Era il 31 ottobre 2012 quando il ddl Severino, con voti bipartisan, venne approvato diventando la nuova legge che doveva combattere concussione, corruzione e tutti i reati da colletti bianchi. Il processo Ruby, quello in primo grado, era iniziato il 6 aprile 2011 e si stava avviando lentamente verso la sentenza pronunciata il 24 giugno 2013.

La procura di Milano, però, aveva dovuto, in ossequio al principio del favor rei e della nuova normacambiare il capo di imputazione dalla concussione tout court alla concussione per induzione: la richiesta di pena era stata quindi di sei anni. Questo perché la legge Severino aveva spacchettato il reato in due introducendo la fattispecie della costrizione e quella dell’induzione. I giudici del Tribunale però andarono oltre: 6 anni per concussione per costrizione e uno per prostituzione minorile. 

L’interpretazione della legge Severino che poi aveva fornito successivamente la Corte di Cassazione il 24 ottobre 2013 aveva ristretto le maglie: e così la concussione per costrizione si può configurare solo quando c’è una violenza, una limitazione radicale della libertà. Berlusconi, nella notte tra il 27 e il 28 maggio del 2010, “abusò della sua qualità di presidente del Consiglio” quando telefonò in Questura per far rilasciare la ragazza, ma non è stato possibile per i giudici d’appello e quelli di legittimità individuare quella violenza. E se è vero che anche con la vecchia formulazione del reato, nel processo sarebbe stato fondamentale comprendere se il capo di gabinetto che ricevette le telefonate, Pietro Ostuni, fosse consapevole di favorire “indebitamente” il capo del governo, è altrettanto certo che i paletti della Severino  – indebito vantaggio e punibilità del concusso – hanno limitato il raggio di azione dei giudici. Quell’abuso che poteva essere punito con la precedente legge (che univa costrizione e induzione), non lo può essere più con la nuova: perché nel caso Ruby mancano i due criteri essenziali per la configurazione del reato di quella che fu battezzata legge anti corruzione. Quando Berlusconi chiamò in Questura non minacciò, né promise od offrì altro. E così che il 18 luglio 2014 i giudici d’appello mandarono assolto l’imputato. I giudici della II corte d’Appello di Milano infatti hanno richiamato il verdetto della Cassazione sottolineando quindi che il reato di induzione “richiede necessariamente il concorso di due soggetti” e ricordano come “neppure l’organo dell’accusa, sia in primo che in secondo grado, ha mai fatto riferimento a possibili vantaggi personali di Ostuni anche solo in termini più generici a una sua soggezione compiacente opportunisticamente prestata”.

I magistrati dell’appello avevano radicalmente escluso la costrizione e affermato che addirittura mancavano “le condizioni per una riqualificazione”, una decisione che si spiegava con la “nuova fattispecie di reato” ovvero la legge Severino e con l’interpretazione che hanno fatto gli ermellini. Il primo a comprendere che le motivazioni della sentenza sarebbero state queste era stato, il giorno stesso dell’assoluzione in appello, proprio il difensore dell’ex premier, l’avvocato Franco Coppi: “Era impossibile anche derubricare la concussione per costrizione in concussione per induzione, perché quest’ultima forma richiede un vantaggio per il concusso”. Vantaggio neanche ipotizzato dall’accusa.

È così che si è arrivati ieri a Roma per il terzo giudizio. La Cassazione quindi non ha potuto fare niente altro che “certificare” quanto già definito dai giudici di appello che avevano utilizzato come faro proprio la sentenza a sezione Unite firmata da Nicola Milo, che ieri presiedeva la VI sezione penale che, dopo 9 ore di camera di consiglio, assolto definitivamente Silvio Berlusconi.

Articolo Precedente

Processo Ruby, Berlusconi assolto

next
Articolo Successivo

Matacena: Berlusconi, Dell’Utri ed ex presidente Libano testimoni al processo

next