Ecco le principali modifiche apportate al testo del ddl Scuola nel corso dell’esame in Commissione alla Camera, accogliendo le istanze emerse dal confronto con tutte le parti:

Art.1 – Il testo è stato riscritto chiarendo gli obiettivi e l’impianto pedagogico: al centro ci sono l’autonomia, l’apertura delle scuole al territorio, il coinvolgimento pieno della comunità scolastica nella definizione del piano dell’Offerta Formativa e l’apprendimento per competenze.

Art.2 – Il dirigente formula gli indirizzi, ma è il Collegio docenti a elaborare il Pof (Piano dell’Offerta Formativa) e il Consiglio di Istituto (dove siedono studenti, famiglie, docenti e personale Ata) ad approvarlo. Il piano triennale dell’offerta formativa è rivedibile annualmente.

Art.3 – Il curriculum dello studente (risultati scolastici, esperienze di volontariato e relative all’alternanza scuola lavoro) sarà tenuto in conto alla Maturità.

Art.4 – La Commissione è intervenuta riportando l’alternanza all’ultimo biennio delle Superiori (400 ore negli indirizzi tecnici e professionali e 200 in quelli di altro genere). E’ stato introdotto un registro nazionale dell’alternanza scuola-lavoro e una sezione speciale del registro nazionale delle imprese. Anche musei e altri istituti operanti nel settore artistico e musicale potranno ospitare l’alternanza.

Art.5 – La Commissione ha previsto che in ogni scuola si individuino docenti che coordinino le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. Questo significa che la didattica innovativa sarà coordinata da prof formati ad hoc.

Art.6 – Gli assunti verranno assegnati ad ambiti territoriali sub provinciali. Il personale già in ruolo conserva la propria titolarità. Prevista la costituzione di reti di scuole (entro il 30 Giugno 2016) promosse dagli uffici scolastici regionali.

Art.7 – I dirigenti scolastici saranno valutati dagli ispettori (il cui contingente viene aumentato). I docenti inseriti in un ambito territoriale possono candidarsi nelle singole scuole di quell’ambito. E’ stato, inoltre, chiarito che è il docente ad accettare o meno la proposta di incarico del dirigente e a scegliere qualora gli pervenissero più richieste.

Art. 8 – Il concorso per prof sarà bandito entro il 1 Ottobre 2015, per titoli ed esami, aperto ai soli abilitati all’insegnamento. Sarà riconosciuto specifico punteggio al titolo di abilitazione e al servizio prestato a tempo determinato per almeno 180 giorni continuativi. Gli idonei saranno assunti a tempo indeterminato dal primo settembre 2016.

Art. 11 – La Commissione ha introdotto un Comitato di Valutazione individuato dal consiglio di istituto (due docenti, due rappresentanti dei genitori o un rappresentante degli studenti e uno dei genitori per il secondo ciclo). Questo comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti.

Art. 12 – I docenti che hanno già lavorato per 36 mesi (categoria oggetto della sentenza Ue) non saranno penalizzati. Potranno continuare a lavorare anche su posti vacanti e disponibili.

Art.15 – E’ stato istituito un fondo ad hoc per il 5 per mille.

Art. 17 – La commissione ha previsto un piano straordinario di verifica dei requisiti delle scuole paritarie, con particolare attenzione alle Superiori (norma anti-diplomifici). Per questo segmento di istruzione viene ampliata la detraibilità delle rette fino (max 400 euro annui per alunno).

Art. 18 – La commissione ha previsto che entro 60 giorni il Miur pubblichi un bando per realizzare edifici scolastici innovativi.

Art. 19 – Rilanciato il ruolo dell’Osservatorio per l’edilizia scolastica allargando la partecipazione anche alle organizzazioni civiche (Legambiente, Cittadinanza Attiva).

Art.21 – Le deleghe al governo sono state ridotte da 13 a 8. In particolare, è stata stralciata la delega riguardante gli organi collegiali mentre sono state spostate nel testo di legge le deleghe riguardanti la valutazione dei dirigenti, le norme sugli Its e sul digitale. Sono state poi riformulate due deleghe: quella sulla formazione iniziale degli insegnanti e quella sul diritto allo studio. Per quanto riguarda la prima si stabilisce che al termine della laurea magistrale si potrà accedere a una selezione, superata la quale si entra progressivamente in ruolo con un apprendistato che dura 3 anni. L’aspirante insegnante che supera la selezione non deve più pagare per frequentare un percorso aggiuntivo, ma viene, al contrario, retribuito fin da subito, mentre progressivamente si specializza e assume responsabilità di gestione della classe, fino al definitivo ingresso in ruolo.

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