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La Cassazione e la pronuncia (secondo me importante) sul caso di una madre allontanata dai figli

La vicenda riguarda una madre di due bimbi molto piccoli, che denuncia il padre per maltrattamenti. La procura della Repubblica archivia. La Suprema Corte chiede accertamenti
La Cassazione e la pronuncia (secondo me importante) sul caso di una madre allontanata dai figli
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Ci sono pronunce della Corte di Cassazione che valgono soltanto per la causa specifica e ce ne sono altre che parlano alla vita di molti cittadini perché esprimono richiami al diritto che si possono citare e applicare a decine di storie. È il caso dell’ordinanza 30767 datata 22 novembre 2025, della prima sezione civile, presidente M. Acierno e relatrice F. Reggiani.

La vicenda in esame si svolge a Milano e riguarda una donna professionalmente impegnata, madre di due bimbi molto piccoli, che denuncia il padre per maltrattamenti e poi per quelli che ritiene abusi sui figli avvenuti dopo la separazione. Dopo vari ricorsi, la procura della Repubblica archivia. I minori vengono affidati ai servizi sociali e collocati in comunità a seguito di una consulenza tecnica d’ufficio psicologica sui genitori. Finché la Corte d’appello di Milano non arriva al punto di collocarli direttamente presso il padre, ordinando incontri “protetti” con la madre.

Che cosa dice invece la Cassazione? Riassumendo, considera rilevanti i riferiti dei minori raccolti da operatori sanitari e giudiziari nelle prime fasi della rivelazione dei presunti abusi. E non ultimo richiama al rispetto della Convenzione di Istanbul, che è ormai da anni legge dello Stato. Tutti elementi completamente trascurati dai giudici di merito, la cui decisione va cassata poiché “l’assenza di ogni accertamento in proposito, nonostante le allegazioni e gli elementi offerti dalla ricorrente, ha viziato gravemente il giudizio”. Insomma, le archiviazioni penali non sono una giustificazione per i giudici civili e minorili, che sono tenuti ad approfondire, indagare, accertare a loro volta le allegazioni di violenza e abuso secondo il principio del “più probabile che non” e del favor pueri valido appunto nel civile, a differenza del favor rei applicato nel penale.

Questo è il punto fondamentale dell’ordinanza che fra l’altro a questo proposito cita una pronuncia precedente, recentissima, la 4595 del 2025, la prima con cui la Cassazione ha parlato finalmente dell’obbligo per il giudice civile di considerare le allegazioni di violenza a prescindere dalle decisioni del penale. Si avverte quindi un orientamento consolidato in questa direzione.

La vicenda di questa madre è esemplare rispetto a moltissimi casi analoghi, distribuiti un po’ in tutto il paese, dove si assiste al prevalere delle conclusioni penali nel procedimento civile quando sono coinvolti minori e soprattutto quando le accuse archiviate penalmente riguardano violenza, maltrattamenti e in particolare abusi sui minori stessi. Mentre molti giuristi sostengono che dovrebbero prevalere viceversa le tutele introdotte da norme internazionali approvate dal Parlamento ormai da anni, come la Convenzione di Istanbul, o in ultimo dalla riforma Cartabia.

Torniamo alla nostra storia. Perché la Suprema corte è così netta nel chiedere ulteriori accertamenti? Perché in effetti la madre aveva presentato molta documentazione. Tanto per cominciare i bambini all’epoca furono sentiti in commissariato e le loro parole registrate ma la Corte non ha accolto l’istanza di acquisizione nonostante fosse stata avanzata. E comunque, in nessun grado di giudizio, compreso l’appello ora bocciato, i giudici hanno tenuto conto di quello che avevano detto.

Sono state trascurate anche altre prove, presentate dalla donna, documenti e referti che nulla valgono agli occhi dei giudici di merito rispetto a quello che, certamente nelle cause di affidamento, si può definire il vangelo della Ctu (consulente tecnico d’ufficio, ndr). La consulenza psicologica è diventata in molti casi per i magistrati l’unica fonte di riferimento, fattuale e giuridico.

Alcuni passaggi delle motivazioni contestate dalla difesa della ricorrente risultano fra l’altro sconcertanti. Ad esempio, perché i bambini devono restare dal padre? Perché, ci si chiede questo accanimento nel tenerli lontani dalla madre? Leggo dalla sentenza d’Appello cassata: “Risulta di tutta evidenza che è assolutamente necessario, a tutela dell’interesse dei minori, mantenere la mediazione dell’Ente nel rapporto genitori-figli onde evitare che gli importanti risultati di “bonifica” dell’assetto psicologico dei minori raggiunti col percorso comunitario (la permanenza in comunità fino al 2024, ndr) vengano vanificati dalla riapertura del conflitto genitoriale, mai sopito e tuttora presente nelle continue recriminazioni della madre contro il padre, riemerse anche nella relazione del 3.04.2024 con accuse di comportamenti minatori e violenti asseritamente dal predetto posti in essere contro la reclamante”.

Che cosa intendono, i magistrati d’appello, con “bonifica”? Parlare di “bonifica” lascia vari dubbi. “Cosa sono questi interventi di “bonifica” che appaiono rinviare a un processo di oggettivazione dei minori? Chi li ha messi in opera, e con che autorità sanitaria o anche ri/educativa? A quali codici deontologici e di quali professioni, può corrispondere un intervento definito di ‘bonifica’?”, si chiede Elvira Reale, psicologa esperta di salute della donna, sulla rivista Dirittiinmovimento.

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