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Affitti brevi: la Consulta boccia le norme dell’Emilia-Romagna, “ma è giusto lo scopo di limitare l’overtourism”

La Corte ha accolto il ricorso presentato da Palazzo Chigi, ritenendo sproporzionate rispetto all'obiettivo le disposizioni degli articoli 4 e 5 della legge regionale
Affitti brevi: la Consulta boccia le norme dell’Emilia-Romagna, “ma è giusto lo scopo di limitare l’overtourism”
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La Consulta ha bocciato le norme dell’Emilia-Romagna sugli affitti brevi. Con la sentenza numero 164, depositata oggi, sono state dichiarate illegittime le restrizioni introdotte dalla Regione per contrastare l’overtourism. La Corte costituzionale ha accolto quindi il ricorso presentato da Palazzo Chigi contro gli articoli 4 e 5 della legge della Regione per la Disciplina degli immobili destinati a locazione breve in Emilia-Romagna (numero 10 del 2025). I giudici, pur sottolineando che lo scopo perseguito (la limitazione dell’overtourism) sia meritevole di protezione, hanno ritenuto le disposizioni sproporzionate rispetto all’obiettivo che perseguivano, perché in contrasto con i principi di ragionevolezza e libertà di iniziativa economica sanciti dalla Costituzione.

La prima disposizione contestata, l’articolo 4, inseriva le locazioni brevi nella categoria turistico-ricettiva, imponendo un titolo edilizio per trasformare un’unità immobiliare da una diversa destinazione d’uso a quella prevista per gli affitti brevi. Di conseguenza, chi voleva trasformare la propria casa in un affitto breve doveva richiedere un permesso edilizio per il cambio di uso previsto. La seconda norma, l’articolo 5, consentiva ai Comuni, attraverso gli strumenti urbanistici, di individuare ambiti determinati del territorio comunale nei quali l’insediamento di questa attività era subordinato al rispetto di specifiche condizioni.

Palazzo Chigi sosteneva che le norme determinassero “una distorsione della concorrenza fra i gestori di locazioni brevi, unici destinatari della disciplina restrittiva in esame, e i gestori di strutture ricettive turistiche differenti, fra le quali quelle extra-alberghiere“. La Corte ha dichiarato infondate le censure avanzate per violazione della competenza legislativa statale in materia di “tutela della concorrenza“, mentre ha accolto quelle relative alla violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione, riguardanti rispettivamente l’uguaglianza e la libertà dell’iniziativa economica privata.

Per la Corte lo scopo della limitazione dell’overtourism è da considerare giusto, ma i giudici costituzionali hanno ritenuto l’articolo 4 sproporzionato rispetto a quel fine, in quanto avrebbe avuto valore per l’intero territorio regionale. Inoltre, l’articolo 4 determina “una disparità irragionevole fra i gestori di locazioni turistiche e i gestori di strutture ricettive extra-alberghiere, in quanto l’obbligo di passaggio dalla destinazione residenziale alla categoria turistico-ricettiva grava solo sui primi, benché le locazioni turistiche possano essere anche sporadiche, mentre le strutture extra-alberghiere devono essere gestite in forma imprenditoriale“. L’articolo 5, essendo dipendente dal precedente, è stato bocciato a sua volta perché serviva a regolare l’attivazione dei nuovi affitti brevi.

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