Un giudice non può decidere, un aborto deve essere rimesso alla sola responsabilità della donna. E’ la sintesi della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale che il 20 giugno scorso ha bocciato il conflitto sollevato dal giudice tutelare del tribunale di Spoleto. Il magistrato aveva sollevato questione di costituzionalità per il caso coinvolge una minore intenzionata a interrompere la gravidanza senza informare i genitori, non era “chiamato a decidere, o a codecidere, sull’interruzione della gravidanza”, che spetta solo “alla responsabilità della donna”. Manifestamente inammissibile quindi la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge 194 sull’aborto, sottolineando che la legge assegna al giudice il ruolo di “verifica in ordine all’esistenza delle condizioni nelle quali la decisione della minore possa essere presa in piena libertà morale”. 

L’articolo 4 rappresenta il nocciolo della legge: qui si stabilisce, infatti, che per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, “la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito” può “rivolgersi a un consultorio”. Il giudice di Spoleto aveva sollevato incidente di costituzionalità partendo da un pronunciamento della Corte di giustizia europea in materia di brevettabilità dell’embrione che definisce l’embrione quale “soggetto da tutelarsi in maniera assoluta”. Su questa base il giudice tutelare riteneva che l’articolo 4 della legge 194 si ponesse in conflitto con i principi generali della Costituzione ed in particolare con quelli della tutela dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2) e del diritto fondamentale alla salute dell’individuo (art. 32 primo comma della Costituzione). Altre obiezioni erano state formulate con riferimento agli articoli 11 (cooperazione internazionale) e 117 (diritto all’assistenza sanitaria e ospedaliera) della Costituzione.

Secondo la Consulta, però, il giudice non è chiamato ad esprimersi sulle scelte della donna. “Già nella sentenza n. 196 del 1987 – è scritto nelle motivazioni – questa corte ha precisato” che il provvedimento di “autorizzazione a decidere” che è chiesto al giudice di pronunciare, “ha contenuto unicamente di integrazione della volontà della minorenne, per i vincoli gravanti sulla sua capacità di agire, rimanendo quindi esterno alla procedura di riscontro, nel concreto, dei parametri previsti dal legislatore per potersi procedere all’interruzione gravidica”. In sostanza il magistrato può intervenire “nella sola generica sfera della capacità (o incapacità) del soggetto”.

Anche nell’ordinanza 126 del 2012, prosegue la Consulta, si è affermato che “sia attribuito a tale giudice, in tutti i casi in cui l’assenso dei genitori o degli esercenti la tutela non sia o non possa essere espressa, il compito di autorizzare a decidere, un compito che non può configurarsi come potestà co-decisionale, la decisione essendo rimessa soltanto alla responsabilità della donna”. Dunque, “il provvedimento del giudice tutelare risponde ad una funzione di verifica in ordine all’esistenza delle condizioni nelle quali la decisione della minore possa essere presa in piena liberta morale”. Pertanto, conclude la Corte Costituzionale, “non essendo il rimettente chiamato a decidere, o a codecidere, sull’interruzione di gravidanza, la denunciata norma dell’art.4 della legge n. 194 del 1978, che tale interruzione consente, non viene in applicazione del giudizio a quo”. In attesa del verdetto in Rete era partito il tam tam ed era stato creato l’hashtag #save194

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