di riscattare gli anni di studio “ai soli fini dell’incremento dell’anzianità contributiva” (cioè per lasciare il lavoro prima, ma senza incrementare il proprio assegno) pagando per ogni anno il livello minimo previsto dalla riforma pensionistica del 1990. La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha calcolato che la cifra ammonta a 5.241,30 euro annui, pari a uno sconto di circa il 60% rispetto ai 13.200 euro previsti dal regime in vigore fino ad oggi.

La prima parte dell’articolo, intitolato “Pace contributiva“, disciplina invece la possibilità – offerta in via sperimentale, dal 2019 al 2021 – di rimediare a eventuali scoperture contributive tra il primo e l’ultimo versamento all’Inps, alle forme sostitutive o alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Potranno essere riscattati al massimo cinque anni, anche non continuativi, versando però in questo caso l’onere normale. L’agevolazione in questo caso consiste nel fatto che la cifra “è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi”.

Il versamento “può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30,00 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione”. La rateizzazione non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari.

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