“Orrore per la sua condotta. Gogna mediatica non può essere un’attenuante”, la pg di Milano ricorre in Cassazione contro lo sconto di pena per Alessia Pifferi
Una condotta che fa “orrore”, un’assenza di “resipiscenza” (pentimento, ndr”, le “inaudite sofferenze” inflitte a “l’essere umano più fragile e totalmente dipendente da lei”. Sono parole durissime quelle utilizzate dall’avvocato generale Lucilla Tontodonati, della Procura generale di Milano diretta da Francesca Nanni, nel ricorso in Cassazione contro la sentenza d’appello che ha ridotto da ergastolo a 24 anni la condanna per Alessia Pifferi, imputata per l’omicidio volontario della figlia Diana, morta nel luglio 2022 a meno di un anno e mezzo. Il ricorso, depositato alla Corte di Cassazione, chiede l’annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado del 5 novembre scorso. La Corte d’Assise d’appello di Milano aveva escluso l’aggravante dei futili motivi e concesso le attenuanti generiche, ritenute equivalenti all’unica aggravante rimasta, quella del vincolo parentale, riducendo così la pena a 24 anni. Tra i motivi della riduzione, per i giudici di secondo grado, una presunta “lapidazione verbale” subita dall’imputata. Imputata che era stata già sottoposta a perizia psichiatrica su decisione della Corte d’Assise e che i giudici dell’appello hanno di fatto ripetuto. Con lo stesso risultato: capacità di intendere e di volere.
“Prigioniera di un lettino”
Secondo la ricostruzione della Procura generale, Pifferi ha abbandonato la figlia “da sola in casa, prigioniera di un lettino da cui non poteva uscire” per “quasi sei giorni”, lasciandola a “temperature elevatissime e senza cibo e liquidi sufficienti”, fino alla morte per stenti. Un comportamento definito di “straordinaria gravità ed eccezionalità, addirittura unicità”. La donna avrebbe lasciato “l’essere umano più fragile e totalmente dipendente da lei” per un movente “egoistico”, legato alla volontà di trascorrere alcuni giorni con l’allora compagno. Ignaro che la piccola fosse stata abbandonata perché Pifferi gli disse era affidata ai parenti. Per la pg, una simile motivazione non può portare ad alcuna valutazione positiva” ai fini della concessione delle attenuanti.
Le attenuanti e il “clamore mediatico”ù
Il cuore del ricorso riguarda proprio la scelta della Corte d’Assise d’appello di concedere le attenuanti generiche, giudicate dalla Procura frutto di motivazioni “illogiche, contraddittorie e carenti”. Tra i punti contestati vi è il riferimento, nella sentenza di secondo grado, alla “risonanza mediatica” e alle “dinamiche comunicative” che avrebbero inciso sul comportamento processuale dell’imputata. Per la pg, si tratta di “fenomeni inerenti alla contemporaneità” e di “fattori che, per loro natura, non attengono alla capacità a delinquere del soggetto, ma al contesto sociale in cui il processo si è svolto”. Il clamore mediatico, si legge nel ricorso, non è un “parametro normativo” idoneo a giustificare le attenuanti. Anzi, “processi penali mediatici” sono “purtroppo all’ordine del giorno”, ma riconoscere uno sconto di pena per la “gogna dei media” rischierebbe di “costituire un precedente per qualsiasi imputato”, introducendo nel giudizio un “dato metagiuridico”. Non si può “favorire un imputato” sulla base delle “reazioni negative” dell’opinione pubblica
“Mai collaborativa”
La Procura generale evidenzia inoltre come non sia in alcun modo “provato” un nesso tra la “pressione mediatica” e un presunto “cambiamento del comportamento assunto” dall’imputata, che non sarebbe mai stata realmente collaborativa. Pifferi, si legge ancora, avrebbe continuato a “mentire” e a rappresentarsi come vittima, “privilegiando la rappresentazione di sé come vittima davanti al pubblico, piuttosto che il pentimento”. Le eventuali modifiche nella linea difensiva sarebbero riconducibili a una “strategia processuale” suggerita “dalla difesa tecnica”. Nel ricorso si sottolinea anche come la donna si sia “lamentata”, per tutto il corso del processo, di essere stata lasciata sola nella cura della figlia» dai familiari. Ma, ribatte la pg, “ad essere stata lasciata sola è stata la piccola Diana”.
“Socialmente pericolosa”
La Procura generale definisce l’imputata “socialmente pericolosa“, ritenendo concreto il rischio che possa “reiterare condotte analoghe” dopo aver inflitto “inaudite sofferenze” alla bambina. Una madre che è venuta meno a “quell’accudimento minimo” che rientra nel “più elementare” istinto di “protezione della specie, elemento distintivo dei mammiferi”. Per questo, oltre al ripristino dell’ergastolo deciso in primo grado dalla Corte d’Assise di Milano, la pg sollecita anche l’applicazione della misura della libertà vigilata una volta espiata la pena. Ora la parola passa alla Suprema Corte, chiamata a stabilire se il processo d’appello dovrà essere celebrato di nuovo.
La difesa
Per la difesa quello della piccola Diana, lasciata con un biberon in un lettino in pieno luglio per sei giorni, non è un caso di omicidio volontario ma, al massimo, di omicidio colposo “con colpa cosciente”, se non di abbandono di minore. L’avvocata dell’imputata ha presentato ricorso in Cassazione per annullare con rinvio la sentenza. Ovviamente, a differenza della procura generale, sostiene che la pena è “sproporzionata” e chiede un trattamento meno severo, nell’ambito del quale si tenga conto della condizione psicologica di Alessia e del contesto in cui è maturata la vicenda.
L’avvocato Cristian Scaramozzino lamenta “l’errata qualificazione giuridica del fatto”, la mancata applicazione delle attenuanti generiche prevalenti rispetto all’aggravante, l’assenza di una motivazione apprezzabile sulla capacità di intendere e di volere dell’imputata. A questo proposito, il legale osserva che la Corte d’appello ha preso atto della “presenza di un disturbo psichico strutturato” e di “un funzionamento cognitivo significativamente compromesso”. Anche se due perizie, disposte dai giudici nei due gradi di giudizio, l’hanno considerata capace di intendere e di volere.
La difesa insiste su una “infanzia difficile” di Alessia, l’”isolamento sociale”, la “disarmonia evolutiva”, la “alessitimia” (l’incapacità di riconoscere e descrivere le proprie emozioni), la “inadeguatezza identitaria” e “la violenza sessuale che subì a undici anni”. Nonostante questo, secondo Scaramozzino, i giudici milanesi non hanno voluto riconoscere nemmeno il vizio parziale di mente, lanciandosi invece in una “operazione di iper-scrutazione dell’animo umano” che ha prodotto “un’analisi che non si ha timore a definire metafisica”. L’avvocato ricorda che Alessia lasciò da sola in casa la figlia in altre due occasioni e quindi, in base alla propria percezione, si era convinta che la bimba “poteva sopportare brevi periodi di autonomia“. In ogni caso “non è dimostrata l’accettazione consapevole della morte” (parametro su cui si basa l’omicidio con dolo eventuale). La Corte, infatti, definisce “sconcertanti e irrazionali” le “azioni compiute dalla madre sul cadaverino della bimba per rianimarla”. Proprio questa “reazione sconnessa” avrebbe dovuto convincere i giudici a concludere che non c’era volontarietà.