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Ilva, il pg della Cassazione sullo stop all’area a caldo: “Dispersione amianto non accertata, pericoli per salute desunti da ‘vecchi’ dati”

In vista dell'udienza del 20 ottobre, il parere non vincolante apre all'accoglimento dei ricorsi delle aziende contro il decreto di sospensione della Corte d'Appello di Milano
Ilva, il pg della Cassazione sullo stop all’area a caldo: “Dispersione amianto non accertata, pericoli per salute desunti da ‘vecchi’ dati”
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Il procuratore generale della Cassazione “smonta” la decisione della Corte d’Appello di Milano che, con il decreto del 27 luglio, aveva disposto lo stop dell’area a caldo dell’impianto siderurgico di Taranto, per la presenza di oltre 2.000 chili di amianto e per alcune norme ambientali ritenute incapaci di arginare l’impatto delle sostanze nocive sulla salute dei cittadini. Alla scadenza dei termini, il procuratore generale ha espresso il suo parere non vincolante in merito all’udienza che il 20 ottobre deciderà le sorti dell’ex Ilva. A suo avviso, l’Autorizzazione integrata ambientale del 2025 è stata erroneamente ritenuta illegittima, i pericoli per la salute e per l’ambiente sono stati “presunti” a partire da dati epidemiologici del passato e la dispersione di amianto non è stata accertata.
Oggi l’Ilva sforna acciaio per l’ultima volta, in attesa del parere della Cassazione che deciderà se dovrà definitivamente chiudere o il decreto della Corte d’Appello va rivisto o cancellato. Il parere presentato lunedì sera, nonostante non sia vincolante, chiede di accogliere alcuni punti sollevati dai ricorsi straordinari presentati ad agosto, da Ilva e Acciaierie d’Italia, contro il decreto del 27 luglio. Secondo il procuratore generale, la competenza del giudice civile a esprimersi sulla vicenda sussiste, quindi non si tratta di un caso di competenza esclusiva del giudice amministrativo, come obiettavano le due aziende ritenendo che l’Aia, essendo un procedimento amministrativo, andava disapplicata dal Tar.
Tuttavia, per la Corte d’Appello di Milano, il diritto alla salute doveva prevalere sul diritto al lavoro, ma nel parere della Procura generale della Corte di Cassazione si legge: “L’obbligo di sospensione presuppone che pericoli ‘gravi e rilevanti’ per l’ambiente e la salute umana siano stati individuati. La Corte d’Appello li ha invece desunti da dati epidemiologici relativi a periodi ampiamente pregressi, dalla mera esistenza di prescrizioni di monitoraggio e da uno scenario produttivo non attuale, senza confrontarsi con lo studio di VIS (Valutazione di impatto sanitario, ndr) redatto successivamente a tutti i rapporti VDS (Valutazione del danno sanitario, ndr) presi in considerazione”. In sostanza, ad avviso del procuratore, è vero che Ilva rischia di avere un impatto sulla salute se dovesse tornare a produrre le 6 milioni di tonnellate autorizzate dall’Aia, ma oggi ne sforna circa due all’anno.
Non solo. Relativamente alla presenza di 2.000 chili di amianto nei cowper, sempre secondo il procuratore, “la Corte d’appello non ha accertato che, nel corso del ciclo produttivo, si verifichi o possa verificarsi un’emissione di fibre dai cowper verso l’ambiente esterno: ha quindi dedotto una pericolosità della sostanza puramente in astratto”. I cowper sono gli impianti utilizzati per preriscaldare l’aria e, sostiene il pg della Cassazione, non è accertato che l’amianto presente possa spargersi in fibre, divenendo pericoloso. Nel frattempo, però, Ilva ha dovuto ottemperare al decreto della Corte d’Appello e gli impianti saranno messi in stand by per non compromettere la struttura nel caso in cui la Cassazione dovesse ribaltare la decisione. “L’esame del fatto omesso – sulla dispersione di amianto e sui pericoli per la salute e per l’ambiente – avrebbe dunque potuto condurre a un diverso esito del giudizio, privando di fondamento la premessa stessa del ragionamento della Corte”, si legge nel parere della Procura.

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