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Il governo deve sciogliere Casapound? Per la legge Scelba sì, e subito: cosa dice la norma e i precedenti degli anni Settanta

Già in primo grado, la sentenza di Bari che ha condannato 12 militanti per "riorganizzazione del partito fascista" dovrebbe portare alla messa fuorilegge del movimento della tartaruga
Il governo deve sciogliere Casapound? Per la legge Scelba sì, e subito: cosa dice la norma e i precedenti degli anni Settanta
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Matteo Piantedosi seguirà l’esempio di Paolo Emilio Taviani? Il governo di destra di Giorgia Meloni imiterà quello del democristiano Mariano Rumor? La prima condanna di 12 militanti di CasaPound per riorganizzazione del partito fascista riporta la storia indietro di cinquant’anni e apre una questione politica imbarazzante per la maggioranza. Sulla carta, infatti, le norme sono chiare: la condanna, anche in primo grado, per il reato previsto dall’articolo 1 della legge Scelba del 1952 obbliga l’esecutivo a sciogliere immediatamente il movimento della tartaruga. Lo stabilisce l’articolo 3 della stessa legge: “Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il ministro per l’Interno, sentito il Consiglio dei ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell’associazione o movimento”. Finora questa previsione è stata applicata due volte: nel 1973 nei confronti di Ordine Nuovo, il movimento responsabile delle stragi di piazza della Loggia e piazza Fontana, e nel 1976 contro Avanguardia nazionale, l’organizzazione guidata da Stefano Delle Chiaie che partecipò al golpe Borghese. In entrambi i casi, il decreto di scioglimento arrivò nel giro di tre giorni e senza nemmeno attendere le motivazioni della sentenza: nel 1973, addirittura, l’allora capo del Viminale Taviani propose al Consiglio dei ministri la messa fuorilegge di Ordine Nuovo la sera stessa della pronuncia. Un precedente che ora le opposizioni usano per mettere all’angolo l’attuale ministro: “Piantedosi dimostri lo stesso coraggio di Taviani e sciolga CasaPound, oltre a sgombrare l’immobile occupato a Roma da questa organizzazione. Il tempo delle parole è finito”, affonda il deputato del Pd Federico Fornaro.

Secondo l’intepretazione comune, infatti, la legge Scelba prevede un “automatismo tra atto giurisdizionale“, cioè la condanna, “e atto amministrativo“, cioè lo scioglimento: “Il primo rappresenta presupposto del secondo, che è vincolato, senza che residuino margini di discrezionalità“, riassume un recente studio pubblicato sulla rivista Federalismi a firma di Gabriele Trombetta, dottore di ricerca all’Università della Campania. Questa d’altra parte è la linea seguita dal secondo governo Rumor già dal 21 novembre 1973, quando il Tribunale di Roma, su richiesta del pubblico ministero Vittorio Occorsio – poi ucciso dal terrorista nero Pierluigi Concutelli – dichiarò trenta dirigenti di Ordine nuovo responsabili del reato di riorganizzazione del partito fascista. L’allora ministro Taviani, testimoniando nel 1997 alla Commissione bicamerale sul terrorismo, ricordò così quel giorno: “La sera si teneva il Consiglio dei ministri. Mi recai a palazzo Chigi con un’ora di anticipo, entrai da Rumor e gli proposi il decreto di scioglimento di Ordine nuovo. (…) Rumor si convinse. Proposi al Consiglio di autorizzarmi a porre fuori legge il movimento di Ordine nuovo dichiarato con sentenza di primo grado della magistratura ricostituzione di partito fascista. Il Consiglio approvò all’unanimità dei presenti. Tornai al Viminale e firmai in data 23 novembre il decreto di scioglimento”.

Il decreto di Taviani fu impugnato al Consiglio di Stato da Clemente Graziani, ex repubblichino e fondatore di Ordine Nuovo, lamentando, tra le altre cose, che lo scioglimento fosse stato disposto dopo una sentenza non ancora definitiva. I giudici però gli diedero torto, sottolineando – ricorda lo studio pubblicato su Federalismi – che un provvedimento amministrativo “può ben prendere in considerazione anche decisioni giudiziarie non definitive: del resto, la legge Scelba si limita a porre a presupposto dello scioglimento un accertamento recato con sentenza, senza richiedere la res iudicata“. Pertanto non si può invocare il principio della presunzione d’innocenza, “del tutto inconferente in quanto nel dominio del diritto penale”. La stessa politica fu seguita tre anni dopo dal governo di Aldo Moro nel caso di Avanguardia nazionale. Il 5 giugno 1976 il Tribunale di Roma condanna 31 membri dell’organizzazione per il reato di riorganizzazione, l’8 giugno il ministro degli Interni Francesco Cossiga firma il decreto di scioglimento (il leader del movimento Adriano Tilgher l’aveva “anticipato” il giorno prima, convocando una conferenza stampa per annunciare la fine delle attività). Per tornare all’oggi, insomma, dopo la sentenza di Bari il ministro Piantedosi dovrebbe mettere fuorilegge CasaPound entro qualche giorno. Succederà? Non possiamo dirlo. L’atteggiamento del governo sul neofascismo, però, consente di nutrire qualche dubbio.

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