Referendum, il paradosso dell’Alta Corte disciplinare e i rischi per l’autonomia del pm
di Massimiliano Balloriani*
In un precedente intervento, su questo quotidiano, ho cercato di illustrare che, separando le magistrature e non le carriere, il nuovo PM potrebbe non conservare un’autonomia pari a quella del giudice. La riforma continua a parlare di “autonomia”, ma il nuovo articolo 104 al suo interno distingue i magistrati giudicanti da quelli requirenti. Del resto, basti pensare che in tutte le magistrature speciali è presente il potere di nomina governativa del vertice; e, nel diritto comparato, sono pressoché assenti i casi in cui il vertice dei PM, ove appartenenti a un ordine separato dalla magistratura giudicante, non sia nominato dal Governo. Estromesso il PM dal plesso giurisdizionale con funzioni anche giudicanti, avrebbe più spazio la prospettiva di non riconoscergli, quale mera parte processuale, tutte le guarentigie proprie del giudice.
Fin qui, dunque, un serio problema di eterogenesi dei fini. Il paradosso dei fini, tuttavia, emerge dalla istituzione e dalla scarna disciplina dell’Alta Corte disciplinare. Si noti che, in realtà, se lo scopo era solo quello dichiarato, e largamente condiviso, di eliminare le derive correntizie nelle nomine per incarichi direttivi e semidirettivi, si poteva agire con legge ordinaria, come già avvenuto in passato, sia sulle elezioni sia sulle nomine stesse.
Per le nomine, le scelte arbitrarie sono consentite da criteri di merito troppo ampi e indefiniti, basterebbe dunque reintrodurre, a esempio, il criterio dell’anzianità senza demerito, sulla base di criteri rigidi e predeterminati (ritardi, violazioni disciplinari ecc…).
Le cd. correnti, alias libere forme di aggregazione sulla base di valori comuni, sono presenti nelle associazioni, dunque non si eliminano con il sorteggio per il CSM. Il sorteggio può solo determinare un esito difforme dalla reale rappresentanza democratica. Si pensi al caso estremo in cui fossero sorteggiati tutti componenti della corrente meno rappresentativa.
Una limitazione del potere correntizio nelle elezioni era già stata introdotta con il voto uninominale, e altre soluzioni potevano essere pensate. Se gli strumenti per limitare il potere dei correnti sono dunque già nelle mani del legislatore ordinario, potrebbe dedursi che, nel ricorso alla normativa costituzionale, un ruolo fondamentale lo abbia giocato la volontà di introdurre il giudice speciale dei magistrati, ossia l’Alta Corte.
I magistrati diventano così gli unici cittadini ad avere un giudice del lavoro speciale, tutto loro, e per di più in parziale composizione politica. Il cd. Tribunale dei Ministri non è un giudice speciale, ma solo una sezione specializzata del Tribunale ordinario, e non deroga ai requisiti di accesso alla magistratura, ma solo ai criteri di composizione dei collegi.
L’Alta Corte invece sarà l’unico giudice speciale sottratto al vaglio della Cassazione, anche per i profili di giurisdizione (l’art. 111 non è stato modificato). Sono intuibili gli enormi problemi di sistema, di nomofilachia e di compatibilità con i principi supremi.
Ma veniamo ai paradossi. Derogando al principio fondamentale del merito (cfr. 106 della Costituzione, immutato in parte qua), i giudici di tale Alta Corte saranno per lo più sorteggiati. L’azione disciplinare resta al Ministro della Giustizia (107 Cost.), con funzioni assimilabili dunque al PM dell’Alta Corte, ma generalmente appartenente alla stessa “carriera” dei parlamentari, che però ora sceglieranno la lista dei giudici sorteggiabili chiamati a decidere definitivamente sul piano giurisdizionale su tale azione; ciò stride con lo spirito fondamentale della riforma. Inoltre, a giudicare su giudici e PM saranno tutti indistintamente: giudici, PM e “nominati-sorteggiati” dalla politica; sempre in contrasto con la separazione delle carriere.
Si vuole allontanare la magistratura dalla politica, ma tale giudice speciale, in gran parte scelto (tramite sorteggio impuro) dalla maggioranza politica, avrà di fatto un ruolo apicale non solo sul piano disciplinare. Un esempio pratico: il Ministro della Giustizia agisce, o impugna un’assoluzione disciplinare, sostenendo che alcune norme del CSM che prescrivono determinati comportamenti sono illegittime. L’Alta Corte potrà annullarle? Quantomeno disapplicarle? Il CSM dovrà naturalmente adeguarsi ai pronunciamenti del giudice, e non solo per il caso concreto. Di qui il giudice speciale diventa anche un “super”, e diverso, CSM, con funzione nomofilattica ed eteroregolamentare su di esso.
Il comma 1 dell’articolo 8 della riforma (disposizioni transitorie) prevede che il grosso della riforma lo vedremo solo dopo la eventuale approvazione.
*consigliere del Tar di Pescara