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Amazon, multa di 300mila euro a due società del gruppo per violazione dei diritti dei consumatori

Secondo l'autorità hanno omesso o fornito in modo incompleto informazioni rilevanti su recesso, assistenza post vendita e garanzia legale
Amazon, multa di 300mila euro a due società del gruppo per violazione dei diritti dei consumatori
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Multa da 300mila euro dell’Antitrust a due società del gruppo Amazon. Amazon Eu Sarl e Amazon Services Europe Sarl sono state sanzionate dall’authority rispettivamente per 80mila e per 220mila euro per aver violato la nuova normativa sui diritti dei consumatori. Alla fine di un procedimento avviato a luglio dopo numerose segnalazioni di consumatori scontenti, l’autorità garante della concorrenza e del mercato ha accertato che le due società hanno infatti omesso o fornito in modo incompleto informazioni rilevanti.

Dall’istruttoria è emerso che, nel caso di vendita diretta, Amazon Eu Sàrl non si è adoperata per evidenziare adeguatamente e in modo agevole e accessibile l’informativa precontrattuale sul recesso e relativi termini ed esclusioni e sull’esistenza e sulle condizioni dell’assistenza post vendita al consumatore, oltre che sulla garanzia legale.

L’Agcm ha accertato inoltre che, per quanto attiene alle vendite sulla piattaforma marketplace, Amazon Services Europe Sàrl non forniva al consumatore un’adeguata informativa precontrattuale sull’effettiva identità del professionista, sul ruolo svolto da Amazon nella transazione, sul regime di recesso e di reso, sull’assistenza pre e post vendita garantita dai soggetti terzi, nonché sulla garanzia legale.

A giudizio dell’Antitrust, nelle operazioni di acquisto su markeplace le carenze informative apparivano ancor più significative nei casi in cui i consumatori, pur avendo acquistato un prodotto sul sito www.amazon.it, sono venuti a conoscenza dell’effettiva controparte contrattuale solo quando riscontravano un difetto di conformità del prodotto o disservizi nella fruizione del bene. Amazon si sarebbe limitato infatti ad affermare la propria estraneità al contratto tra venditore terzo e consumatore, senza entrare in alcun modo nel merito della contestazione.

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