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Annullata la condanna per diffamazione di un ex senatore, la Consulta: “Tribunale dove mandare atti a Senato”

La Corte costituzionale ha preliminarmente chiarito che il conflitto in esame non concerne il merito dell’insindacabilità di quelle dichiarazioni, sulla quale il Senato non si è pronunciato, ma il procedimento seguito dal Tribunale dopo che l’eccezione è stata sollevata.
Annullata la condanna per diffamazione di un ex senatore, la Consulta: “Tribunale dove mandare atti a Senato”
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Un articolo “chiaro” quello sulla insindacabilità dei parlamentari. Per questo la Corte Costituzionale ha annullato la condanna per diffamazione aggravata a carico dell’ex senatore Saverio De Bonis. Il giudice infatti, si legge nella sentenza, avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Senato anziché proseguire il processo.

La Corte ha quindi accolto il conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal Senato nei confronti del Tribunale di Matera. La vicenda riguardava la pubblicazione, sulla pagina Facebook di De Bonis, di un articolo di stampa relativo a un imprenditore, accompagnato da un commento dello stesso senatore.

Nel corso del processo, la difesa aveva eccepito, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, cioè l’insindacabilità delle dichiarazioni, sostenendo che fossero riconducibili all’attività parlamentare. In base a questa disposizione, i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Il Tribunale ha tuttavia ritenuto non fondata l’eccezione e ha proseguito il giudizio sino alla pronuncia della sentenza.

La Consulta ha preliminarmente chiarito che il conflitto in esame non concerne il merito dell’insindacabilità di quelle dichiarazioni, sulla quale il Senato non si è pronunciato, ma il procedimento seguito dal Tribunale dopo che l’eccezione è stata sollevata. L’articolo 3 della legge numero 140 del 2003 – sottolinea la pronuncia – è “assolutamente chiaro” nel prevedere che, ove il giudice ritenga non fondata l’eccezione di insindacabilità, debba trasmettere gli atti alla Camera di appartenenza affinché questa possa pronunciarsi. Il giudice che ritenga insussistente la prerogativa è quindi tenuto a investire della questione la Camera di appartenenza. Qualora non condivida la decisione adottata da quest’ultima, può promuovere conflitto di attribuzione. Cosa che il tribunale di Matera non ha fatto: da qui l’annullamento dei provvedimenti adottati successivamente all’eccezione di insindacabilità, inclusa la sentenza di condanna.

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