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Migranti nei Cpr, Piantedosi elimina il certificato medico di idoneità. Il rischio di un nuovo cortocircuito normativo

La nuova direttiva del 3 novembre non richiede più la certificazione della compatibilità con il trattenimento, prevista da Lamorgese nel 2022. I possibili contrasti con leggi e sentenze
Migranti nei Cpr, Piantedosi elimina il certificato medico di idoneità. Il rischio di un nuovo cortocircuito normativo
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Nella direttiva firmata il 3 novembre, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha fatto sparire la certificazione sanitaria di idoneità al trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), quella finita al centro delle polemiche dopo le indagini della procura di Ravenna su presunti certificati falsi che avrebbero evitato l’ingresso nei centri di alcuni stranieri irregolari. Il provvedimento di Piantedosi modifica infatti l’articolo 3 della precedente direttiva firmata nel 2022 dall’allora ministra Lamorgese, che ai medici chiamati a visitare lo straniero prima dell’ingresso nel Cpr chiedeva di “attestare la compatibilità delle condizioni di salute o di vulnerabilità dello straniero con la convivenza in comunità ristrette”. Se il medico attestava l’inidoneità, niente ingresso nel Cpr. Un’eventualità che il governo Meloni ha deciso di eliminare alla radice. Secondo il nuovo articolo 3, la persona accede sempre “previa visita medica”, ma questa serve solo a identificare “le condizioni di salute, fisiche o psichiche, che comportino eventuali bisogni di assistenza da assicurare a cura del gestore del centro per il rimpatrio o dell’Azienda sanitaria territorialmente competente, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute”. In altre parole, si passa dalla certificazione di compatibilità a una fotografia dei bisogni assistenziali che non sembra rispondere all’indipendenza di giudizio rivendicata dai medici, né ad altre norme vigenti o alle sentenze che definiscono l’accertamento sanitario di compatibilità una “condizione ineludibile di validità del trattenimento”.

Nemmeno al medico del Cpr viene più richiesto di accertare “eventuali condizioni di inidoneità alla permanenza nel Centro tenuto conto delle caratteristiche strutturali dello stesso”, come prescritto dalla precedente direttiva per la visita successiva all’ingresso. Il medico interno, che è un dipendente dell’ente gestore della struttura, potrà solo segnalare “il caso in cui le condizioni di salute del trattenuto per la loro gravità non siano gestibili all’interno al centro”. L’eventuale inidoneità non deriva più da una condizione sanitaria incompatibile col trattenimento, ma solo dall’impossibilità di gestirla nel centro. La differenza è sostanziale: la possibilità di curare una persona all’interno di un Cpr non dimostra che il trattenimento sia compatibile con la sua salute. Un conto è poter somministrare farmaci per trattare un disturbo, un altro è accertare che la detenzione non lo aggravi o addirittura lo provochi. Non sono ipotesi: l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha affermato esplicitamente che il trattenimento amministrativo dei migranti è dannoso per la salute (harmful to health) e può provocare o aggravare disturbi, soprattutto psichici. Evidenze scientifiche che il governo Meloni non vuole si tengano in considerazione, nonostante le cronache e i processi giudiziari di questi anni documentino maltrattamenti, uso eccessivo della forza, somministrazione di psicofarmaci anche senza prescrizione medica, condizioni igieniche degradate, carenze nell’assistenza sanitaria, con autolesionismo e scioperi della fame all’ordine del giorno. Fino alle morti, tante.

Sull’autonomia del giudizio medico, che delle evidenze scientifiche non può non tenere conto, la nuova direttiva sembra scontrarsi con la posizione della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo). Dopo le polemiche innescate dalle indagini di Ravenna, il 25 settembre la Federazione ha chiesto di distinguere nettamente la valutazione sanitaria dalla decisione amministrativa di trattenimento. Perché, aveva detto il presidente Filippo Anelli, “i medici non sono ausiliari delle politiche di sicurezza”, ma professionisti chiamati a tutelare salute e dignità delle persone. Ma questo non significa certo rinunciare alla certificazione delle incompatibilità. Anzi, già nell’ordine del giorno del 20 febbraio, poi confermato a settembre, la Federazione aveva scritto che “la valutazione di inidoneità sanitaria al trattenimento nei Cpr costituisce atto medico a tutti gli effetti” e che “il medico attesta lo stato di salute e le eventuali condizioni di incompatibilità sanitaria”. Richiamando il Codice di deontologia medica, aveva inoltre ricordato l’obbligo di tutelare le persone vulnerabili quando “l’ambiente in cui vivono non sia idoneo a proteggere la loro salute, dignità e qualità di vita”. Proprio il giudizio di compatibilità che scompare nella nuova direttiva. Che invece di risolvere il problema posto dai medici, elude proprio l’indipendenza di giudizio che questi rivendicano. Lo stesso Anelli aveva sollevato la questione dell’idoneità dei Cpr, ricordando che molte organizzazioni li hanno definiti “patogeni” e chiedendo di verificarne le condizioni.

Oltre alle evidenze scientifiche e alle rivendicazioni dei medici, ci sono poi leggi e sentenze. L’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 142 del 2015 dice chiaramente che non si possono trattenere richiedenti le cui condizioni di salute o di vulnerabilità “sono incompatibili con il trattenimento”. La norma riguarda appunto i richiedenti asilo, compresi quelli trattenuti nei Cpr, e non è mica stata abrogata. Eppure Piantedosi elimina anche il richiamo all’articolo 7, comma 5, presente nella direttiva del 2022, e apre un possibile cortocircuito: la legge continua a vietare il trattenimento quando le condizioni di salute o di vulnerabilità del richiedente sono incompatibili col trattenimento, mentre la nuova procedura ministeriale non richiede più al medico di accertare proprio quella incompatibilità. Ma il problema non riguarda solo i richiedenti asilo. Già nel 2017 la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 15106, aveva definito l’accertamento della compatibilità sanitaria una “condizione ineludibile di validità del trattenimento”, da verificare prima della convalida giudiziaria. Insomma, la valutazione sanitaria di compatibilità non pare essere diventata facoltativa per il solo fatto che il ministro ha smesso di prescriverla. Se la legge impone di escludere dal trattenimento determinate persone per ragioni sanitarie e la Cassazione considera indispensabile l’accertamento preventivo di compatibilità, è legittimo domandarsi come quelle garanzie possano essere effettivamente rispettate quando la direttiva che disciplina le visite mediche non richiede più la certificazione.

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