La sentenza provoca un “pregiudizio gravissimo e non riparabile” al Piemonte. È un “abbaglio del Tar”, che ha avuto un’“incredibile noncuranza”. Sono alcuni dei commenti che emergono dal ricorso di Roberto Cota al Consiglio di Stato contro l’annullamento del voto. Il suo legale, il professor Angelo Clarizia, ha depositato oggi il testo in cui solleva dubbi sulla decisione del Tar del Piemonte che il 10 gennaio scorso con cui il tribunale ha invalidato le elezioni regionali del 2010 dando ragione a Mercedes Bresso, sfidante di Cota. 

Nel ricorso il governatore leghista chiede, come prima cosa, di sospendere la validità della sentenza che pone il Consiglio regionale “in una situazione di sostanziale inoperatività ed incertezza, sia per ciò che concerne l’attività di ordinaria amministrazione e urgente, sia per le funzioni legislative”. Poi chiede ai giudici rimandare la loro decisione finale fino alla sentenza della querela di falso sulle firme a sostegno dei “Pensionati per Cota” di Michele Giovine, un procedimento ancora in corso alla Corte d’appello di Torino. In questo modo i tempi si allungherebbero e il presidente potrebbe portare a termine la legislatura. Infine la richiesta di annullare il ricorso di Bresso.

Secondo la difesa di Cota i giudici avrebbero dovuto considerare pure la sentenza che annulla la lista dei “Pensionati e invalidi per Bresso” di Luigina Staunovo Polacco e poi riconteggiare i voti: togliendo i voti dei due partiti illegittimi il risultato finale sarebbe rimasto invariato, dando la vittoria a Cota con 6.085 voti di distacco sull’ex presidente. Ai giudici amministrativi invece bastava la nullità di una sola lista per invalidare le elezioni perché “l’assommarsi di liste illegittime, anche se collocate su fronti contrapposti della competizione elettorale, giammai attenua, ma al più aggrava l’effetto di alterazione della corretta espressione del voto”. L’avvocato Clarizia sottolinea anche che le due liste illegittime valgono l’1,5% dei voti e si tratta di una “alterazione assolutamente circoscritta e trascurabile” per la quale “non esiste alcun interesse da parte di alcuno alla rinnovazione della competizione elettorale in considerazione”.

Per quanto riguarda invece le firme false della lista “Pensionati per Cota” dell’ex consigliere Giovine, secondo la difesa di Cota i giudici del Tar Piemonte avrebbero dovuto aspettare l’esito della causa civile della querela di falso “tuttora pendente in appello”. Anzi, il tribunale ha deciso senza attendere il risultato e “ha violato la legge poiché ha emesso una pronuncia di accertamento del falso in via principale”. Solo la decisione del tribunale civile, e non la sentenza penale, avrebbe potuto invalidare le liste di Giovine. Caso diverso è quello delle liste di Staunovo Polacco, annullate in modo chiaro dal giudice penale. In questo caso per l’avvocato “resta fermo l’abbaglio del Tar”.

Clarizia pone i giudici di Palazzo Spada di fronte a un’altra valutazione. Se mai considereranno illegittima la lista di Giovine, bisogna comunque considerare validi i voti per Cota perché il regolamento elettorale sostiene che “qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata”. Il Tar del Piemonte li ha invece ritenuti voti incerti, andando in senso opposto a quanto aveva stabilito il Consiglio di Stato in una sentenza del 2002 sul Consiglio regionale abruzzese. “Davvero qui il giudice indossa le vesti di legislatore, consapevole di aver annullato una consultazione elettorale in esito della quale il presidente Cota ha conseguito il successo elettorale per aver ottenuto il maggiore consenso popolare dell’elettorale piemontese”, chiosa il professore Clarizia.  

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