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“Altro che separazione delle carriere: la riforma Nordio è il cavallo di Troia per epurare i pubblici ministeri” – L’intervento del procuratore Bellelli

"La separazione delle carriere esiste già, una sorta di deminutio professionale di chi ha svolto le funzioni di pm, sottoposto a quarantena. È una grave perdita di potenzialità e di esperienze, e lo sarà ancor di più se passerà la controriforma"
“Altro che separazione delle carriere: la riforma Nordio è il cavallo di Troia per epurare i pubblici ministeri” – L’intervento del procuratore Bellelli
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Pubblichiamo un intervento del procuratore di Pescara Giuseppe Bellelli.

Magistrati separati, in nome di cosa?

Attualmente i magistrati vincitori di concorso scelgono la prima sede e funzione, tra i posti disponibili individuati dal Csm. In seguito, se decideranno di passare dalla funzione requirente a giudicante o viceversa, potranno farlo entro nove anni dal primo incarico, e poi mai più. La separazione delle carriere esiste già, una sorta di deminutio professionale di chi ha svolto le funzioni di pm, sottoposto a quarantena. È una grave perdita di potenzialità e di esperienze, e lo sarà ancor di più se passerà la controriforma, concorsi diversi da pm e da giudice, tirocini e formazione forse separati, e ciascuno per la sua strada, come se i pm fossero portatori, neanche tanto sani, di germi contagiosi che impongono l’isolamento. Si arriverà anche a uffici distinti e distanziati per legge, come per i Tribunali per i minorenni? Chissà, forse si dirà che anche la Anm dovrà dividersi o magari sciogliersi. La giurisdizione sarà culturalmente impoverita, preoccupanti sono gli scenari futuri.

Sulla separazione delle carriere il dibattito va avanti da tempo, le richieste della avvocatura associata, le posizioni di alcuni settori della politica, sono meritevoli di attenzione e rispetto. Con il tempo cambiano assetti normativi e sensibilità, fino ad alcuni decenni orsono accadeva non di rado che lo stesso magistrato era procuratore della Repubblica e subito dopo diventava presidente di Tribunale nella stessa sede di provincia. Non so se c’era chi si scandalizzava, e quale era l’atteggiamento dei notabili cittadini e della avvocatura, ma certamente non doveva essere elegante il salto tra i due alti scranni dello stesso palazzo di giustizia, e non in linea con normali canoni di buona organizzazione degli uffici e di professionalità. Abbiamo avuto nel frattempo il nuovo codice di procedura penale del 1989, la riforma dell’ordinamento giudiziario del 2006 con la gerarchizzazione delle procure, la temporaneità degli incarichi direttivi. I capi degli uffici venivano nominati dal Csm in base al criterio oggettivo e quasi esclusivo della anzianità di servizio, che premiava prevalentemente la carriera automatica e la gerontocrazia sonnolenta: ricordiamo tutti che il Csm preferì a Giovanni Falcone il più anziano Antonino Meli quale capo dell Ufficio istruzione del Tribunale di Palermo dopo il pensionamento di Antonino Caponnetto. Si è poi attraversata l’epoca delle complesse e non sempre chiare valutazioni del Csm dei titoli e dei meriti, che ha determinato corse al carrierismo della vanità o del potere, e le mire della politica per indirizzare le scelte del Csm, specie sui vertici delle procure più importanti (fino al clamoroso caso dell’Hotel Champagne).

Dal 2022, con la separazione pressoché totale stabilita dalla legge ordinaria, oramai transitano dalla funzione di pm a quella di giudice o viceversa, mediamente 30-40 magistrati all’anno su 9mila, lo 0,4%. Vogliono davvero cambiare la Costituzione per questo dato irrisorio i legittimi sostenitori di una separazione che già esiste? È una questione di principio, si replica: la separazione è un valore assoluto e inderogabile, e se residuano margini di impurità nel sistema, essa va imposta nella Costituzione. Resta non chiaro quale sia l’autorità superiore che ha dettato il dogma, anche se la riforma pare aver molti padri storici che hanno ispirato i neocostituenti. Oppure forse, la “separazione delle carriere” è una mera etichetta, o – se vogliamo – un cavallo di Troia che, introdotto oltre le mura dell’assedio con l’artifizio, nasconde gli Achei pronti ad aprire le porte della città assediata?

Ma allora se per i sostenitori della separazione il teorema non ammette neppure lo 0,4% dei passaggi di funzioni, la bolla della scomunica dovrebbe colpire anche tutti i giudici competenti a valutare i provvedimenti di altri giudici.

Dunque, carriere separate a vita dovrebbero essere imposte dal puritanesimo separatista a cominciare da quelle dei giudici per le indagini preliminari e dei giudici del dibattimento innanzitutto, occorrerebbe dire basta allo scandalo di un gip che arresta l’indagato, e di altri magistrati che all’interno dello stesso Tribunale dovranno giudicarlo colpevole o innocente: saranno inclini e condizionati a condannare per non smentire il collega della porta accanto. Per non parlare dei giudici delle Corti di Appello chiamati a confermare o riformare sentenze dei colleghi del Tribunali, una situazione intollerabile per gli integralisti. E poi, suvvia, anche la Suprema Corte di Cassazione, non dovrebbe essere più consentito – per l’ortodossia della separazione – che vi siedano magistrati provenienti dalle stesse Corti di Appello e Tribunali le cui sentenze dovranno confermare o annullare.

Ma ancora, non basterebbe separare la magistratura togata, i principi sono principi, se la purezza del giudicante va preservata da ogni rischio di condizionamento, scacciamo via dai tribunali tutti i magistrati onorari che sono stati o sono ancora avvocati. In Italia la giurisdizione ordinaria (penale e civile) è esercitata, oltre che da 9.000 magistrati di carriera , anche da circa 5.000 magistrati onorari (giudici onorari del tribunale, giudici di pace e vice procuratori onorari), molti dei quali sono avvocati ed esercitano la professione in un circondario diverso da quello in cui svolgono le funzioni di giudice o di pm. Il loro apporto è prezioso, senza di esso i tempi dei processi sarebbero molto più lunghi. Centinaia di processi penali vengono celebrati ogni giorno in Italia, in aule dove il giudice è un avvocato, il pm è un avvocato, il difensore è un avvocato. Il giudice onorario pronuncia sentenze per i reati di minor gravità, assolve e condanna in nome del popolo italiano come i giudici di carriera.

I sostenitori della separazione dovrebbero insorgere: se non lo fanno, evidentemente è perché è un problema molto molto meno importante di quanto l’enfasi propagandistica vuol fare credere. Strapparsi le vesti per quaranta magistrati su novemila che cambiano funzioni in un anno è rappresentazione scenica non credibile se poi non si separano tra loro i giudici dei vari gradi, e la magistratura onoraria dagli avvocati. Si sfregia la Costituzione con una controriforma giustificata da motivazioni parziali e solo apparenti.

Ma andiamo a vedere dove risiede il fondamento culturale e giuridico degli invocati principi superiori che imporrebbero la separazione tra giudici e pm. Ci si appella alla purezza del sistema accusatorio, introdotto con il codice del 1989, e poi inserito in Costituzione con l’articolo 111 riformato nel 1999. Come se il “processo accusatorio” fosse un modello unico ed intoccabile, consegnato all’occidente da una entità superiore. Come se fosse la Costituzione a doversi adeguare ad un dogma, custodito ed interpretato da una dottrina ufficiale.

Occorre domandarsi laicamente: quale è il modello accusatorio al quale i neocostituenti vogliono uniformarsi, e soprattutto chi ne individua i tratti immutabili? Dovremmo interrogarci, ad esempio, se è più accusatorio il codice di procedura penale del 1989 nella sua versione originale voluta dal ministro Giuliano Vassalli redatta dalla commissione di alti giuristi presieduta dal prof. Gian Domenico Pisapia oppure se è più accusatoria la versione attuale del codice di procedura, stravolto dopo centinaia di modifiche ed interpolazioni apportate nei decenni?

Intanto, occorre chiarire un punto. Molti sostenitori della separazione delle carriere, con uno sforzo apprezzabile, trovano nel secondo comma dell’articolo 111 un argomento decisivo, dove testualmente è stabilito che la giurisdizione si esercita davanti al “giudice terzo ed imparziale”. Detta espressione, sostengono correttamente i commentatori più attenti, non descrive un unico concetto contenuto in due parole, come spesso si pensa. In effetti, se ci riflettiamo, il significato dell’aggettivo “imparziale” è facilmente intelleggibile, non presenta ambiguità e non necessita di puntualizzazioni, ma allora perché l’articolo 111 aggiunge anche l’aggettivo “terzo”? I fautori della separazione, apparentemente illuminati dai principi del processo accusatorio dettati non si sa da chi dove e quando, trovano nella espressione del giudice ‘terzo’ la prova delle loro ragioni; terzo significa diverso, distinto dalle parti processuali, si assume, ergo, con un paralogismo ripetuto in tutti gli slogan, vanno separate le carriere dei pm dai giudici.

La nozione “giudice terzo”, diversa da quella di “imparziale” anche se ovviamente la connota nel processo accusatorio , rimanda alle origini storiche dei sistemi processuali. Nel sistema inquisitorio che si affermò nella Europa continentale a partire dal secolo XIII (con il Concilio Laterano IV di Papa Innocenzo III ed in seguito) i soggetti del processo erano due: l’inquisitore-giudice, protagonista assoluto, e l’inquisito. La caratteristica dell’archetipo inquisitorio che qui ci interessa è che un unico soggetto, l’inquisitore, svolgeva la duplice funzione di scovare l’eretico ed acquisire la prova – fondata principalmente sulla confessione coartata mediante abiura o con la tortura – e di giudicarlo e condannarlo. In sintesi , l’inquisitore giudica sulle prove da egli stesso acquisite, e dunque nel modello inquisitorio non c’è un giudice terzo .

Il processo inquisitorio ha dunque due soli soggetti. Il processo accusatorio, invece, dei paesi anglosassoni, è “actus trium personarum”, dove al cospetto del giudice spettatore (la giuria, trial by jury), la sfida si decideva con il duello o l’ordalia. Il modello accusatorio ha come protagonisti tre soggetti, e non due come nell’inquisitorio. Si sono succeduti nei secoli sistemi processuali misti, abbiamo avuto varianti, commistioni, evoluzioni, contaminazioni, e retaggi culturali del sistema inquisitorio che ancora affiorano.

Dunque, il concetto di giudice “terzo” si aggancia alle radici storiche dei due sistemi processuali, inquisitorio ed accusatorio , e significa – come impone l’articolo 111 – che il Giudice non solo deve essere “imparziale” (come già era, o doveva essere, con le garanzie costituzionali di indipendenza, vigente il codice di proceduta penale inquisitorio misto in vigore fino al 1989) ma deve rimanere estraneo dalla ricerca della prova, che è funzione di esclusivo appannaggio delle parti processuali: il giudice è un terzo soggetto che, diversamente dall’inquirente, non ricerca e non può ricercare la prova, ma decide sulla base di elementi di prova, o prove, portategli dalle parti processuali.

Non era “terzo’’, il giudice istruttore nel vecchio codice di procedura penale italiano in vigore fino al 1989, proprio perché ricercava ed acquisiva le prove, e arrestava l’imputato sulla base delle prove da lui formate. Non era “terzo” il pretore del vecchio codice, che prima acquisiva le prove e poi giudicava. Terzo, invece, è il giudice nel processo penale vigente, perché decide in base alle prove portate dalle altre due parti, pm e difesa. Le figure di giudice istruttore e di pretore del vecchio codice oggi sarebbero incostituzionali, non perché non imparziali, ma per violazione del principio del giudice “terzo” stabilito nell’articolo 111.

I giudici istruttori come gli immensi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, erano giudici imparziali, e li ricordiamo sempre, come fari nella nebbia, straordinariamente coraggiosi, indipendenti dalla politica e contro il “puzzo del compromesso morale”, visionari, pionieri autodidatti, all’avanguardia sino al sacrificio. Ma, in quanto giudici istruttori, non potrebbero essere definiti “terzi” nella accezione che abbiamo visto, proprio perché acquisivano essi stessi le prove (basta pensare agli interrogatori di Buscetta condotti da Falcone) ed emettevano “mandati di cattura” sulla base delle prove da loro acquisite. I sistemi processuali e giudiziari vivono, operano e si evolvono (o degenerano) non solo in base alle leggi, ma grazie al coraggio, alla cultura, al valore di uomini e donne che vi operano e li impersonano, o in conseguenza della loro ignavia o tasso di obbedienza. Negli stessi anni, intorno alla metà degli anni Ottanta del Novecento, il sistema giudiziario italiano impiantato sul vecchio codice di procedura penale raggiunse il punto più alto, con il primo processo alla mafia istruito dal pool di Palermo (centinaia di arresti e poi di condanne) ma anche il punto più basso, con l’arresto e la condanna in primo grado dell’innocente Enzo Tortora, assolto poi dai giudici valorosi della Corte d’Appello di Napoli.

Nel paesi anglosassoni, dove il sistema accusatorio si è storicamente affermato, vi sono altre regole e principi incompatibili con la nostra Costituzione, e che anche i giuristi più fermi nel sostenere le ragioni del Sì dovrebbero considerare aberranti.

La prima distinzione, fondamentale, è imposta dalla Costituzione, che stabilisce la inviolabilità del diritto di difesa all’articolo 24, e l’obbligatorietà dell’azione penale nell’art. 112. “Giudice terzo ed imparziale”, nell’articolo 111, non significa che deve essere indifferente al thema decidendi del processo, rimesso alla esclusiva disponibilità delle parti processuali. Il nostro codice di rito prevede infatti che il giudice può acquisire la prova o indicarla alle parti processuali, anche d’ufficio, senza che nessuno lo richieda, sulla base di quanto già emerso nel procedimento. Si pensi, nel dibattimento, ai poteri del Tribunale di acquisire la prova d’ufficio ai sensi dell’articolo 507 del codice di procedura penale, quando sia ritenuta assolutamente necessaria per la decisione, come ad esempio una testimonianza o una perizia, ed al potere del giudice di porre domande al testimone dopo l’esame delle parti, o infine ai poteri del gup in udienza preliminare, o del gip, in sede di opposizione all’archiviazione, di indicare nuove indagini o nuovi temi di indagine. Queste norme processuali, impensabili in un ipotetico modello accusatorio puro, sono regole che connotano e salvaguardano l’indisponibilità dell’oggetto del processo in capo alle parti, e l’eguaglianza di fronte alla legge, proprio perché la Costituzione impone l’obbligatorietà dell’azione penale e il diritto di difesa irrinunciabile. Di fronte a un pm svogliato o timoroso, o in presenza di un avvocato distratto o frettoloso, il compito del giudice non è quello dell’arbitro che fischia i falli, scandisce il tempo, e sancisce il risultato della partita, come racconta una mistificante metafora di certa propaganda; il giudice nella nostra Costituzione non è un inerte e sonnolento spettatore, ma è tenuto anche ad utilizzare poteri d’ufficio per giungere ad una decisione più giusta possibile, meno distante possibile dalla verità e dalla effettiva tutela dei diritti in gioco.

Nei processi di common law dove il sistema accusatorio ha avuto origine e si è evoluto, e dove pertanto potrebbe rinvenirsi l’archetipo che illumina i separatisti delle carriere, le regole sono diverse da quelle del processo accusatorio italiano governato nei principi costituzionali: Il giudice, la giuria, è lì in alto distante, assiste alla schermaglia tra accusa e difesa, indifferente, e vinca il più forte o il più bravo. Una prima differenza, istituzionale e culturale, è che il prosecutor nel common law è un “blame finder”, mentre il pubblico ministero nei paesi di civil law come il nostro lavora come “truth finder”: lì il pm cerca la colpevolezza, nel continente il pm cerca la verità.

In Usa e in Uk non esiste l’obbligatorietà dell’azione penale: il prosecutor (eletto o nominato nei diversi stati Usa, un avvocato in Uk) accusa chi gli pare, o chi non piace al presidente o al governatore che vuole essere rieletto, o all’opinione pubblica; tende a muovere l’accusa nei confronti di chi più facilmente potrà finire condannato (meglio se afroamericano, ispanico, o povero, più difficile se Wasp, White Anglo-Saxon Protestant); ci penserà due volte se l’indiziato è ricco, protetto dalle lobby, assistito da studi legali miliardari. Il prosecutor, libero dal vincolo dell’obbligatorietà della azione, negozia le imputazioni in cambio di delazioni o parziali ammissioni, può accusare l’imputato solo per alcuni reati ed altri no, restare inerte (non sono giunte notizie di indagini avviate per gli omicidi volontari dell’Ice di due cittadini statunitensi inermi a Minneapolis) patteggia accuse e può anche ritirarle, mentre in Italia l’azione penale è irretrattabile in quanto obbligatoria. Da noi esiste il patteggiamento, ma decide il giudice che può ritenere la pena troppo bassa, e pronuncia sentenza – ricorribile in Cassazione – che può essere anche di proscioglimento.

Essendo un processo di parti, quando la parte – il prosecutor – ha avviato l’azione, non c’è più la prescrizione. In Italia la prescrizione fino a pochi anni fa decorreva sino alla sentenza definitiva, oggi sino alla condanna di primo grado e poi il tempo farà scattare l’improcedibilità.

Ancora. Nel sistema accusatorio americano non esiste la presunzione di innocenza sino alla sentenza definitiva: se non può pagarsi cauzione, l’imputato di regola va davanti al giudice in vinculis, e finirà in carcere dopo la condanna senza attendere l’esito di eventuali ricorsi.

“La separazione è necessaria perché la impone il codice accusatorio dell’89”, sentiamo ripetere, come se fosse la Costituzione a doversi adeguare al codice processuale e non viceversa. Ma se esistesse un unico modello accusatorio puro a cui adeguarsi, che in realtà non esiste , sarebbe proprio questo dei Paesi di common law, incompatibile con il nostro impianto costituzionale. A meno che la controriforma non celi proprio il disegno di ridurre il giudice a spettatore burocrate arbitro di una schermaglia di parti libere di disporre come meglio preferiscono delle loro carte.

Più che separazione delle carriere, la controriforma mira alla epurazione della giurisdizione dalla mala erba dei pubblici ministeri. Il passo successivo, sarà la selezione tra giudici buoni e giudici cattivi . E che sia questo il disegno lo ammettono ripetutamente gli stessi i neocostituenti ed i loro capi, rabbiosamente ostili ai magistrati ‘politicizzati’. Come faranno per depoliticizzarli, se non attraverso il controllo e la sanzione disciplinare una volta ridefiniti gli illeciti , introdotto un illecito disciplinare della ‘ interferenza indebita alla azione di governo ‘ e affidato il processo disciplinare ad un tribunale speciale? Neutralizzazione e punizione per i magistrati ‘politicizzati’, che poi sono quelli che non osservano i desiderata del governo , è ciò che si grida , è l’obbiettivo neanche tanto ben nascosto all’interno finto cavallo che è ormai alle porte della Costituzione assediata .

I due consigli sorteggiati della magistratura

Se passasse la riforma dei due Csm, giudici sorteggiati ed avvocati scelti valuteranno i giudici, pm sorteggiati ed avvocati scelti valuteranno i pm. Si creerà con il tempo una classe autoreferenziale di magistrati requirenti che sempre più si allontanerà dalla giurisdizione e dovrà necessariamente essere sottoposta ad indirizzo politico-ministeriale.

Il sorteggio dei componenti togati dei due Consigli renderà non più rappresentativo e poco autorevole l’organo di governo autonomo, a cui competono non solo assunzioni, trasferimenti, promozioni, ma dovrà occuparsi della normazione secondaria sui criteri di ripartizione del lavoro dei magistrati negli uffici giudiziari, e di intervenire all’occorrenza a tutela della loro autonomia. Attualmente il Csm emana circolari sulla organizzazione degli uffici di Procura e sulle tabelle degli uffici giudicanti, sulla dirigenza giudiziaria, sui criteri di valutazione della professionalità eccetera, che sono frutto della elaborazione e della mediazione tra i vari componenti eletti ( magistrati giudicanti e requirenti, e laici). Ad esempio, le regole sulla organizzazione delle Procure (come il procuratore assegna le indagini e le udienze ai sostituti, come e quando si auto-assegna procedimenti, in quali casi revoca le deleghe, come deve organizzare e coordinare i dipartimenti interni, eccetera), dettate dal Csm, possono essere ricondotte a due diverse scuole di pensiero, una che vede la Procura della Repubblica più gerarchizzata e verticistica con maggiori poteri al capo dell’ufficio, e una concezione più “democratica” e trasparente di dirigenza partecipata tra procuratore e sostituti. Se passerà la controriforma, la scelta tra le diverse opzioni non sarà più espressione di una maggioranza, bensì… del caso, che sorteggerà più componenti favorevoli alla gerarchizzazione o alla partecipazione.

Venendo al tema della elezione/sorteggio, profondo è il vulnus alla rappresentatività dei magistrati nell’organo di governo autonomo, come accadrebbe se si introducesse il sorteggio per i Consigli dell’Ordine degli avvocati, o dei Consigli comunali o regionali, o dei parlamentari, con atti che chiunque giudicherebbe gravemente lesivi di ogni più elementare principio democratico di autonomia e di libertà. Ma se invece davvero si dovesse convenire sulla necessità di introdurre il sorteggio, la medesima regola andrebbe introdotta senza barare per i componenti laici, estratti a sorte tra professori universitari e avvocati con almeno 15 anni di anzianità. Equo sarebbe solo un sorteggio dei laici tra tutti i soggetti legittimati a ricoprire la carica di componente laico del Csm, vale a dire un sorteggio effettivo e senza trucchi tra circa 120mila avvocati (numero stimabile degli avvocati con almeno 15 anni di anzianità tra i 236mila avvocati italiani) .

Si sostiene che il sorteggio dei componenti togati dei due Csm è necessario per spazzare via lecorrenti” della magistratura. Indubbiamente possono essere criticate quanto si vuole le correnti, perché autoreferenziali o per le loro degenerazioni, vizi dai quali non sono stati immuni i partititi politici, che però nessuno si sogna di cancellare dai tempi del regime fascista, o come nel regime sovietico. Ma poi, cosa sono queste correnti, che secondo la propaganda dominante e alcune voci di chierici scontenti, sembrano rappresentare l’origine del male?

All’Associazione nazionale magistrati è iscritto il 96% dei magistrati italiani. È un sindacato unico (diversamente dalla pluralità di sigle sindacali dei lavoratori, Cgil Cisl Uil, eccetera). L’Anm, ricostituita nel 1945 dopo che era stata sciolta nel 1925 dal regime fascista, è l’associazione di tutti i magistrati italiani, che quasi sempre esprime un presidente e un segretario unitari. Potrebbe questo essere anche ritenuto un male, e la Anm tacciata di unanimismo bulgaro e mancanza di democrazia al suo interno. E invece l’Anm non è un blocco unico, ma al suo interno, come tutti i gruppi organizzati non militarizzati, vi sono sempre stati dibattiti, confronti, anche contrapposizioni, sul modo di intendere l’attività più strettamente sindacale, sul rapporto tra Costituzione e interpretazione della legge, sul ruolo della giurisdizione nella società, sulla organizzazione ed efficienza degli uffici giudiziari, sulle maggiori o minori aperture verso la società civile, sulla ricaduta di nuove leggi sulla attività giudiziaria, sullo status e sulla autonomia dei magistrati .

Dal dopoguerra ad oggi, hanno operato all’interno della magistratura associata diversi gruppi, detti anche correnti proprio perché si muovono dentro una unica associazione che è l’Anm. La parola “correnti” ha un’indubbia connotazione di negatività perché evoca movimenti sottomarini, simili a quelli delle “correnti” della Democrazia cristiana, il grande partito della Prima Repubblica, che inglobava personalità, pensieri politici e interessi assai diversi tra loro, e i cui equilibri e variazioni anche minimi determinavano l’avvicendarsi di segretari di partito e di maggioranze, con la caduta e la formazione di governi che duravano pochi mesi. Niente di strano: anche in un recente film la fantasia del regista descrive il collegio cardinalizio in vista del conclave, impegnato in un gioco di alleanze accordi e contrasti tra cordate di porporati tradizionalisti, moderati, conservatori, progressisti, legati a personalità ambizioni e rappresentatività geografiche diverse.

È una costante nell’esperienza dei gruppi associati ed istituzioni umane, si indossi la toga o la tonaca o la divisa o abiti civili, che la gestione del potere e l’interesse dei capi e dei componenti, inevitabilmente, finiscano per prevalere sul perseguimento degli scopi per i quali i gruppi sono nati. Le correnti dell’Anm non sono immuni da questi vizi, e, anche se il sistema elettivo attuale del Csm non prevede liste, nessuno ha potuto impedire agli elettori magistrati, come a ogni cittadino, di votare i candidati ritenuti più adatti o più affini o più tutelanti, o semplicemente più vicini. Abbiamo avuto l’hotel Champagne, negoziati occulti tra capi corrente consiglieri e politici, altri ve ne saranno stati che non sono mai emersi, di insana e torbida commistione tra magistratura, potere e politica. Sono scattate anche gravi sanzioni per i magistrati di quel consesso, mentre i politici che tramavano sono rimasti immuni.

I componenti del Csm eletti sono – in base ad un normale criterio di pluralismo e di rappresentatività – riconducibili a gruppi, e in quanto tali il loro operato, i loro accordi e contrasti sono, almeno in parte, valutabili, riconoscibili, criticabili e censurabili da chiunque, anche ex post. Con il sorteggio, accordi, alleanze e scelte saranno comunque necessari per formare maggioranze e adottare decisioni, ma non più decifrabili, e seguiranno percorsi oscuri, sottotraccia, trame molto più pericolose e maggiormente condizionabili da interessi occulti .

Un Tribunale speciale per i magistrati

Il giudizio disciplinare, con il nuovo articolo 105 della Costituzione, sarà affidato a una “Alta Corte” , le cui decisioni non saranno più impugnabili dinanzi alle Sezioni unite civili della Cassazione, ma solo davanti alla stessa Alta corte in diversa composizione. Per inciso, è evidente qui che il principio della separazione per evitare commistioni viene totalmente ignorato, a riprova della strumentalità dei proclami.

Viene introdotto così un giudice speciale, non più all’interno dell’organo di governo autonomo, non più presieduto dal Presidente della Repubblica, istituito appositamente solo per i magistrati ordinari che non avranno possibilità – a differenza di tutti i cittadini e delle altre magistrature – di ricorrere in Cassazione. E l’articolo 102 della Costituzione, con il divieto di istituire giudici speciali, finisce scardinato: i costituenti eletti il 2 giugno 1946 erano memori del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, voluto da Mussolini che non si fidava della magistrature ordinaria formatasi con il codice liberale Zanardelli, per imprigionare e mandare al confino i cospiratori antifascisti. Non sappiamo se i neocostituenti hanno memoria lunga o corta, ma l’Alta Corte sembra rievocare i tribunali speciali .

L’incipit dell’ ultimo comma del nuovo 105 Cost. riscritto dalla controriforma che istituisce l’alta Corte, è alquanto sibillino: “La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni…”. Singolare l’introduzione di questa riserva di legge, posto che la legge che prevede gli illeciti disciplinari esiste già (D. Lgs n.109 / 2006 ‘Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità..’), e che nessuno pensa che gli illeciti e le relative sanzioni vanno stabiliti con un semplice regolamento. Dunque, questa disposizione non ha senso, se non per prefigurare una nuova legge che ridisegnerà gli illeciti disciplinari dei magistrati.

Scenari futuri

Con la speranza di sbagliarmi, oso prevedere almeno tre nuovi illeciti che più o meno saranno disegnati ad immagine delle accuse contro la magistratura scagliate dalle torri degli alti palazzi negli ultimi anni.

Per cominciare, tra gli illeciti disciplinari commessi nell’esercizio delle funzioni già immagino che ne verrà introdotto uno nuovo di zecca: sarà punito il magistrato autore di provvedimenti che “interferiscono indebitamente con la azione di governo”. Una sorta di sbarramento punitivo a quelle che saranno definite “invasioni di campo”.

Come norma di chiusura degli illeciti funzionali, a modifica dell’attuale comma 2 dell’articolo 2 d lvo 109, potrebbe stabilirsi che “l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove possono essere oggetto di rilievo a responsabilità disciplinare se accertate con sentenza definitiva” (mentre attualmente, salvi casi specifici indicati nella stesse legge, ‘l’interpretazione della legge e la valutazione delle prove non danno luogo ad illecito disciplinare’) . In questo modo, l’Alta Corte potrà assurgere all’occorrenza a quarto grado di giudizio dove potranno chiedere la punizione del magistrato tutte le parti che avranno avuto torto dal magistrato inquirente o dal giudice di primo e secondo grado.

Ed infine, a coronamento, non guasterebbe un nuovo illecito disciplinare a struttura aperta commesso fuori dall’esercizio della giurisdizione, dal magistrato che, in pubbliche manifestazioni, dichiarazioni ed interviste, invade il campo riservato al governo o al Parlamento.

Tre nuovi illeciti disciplinari calibrati in modo da colpire quei comportamenti che la politica addebita quotidianamente ai magistrati, ed il progetto sarà completato. Con la speranza di sbagliare prevision , rischieranno di essere chiamati a rispondere al tribunale speciale i magistrati autori di provvedimenti che il governo e il suo ministro della giustizia definiranno “indebita interferenza, inammissibile invasione”, come ad esempio decisioni disallineate in materia di respingimenti espulsioni o trasferimenti forzosi di migranti, provvedimenti non conformi ai proclami governativi nei confronti di manifestanti o agenti di polizia per fatti occorsi durante manifestazioni, indagini per fatti in cui possono essere coinvolti parlamentari, ministri etc.

Per la completa normalizzazione ed innocuizzazione della magistratura non occorrerà a breve stabilire anche che il pm risponde al ministro, posto che le priorità sono già dettate da editti e scomuniche, e da leggi che cancellano reati, introdotto nuovi reati ed aggravanti, limitano le indagini.

E’ stato invece dichiarato recentemente da autorevoli esponenti politici, che è tempo di liberare la polizia giudiziaria dal controllo dei Pm. La prima conseguente riforma successiva al terremoto costituzionale, si limiterà pertanto a svuotare l’articolo 109 della Costituzione (“L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”), senza toccarlo. Per sottrarre la polizia giudiziaria dalla dipendenza funzionale del pm, oramai diversamente magistrati, basta poco pochissimo, si modicano quattro articoli del codice di procedura penale (articoli 327 innanzitutto , e 330, ma anche 347 e 370) ed il gioco è fatto.

Il pm non potrà acquisire più di propria iniziativa le notizie di reato, ma trattare solo notizie di reato che gli perverranno e che la polizia giudiziaria per giunta trasmetterà non più immediatamente o “senza ritardo” come adesso, ma con calma, entro quattro o sei mesi: il modello c’è già pronto, sono le disposizioni degli articoli 11 e seguenti sulle indagini per i reati di competenza del giudice di pace di cui al decreto legislativo 274/2000, basta estenderlo all’intero sistema. Il pm non potrà più dire alla polizia giudiziaria come e dove indagare, non potrà più impartire direttive o delegare singoli atti di indagine, il pm non garantirà più l’indipendenza di poliziotti, carabinieri, finanzieri, che fino ad ora non sono tenuti ad informare gli alti vertici della loro gerarchia e quindi i ministri di riferimento delle indagini loro delegate dal pm. Il pm perderà l’alleanza operativa e la collaborazione preziosa, qualificata ed altamente professionale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, indispensabile per portare avanti le indagini più complesse; la polizia giudiziaria perderà l’indipendenza garantita dal pm indipendente.

La mutazione genetica dei magistrati in burocrati obbedienti e conformisti si otterrà nel giro di un paio di lustri, dopo l’emarginazione, la punizione o il pensionamento di quelli non domati e l’innocuizzazione dei più indisciplinati. Non ci saranno più “invasioni di campo”, i magistrati si terranno lontani da inchieste e processi scomodi: corruzione, voto di scambio, mafia, abusi di potere. I giudici penali commineranno a chi le merita punizioni esemplari richieste dall’alto; i giudici civili si guarderanno bene le spalle prima di pronunciare sentenze innovative e coraggiose.

Siamo ancora in tempo.

Preferirei di NO

A cura di Paolo Frosina
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