Più di 20.000 case costruite o significativamente ampliate in maniera abusiva ogni anno4.956 demolizioni di edifici illegali realmente effettuate su 46.760 ordinanze emesse, ovvero il 10,6%. Più in generale, 55 ettari di suolo consumati (“lecitamente” e illecitamente) ogni giorno, tra il 2008 e il 2013; ossia, 6-7 metri quadrati ogni secondo. Questi sono solo alcuni, tra i più significativi, dati relativi al rapporto tra questo paese e il suo territorio.

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Sullo stato di cosiddetto “rischio” (per usare un pietoso eufemismo) idrogeologico in cui versano vaste porzioni di suolo patrio e sul nesso causale che lo lega a quell’uso scellerato che dello stesso suolo fanno altrettanto ampie fasce di “cittadini”, nonché, come sempre, di rappresentanti istituzionali e di governo, meglio stendere un velo pietoso.

L’abusivismo edilizio, nel nostro ordinamento penale, è punito con l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 10.328 a 10.3290 euro, nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione.

Nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio e in quello di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo (paesistico, ambientale ecc….) in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso la pena è sempre dell’arresto è fino a due anni, ma il minimo dell’ammenda sale a 30.986. Con la relativa sentenza di condanna, il giudice ordina la demolizione delle opere abusive.

Questi reati, come regolarmente accadeva fino a pochi mesi fa in materia ambientale, sono contravvenzioni; ossia quelli che, nel nostro sistema penale, possono tranquillamente esser definiti reati “di serie B”.

Tra le varie conseguenze di ulteriore danno che questa natura del reato in questione comporta sul bene giuridico tutelato dalla norma penale (il territorio), oltreché su chi materialmente ha subito il crimine (le persone che di quel territorio godono, stabilmente o anche occasionalmente), vi è, in primis, il tempo della prescrizione, quello, cioè, decorso il quale il reato si estingue comunque e l’autore va libero e bello da qualsivoglia sanzione penale: cinque anni, al massimo, dalla data di commissione del fatto.

Un danno ulteriore che, com’è facilmente ricavabile, incorpora altresì una cospicua componente di beffa.

Specie se si pensi che, per orientamento consolidato della Cassazione, perché il giudice possa emettere l’ordine di demolizione (o mantenere quello emesso dal giudice del grado precedente) occorre indefettibilmente la sentenza di condanna dell’imputato. Il che significa che in caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, anche se il giudice accerti che quest’ultimo è stato effettivamente commesso dall’imputato, l’ordine di demolizione non può esser dato (o, se emesso, deve esser revocato).

Un rigoroso giudice di Cassazione, qualche tempo fa, descrisse icasticamente il fenomeno dei 150.00 (centocinquantamila!) processi penali che, in questo paese, si estinguono, ogni anno, prematuramente, per intervenuta prescrizione del reato come una “mattanza giudiziaria”.

Per quanto accennato finora, quanto e come quella “mattanza” incida sul concreto stato di salute del territorio è facilmente intuibile.

V’è di più. Appena un anno fa, il Tribunale di Asti, con una innovativa pronuncia dichiaratamente ispirata ai principi di diritto elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha qualificato l’ordine di demolizione di opere abusive su citato, per le quali vi sia stata sentenza di condanna, come un’ulteriore pena, a tutti gli effetti, a carico del condannato.

Le conseguenze pratiche che derivano da questa posizione del giudice piemontese sono sintetizzate dalla successiva decisione che egli ha fatto discendere sulla specifica questione che gli era sottoposta: essendo trascorsi più di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna senza che la pena principale, detentiva, e l’ordine di demolizione fossero stati eseguiti, il giudicante, applicando una norma del codice penale che prevede l’estinzione delle pene per decorso del tempo, ha dichiarato estinta sia la prima che il secondo.

Come che la si pensi, in diritto, sulla sentenza in questione, è difficile immaginare che da questo tipo di orientamento la tutela del territorio possa ricavare effetti particolarmente benefici.

A maggio scorso, è stata approvata la legge che finalmente attribuisce alla tutela penale dell’ambiente natura e strumenti appena seri, affiancando alle vecchie e, per quanto illustrato, desolanti contravvenzioni i nuovi delitti contro l’ambiente.

Forse si dovrebbe iniziare a pensare a qualcosa del genere anche per fronteggiare quella piaga cronica di questo paese che è lo stupro sistematico del suo territorio per via edilizia

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