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Decreto sicurezza dopo Milano, molte norme sono già in vigore: la stretta del governo introduce poche vere novità

Dall’arresto in flagranza differita alle sanzioni per i genitori, fino ai divieti di raduno: il provvedimento del 20 ottobre riprende strumenti già introdotti dai precedenti decreti Caivano, Sicurezza e dalla stretta del febbraio 2026. Le vere novità sono l'imputabilità dai 14 anni e il nuovo reato per le violenze organizzate in piazza. Esistono già l'associazione a delinquere e i reati da manifestazione come danneggiamento e devastazione
Decreto sicurezza dopo Milano, molte norme sono già in vigore: la stretta del governo introduce poche vere novità
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Il copione si ripete: dopo gli scontri, il governo annuncia una nuova stretta sulla sicurezza, moltiplica le fattispecie penali e presenta il decreto come la risposta necessaria a quanto accaduto. Questa volta il fatto di cronaca è rappresentato dalle violenze durante gli scontri di Milano del 17 e 18 ottobre con saccheggi e devastazioni. Due giorni dopo, il 20 ottobre, il Consiglio dei ministri presieduto da Giorgia Meloni ha approvato un nuovo decreto-legge in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile. Ma, al di là dell’annuncio politico, quanto c’è davvero di nuovo? Otto articoli, nuove fattispecie penali, estensione delle misure preventive e cinquecento militari in più nel capoluogo lombardo. Di fatto si ampliano strumenti esistenti e interviene su misure che erano già all’esame del Parlamento. Vengono ripresi strumenti già introdotti dai precedenti decreti Caivano, Sicurezza e dalla stretta del febbraio 2026 e che – cronaca dimostra – non sono serviti a molto.

Violenza organizzata

Quella che appare l’unica novità sul fronte delle manifestazioni è il delitto di “violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche“. La norma riguarda chi, durante una protesta, partecipa a un gruppo di almeno cinque persone che agisce in modo organizzato, anche occasionalmente, e utilizza o lancia oggetti atti a offendere o artifici pericolosi, creando un concreto pericolo per l’incolumità delle persone. Ma esiste già comunque il reato di associazione a delinquere che può essere finalizzato alla commissione di un reato. Per questa “nuova” condotta sono previste pene da due a cinque anni e una multa fino a 20mila euro. Le sanzioni aumentano in presenza di determinate circostanze, tra cui il volto coperto o il danneggiamento di infrastrutture e servizi di pubblica utilità.

Per chi organizza o promuove gruppi destinati a dar vita a manifestazioni violente, anche attraverso strumenti informatici o telematici, la pena indicata arriva da quattro a dodici anni. È una nuova fattispecie penale, ma non nasce in un vuoto normativo e comunque la pena massima sembra sproporzionata. L’ordinamento già punisce, a seconda delle condotte, il porto di oggetti atti a offendere, l’impiego di esplosivi, il danneggiamento, la devastazione e il saccheggio, oltre all’istigazione a delinquere e al concorso nei reati commessi da più persone. La questione è dunque se la nuova norma colmi una lacuna effettiva o finisca per sovrapporsi, almeno in parte, a reati già esistenti. Il decreto introduce inoltre un’aggravante specifica per il danneggiamento commesso da un gruppo organizzato di almeno cinque persone e aumenta le pene per alcune ipotesi di devastazione, saccheggio e attentato a impianti di pubblica utilità durante le manifestazioni.

Flagranza differita e i minori

Anche l’arresto in flagranza differita – che consente alle forze dell’ordine di arrestare i responsabili di reati violenti commessi durante o a causa di manifestazioni sportive entro un limite di tempo – viene esteso. Il meccanismo consente, a determinate condizioni e sulla base di elementi documentali, di procedere all’arresto dopo il momento in cui il fatto è stato commesso. Era già previsto in ambiti specifici, appunto quello dello sport e in particolare del calcio, ed era stato ampliato dai precedenti interventi in materia di sicurezza proprio per casi di cronaca. Il nuovo decreto ne allarga ulteriormente l’applicazione ai delitti individuati dal provvedimento e ai minorenni. Per i danneggiamenti di gruppo c’è la possibilità di arresto in flagranza differita.

Il capitolo dei minori contiene una delle modifiche più incisive. Per chi ha compiuto 14 anni viene introdotta una presunzione di capacità di intendere e di volere, superabile con prova contraria. Il comunicato del Consiglio dei ministri non limita questa previsione alla fascia tra i quattordici e i sedici anni: parla dei minori che hanno compiuto quattordici anni. La norma cambia quindi il punto di partenza dell’accertamento dell’imputabilità. Oggi, per i ragazzi tra i quattordici e i diciotto anni, la capacità di intendere e di volere deve essere accertata dal giudice; con la nuova disciplina viene presunta, salvo prova contraria. Resta ferma, secondo Palazzo Chigi, la diminuzione di pena prevista per i minori imputabili.

Non significa che ogni 14enne diventi automaticamente colpevole o condannabile: imputabilità e responsabilità per il singolo fatto restano questioni distinte. La modifica, tuttavia, interviene su un principio centrale dell’articolo 98 del codice penale e solleva interrogativi sulle garanzie della giustizia minorile e sulla compatibilità della nuova impostazione con i principi costituzionali. La stretta riguarda anche il cosiddetto fermo preventivo. L’accompagnamento e il trattenimento negli uffici di polizia vengono estesi dalle manifestazioni alle specifiche operazioni svolte in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone, quando vi siano elementi concreti per ritenere che un soggetto possa tenere condotte concretamente pericolose per la sicurezza. La misura potrà riguardare appunto anche i minorenni. Il comunicato ufficiale del Consiglio dei ministri parla di un massimo di dodici ore.

I giudici da applicare

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in conferenza stampa martedì ha spiegato che per quanto riguarda la “carenza di magistrati in circostanze occasionali … abbiamo previsto che al fine di consentire la procedura di convalida, vi sia la possibilità con effetto immediato e senza seguire le procedure ordinarie la possibilità di applicare dei giudici”. Per esempio ha spiegato il Guardasigiilli “se si hanno 30-40-50 arresti nell’arco limitato” “di una manifestazione in un pomeriggio, per avere la convalida dell’arresto occorre l’intervento del pubblico ministero e soprattutto del gip” e “può accadere che in certe città non ci sia sufficienza di giudici in grado di intervenire nei termini di legge per la convalida del fermo” e per questo . Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in conferenza stampa post Cdm. “Il presidente del tribunale può chiedere al presidente della Corte di appello l’applicazione di un giudice bypassando le procedure ordinarie e ottenendo una applicazione immediata”, ha spiegato ancora il ministro.

Divieto di raduno

Il questore potrà inoltre vietare, per un periodo non superiore a un anno, a determinate persone di radunarsi con soggetti specifici in luoghi individuati. La misura potrà riguardare anche ragazzi dai quattordici anni che abbiano tenuto comportamenti intimidatori o violenti in gruppo e siano già stati destinatari di provvedimenti di prevenzione o condannati per delitti contro la persona o il patrimonio nei cinque anni precedenti. Anche in questo caso il decreto amplia strumenti preventivi già presenti nell’ordinamento, compresi quelli sviluppati attraverso la legislazione sulla sicurezza urbana e il decreto Caivano del 2023.

Sul fronte della responsabilità dei genitori, il governo introduce sanzioni amministrative quando un minore, anche non imputabile, partecipa a determinati reati. I genitori possono evitare la sanzione dimostrando di non aver potuto impedire il fatto. Le multe saranno comprese tra 500 e 1.000 euro, con possibilità di raddoppio in caso di reiterazione. Il decreto prevede inoltre procedure più rapide per ottenere il risarcimento: per i danni ai beni pubblici potrà intervenire direttamente il prefetto, mentre i privati danneggiati potranno ottenere più rapidamente un decreto ingiuntivo. Anche qui non si parte da zero.

“Il prefetto – ha spiega il ministro del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi – quando irroga la sanzione può disporre una sorta di anticipazione del risarcimento del danno al genitore il pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dei fatti compiuti, qualora questi siano danni cagionata a beni appartenenti allo Stato, alla Regione agli enti locali, quindi a enti pubblici, danni di carattere pubblico”. Quando invece sono commessi danni in danno di privati il soggetto interessato “il prefetto può ricorrere ad un procedimento semplificato, per ottenere un riconoscimento veloce dei danni che gli sono stati cagionati dai fatti commessi

Il decreto-legge 23 del 2026 aveva già introdotto sanzioni amministrative per i genitori in relazione a specifici reati commessi dai figli minorenni, in particolare nell’ambito del porto di armi o strumenti atti a offendere. Il nuovo provvedimento amplia il campo d’intervento. La novità sta quindi nell’estensione delle condotte per le quali può scattare la sanzione, non nell’invenzione della responsabilità amministrativa dei genitori. Il decreto rende inoltre procedibili d’ufficio le lesioni personali lievi cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle proprie funzioni.

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