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Fini-Giovanardi incostituzionale: di chi è la responsabilità?

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La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la c.d. legge Giovanardi-Fini, che aveva equiparato sotto il profilo sanzionatorio i reati in materia di stupefacenti relativi alle droghe leggere ed alle droghe pesanti. Lo ha fatto rilevando una violazione formale: la norma in questione non aveva nulla a che fare con l’oggetto del testo legislativo in cui era stata inserita.

La ratio è molto chiara: non si può condannare qualcuno per aver violato una legge emessa… in violazione della legge!

L’effetto sulle carceri e sui processi sarà significativo: ai processi in corso si applicheranno le norme (più blande) precedentemente in vigore, mentre i condannati in via definitiva chiederanno la revisione della pena con incidente di esecuzione.

Tuttavia, è ben possibile che vi siano taluni condannati che abbiano già scontato (parte della) pena in misura superiore a quella che avrebbe dovuto essere in concreto irrogata, stante la illegittimità costituzionale della norma. Ovviamente, in questi casi è altrettanto possibile che la collettività (cioè noi) si debba fare carico di risarcire questo danno.

Quid per i politici che hanno voluto, votato e reso legge dello Stato una norma del genere?

Nulla. Ed allora, forse, è il caso di aprire una volta per tutte il dibattito sulla c.d. responsabilità civile dei politici. È giusto che sia sempre la collettività a pagare per responsabilità (come questa) attribuibili agli errori dei politici? Come dico da tempo, il problema è tuttavia ben più ampio.

Spesso, troppo spesso, noi giudici ci troviamo a dover applicare norme di difficile comprensione, rispetto alle quali, manco a dirlo, si formano interpretazioni contrastanti, con l’effetto di vanificare la funzione stessa della legge: quella di offrire certezza ai rapporti giuridici. Anche in questo caso, allora, prima di gridare alla responsabilità dei giudici, forse si dovrebbe approfondire il tema della responsabilità dei politici: imporre norme chiare e comprensibili e, perché no, istituire la vincolatività del precedente. Solo in questo caso il giudice saprà con certezza come deve essere applicata una norma, senza doversi fare carico di un ruolo di sostituzione di un legislatore troppo spesso lacunoso, contraddittorio e che talvolta ha violato esso stesso la legge.

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