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Vincenzo De Luca, “costruzione accusa poggia su basi scarsamente consistenti sia sul piano della prova che della logica”

Lo scrivono i giudici della corte di Appello di Salerno nelle motivazioni del verdetto di assoluzione del governatore Pd della Campania e dei coimputati Alberto Di Lorenzo e Domenico Barletta. Non ci "dolo" nella nomina del project manager
Vincenzo De Luca, “costruzione accusa poggia su basi scarsamente consistenti sia sul piano della prova che della logica”
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Pagina 106: “L’intera costruzione poggia su basi scarsamente consistenti sia sul piano della prova che su quello della logica”. Lo scrivono i giudici della corte di Appello di Salerno nelle motivazioni della sentenza di assoluzione del governatore Pd della Campania Vincenzo De Luca e dei coimputati Alberto Di Lorenzo e Domenico Barletta.

I tre, rispettivamente ex commissario di governo, ex project manager ed ex Responsabile unico del procedimento (Rup) per il mai realizzato termovalorizzatore di Salerno, difesi rispettivamente dagli avvocati Paolo Carbone e Andrea Castaldo, Arnaldo Franco, e Francesco Saverio D’Ambrosio, vanno scagionati dalle accuse contenute nella sentenza di primo grado perché la contestata nomina di Di Lorenzo a project manager è priva di “dolo”. Un dolo che secondo l’impostazione della Procura si ricavava negli “strettissimi rapporti personali” tra De Luca e Di Lorenzo costruiti in virtù dei ruoli di sindaco e capo staff. Ma questo, secondo i magistrati di corte d’Appello “è un dato neutro, professionale che non prova comunanza d’interessi diversi da quelli attenenti all’ufficio rivestito”. Eppoi “non si riesce a cogliere quale sia stato il ruolo di Barletta, per il quale non risultano e non sono stati individuati particolari legami con l’uno e con l’altro”.

Smontata così l’altra tesi secondo cui per favorire Di Lorenzo fu ‘inventato’ il ruolo di project manager, figura non prevista dalla legge e ritenuta perfettamente sovrapponibile al Rup, in modo da pagare due persone per far svolgere lo stesso lavoro. I magistrati di secondo grado danno invece ragione alle doglianze di De Luca che parlava di “reato linguistico”. “I termini della questione – si legge – vanno esattamente capovolti: proprio perché il ‘project manager’ non è previsto dalla legge, l’uso di questo termine in sé non attribuisce alcun particolare potere al soggetto così denominato, se non quelli indicati nell’atto di nomina”. Poteri ritenuti non sovrapponibili a quelli del Rup perché Di Lorenzo avrebbe dovuto limitarsi alla sola progettazione preliminare, mentre Barletta era competente anche per l’affidamento e l’esecuzione del termovalorizzatore.

Altro punto critico, la “carenza di motivazione” della nomina di Di Lorenzo, geometra con laurea triennale e quindi ritenuto privo dei requisiti per l’incarico. I giudici affermano: “Non sussisteva alcun obbligo giuridico di motivare la scelta del Di Lorenzo rispetto ad altri potenziali “aspiranti”, ed è del tutto fuori luogo la visione semplicistica e formalistica legata al titolo di studio” perché “la professionalità e le competenze del Di Lorenzo risultano dagli incarichi dirigenziali in precedenza assunti”.

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