Glovo, il giudice respinge la richiesta del pm sull’assunzione dei rider: “Deve decidere il Tribunale del lavoro”
Foodinho-Glovo non dovrà applicare i contratti di lavoro subordinato a tutti i ciclofattorini. Insomma, i rider non dovranno essere assunti. La decisione è stata presa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, Roberto Crepaldi, che ha respinto l’istanza del pubblico ministero Paolo Storari nell’ambito del procedimento che a febbraio ha portato sotto controllo giudiziario la società spagnola di delivery food per caporalato sui rider.
Nell’ordinanza con cui il giudice ha respinto la richiesta si fa presente che l’inquadramento contrattuale dei rider, tra lavoro autonomo e subordinato, è un tema che deve risolvere il Tribunale del lavoro verificando le singole posizioni lavorative, caso per caso, nel corso delle eventuali cause, tenendo conto dei rapporti contrattuali che in certi casi sono anche con più committenti. Non può, quindi, il giudice per le indagini preliminari ordinare le assunzioni, attraverso l’amministratore giudiziario, di fronte a un quadro non univoco. Allo stato resta il controllo giudiziario per Foodinho-Glovo, anche perché la società ha poi rinunciato a una richiesta di revoca presentata nei mesi scorsi. Da qui il “non luogo a provvedere” su questa istanza ritirata dai legali di Glovo.
“La decisione si inserisce in un percorso nel quale Glovo ha già adottato importanti misure volte a rafforzare le condizioni economiche e le tutele dei rider. Parallelamente, prosegue nelle sedi proprie il confronto tra le parti sociali per il rinnovo della contrattazione collettiva di settore”, fa sapere l’azienda. “Continueremo, come fatto finora, a collaborare pienamente con l’Amministratore giudiziario e con tutte le autorità competenti, proseguendo il lavoro avviato negli ultimi mesi con l’obiettivo di portare a compimento le misure programmate in materia di remunerazione, sicurezza e compliance”.
La società ha predisposto nei mesi scorsi un piano per alzare le retribuzioni dei rider con un compenso minimo per consegna portato a 3 euro e il minimo orario lordo a 14 euro. Anche con il nuovo piano proposto, aveva scritto il pm in un parere del 18 agosto, Foodinho-Glovo sta operando in una “situazione di illegalità” sul fronte delle paghe, perché malgrado i compensi siano aumentati ai lavoratori non viene retribuita ancora “circa il 30% dell’attività”. E anzi i contratti non rispettano “la tipologia contrattuale effettiva”, perché i ciclofattorini andrebbero assunti come “lavoratori subordinati”.
Il parere del pm, con cui chiedeva anche “contratti che rispettino la tipologia effettiva”, era arrivato dopo l’istanza di revoca, avanzata al gip a giugno dalla difesa di Foodinho-Glovo, del controllo giudiziario sulla società, disposto a febbraio. Secondo gli accertamenti dei carabinieri del Nucleo tutela del lavoro, infatti, ai rider della piattaforma, 40mila impiegati in tutta Italia, sarebbero state corrisposte paghe “sotto la soglia di povertà” e ci sarebbe stato uno sfruttamento del loro lavoro. Nel frattempo, l’amministratore giudiziario aveva dato parere contrario allo stop del controllo giudiziario in questa fase, perché va valutato ancora se le misure disposte sul fronte delle paghe siano efficienti.
Nell’ordinanza con cui viene respinta l’istanza del pm sul lavoro subordinato viene chiarito che molti rider hanno una doppia committenza, ossia lavorano per i due colossi del delivery sul mercato (anche Deliveroo è sotto controllo giudiziario) e non tutti, tra l’altro, lo fanno come lavoro principale. Dunque, la sede adatta per verificare la regolarità contrattuale è il giudice del lavoro in una eventuale causa. Il pm aveva fatto presente, anche sulla base delle norme di un recente decreto del governo Meloni, che i rider impiegati andrebbero qualificati come “lavoratori subordinati”, e non autonomi, perché quando sul lavoratore ci sono “poteri di direzione e controllo, opera la presunzione di subordinazione, salva prova contraria”. Anche su questo fronte, però, secondo il giudice per le indagini preliminari, le valutazioni spettano al giudice del lavoro.
Una “qualificazione generalizzata” di tutti i rider come lavoratori subordinati, “a prescindere dalla frequenza” della loro attività e del fatto che abbiano uno o più committenti, avrebbe un “impatto economico-organizzativo” non solo sulla società di delivery food, ma anche sugli stessi “lavoratori, obbligati ad una prestazione assai più rigida (in termini di orari e mono-committenza) rispetto a quella odierna”, sostiene il gip, secondo cui la “questione centrale” da affrontare con la misura di controllo giudiziario “attiene al solo tema dell’attribuzione ai rider di una retribuzione che raggiunga il minimo garantito dalla Carta costituzionale, del tutto differente da quello della natura subordinata o meno del contratto di lavoro che influisce su altre variabili del rapporto di lavoro (durata della prestazione lavorativa, straordinari, ferie, permessi ecc)”. Sia l’amministratore giudiziario che la difesa di Glovo, spiega il gip, “hanno evidenziato elementi concreti che rendono il quadro dei rapporti” – sia giurisprudenziale che sindacale – “incerto” e che richiede un “approfondimento” su ogni singolo rapporto di lavoro nelle eventuali cause. E che non consente “risposte universalmente vere al quesito circa la natura del contratto”. Secondo il gip, è anche corretto il “tempo effettivo di consegna calmierato” predisposto nel piano della società e contestato dal pm, perché vanno considerate pure le possibili deviazioni dal percorso di consegna dei rider che lavorano per più committenti.