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Diritto all’oblio: Corte Ue, Google non deve cancellare i dati personali dai motori di ricerca

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Si moltiplicano anche in Italia le richieste di persone che chiedono di cancellare da blog e motori di ricerca articoli e informazioni negative sul loro conto, perché quelle informazioni non sono più attuali e la loro circolazione può danneggiare la loro reputazione.

Alcune Corti italiane avevano riconosciuto l’esistenza del diritto all’oblio in riferimento agli archivi giornalistici on line, mentre in altri casi i Tribunali avevano riconosciuto ad alcuni individui il diritto a non vedere accostati epiteti diffamatori al proprio nome.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, però, sembra voler dare uno stop a tali richieste, prendendo posizione sul caso di un privato che aveva richiesto al Garante della privacy spagnolo di ordinare la cancellazione delle informazioni pubblicate su di un giornale online. La Corte, attraverso l’opinione preliminare dell’Avvocato generale, ritiene che l’ordine di cancellazione adottato da una Autorità (nella fattispecie il Garante della privacy spagnolo) per proteggere la privacy di un privato, non sia conforme al diritto dell’Unione, dando cosi ragione ragione all’articolazione regionale di Google, che aveva presentato un ricorso contro l’Agenzia spagnola di protezione dati.

Secondo l’avvocato generale, Google ”non va considerato come responsabile del trattamento dei dati personali che compaiono nelle pagine web che tratta”. Infatti, fornire uno strumento per la localizzazione dell’informazione ”non implica alcun controllo sui contenuti presenti nelle pagine web di terzi e non mette neppure il fornitore del motore di ricerca in condizione di distinguere tra i dati personali secondo la direttiva (che si riferisce ad una persona fisica vivente e identificabile) e gli altri dati”.

All’origine dei ricorsi presentati dinanzi all’Agencia Española de Protección de Datos erano  i dati personali apparsi su mezzi di comunicazione telematici che, indicizzati nei motori di ricerca, continuano a comparire molti anni dopo un avvenimento. Si tratta di un’opinione preliminare che, però, nella prassi della Corte di Giustizia, di fatto costituisce nell’80% dei casi ciò che la Corte poi deciderà.

La sentenza definitiva è attesa tra qualche mese.

 

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