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“La gelosia non attenua i reati di stalking e lesioni” anzi potrebbe essere “un’aggravante” anche se c’è stato tradimento

I giudici hanno escluso che si potesse riconoscere l’attenuante dello “stato d’ira” conseguente a un presunto fatto ingiusto, Non si tratta infatti di una semplice reazione emotiva, ma di “il movente per comportamenti violenti e vessatori”.
“La gelosia non attenua i reati di stalking e lesioni” anzi potrebbe essere “un’aggravante” anche se c’è stato tradimento
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La gelosia nata dalla scoperta di un tradimento non attenua la responsabilità penale per condotte di stalking e lesioni aggravate. Al contrario, secondo la Corte di Cassazione, si tratta di un sentimento “morboso”, che rappresenta una forma di “espressione di supremazia e possesso” e che può addirittura integrare “l’aggravante dell’aver agito per motivi futili o abietti”.

Con questa motivazione – come riporta Repubblica – gli ermellini hanno respinto uno dei punti centrali del ricorso presentato dall’ex compagno di una donna residente a Milano, che aveva intrapreso una nuova relazione dopo la fine della convivenza. L’uomo era stato condannato nell’aprile 2025 dalla Corte d’appello milanese a 9 mesi e 10 giorni, poi convertiti in una sanzione pecuniaria pari a 5.600 euro, per una serie di comportamenti violenti e persecutori nei confronti della ex e del suo nuovo partner, costretti a vivere in una costante condizione di timore e tensione. Successivamente l’imputato aveva anche iniziato un percorso di cura.

Ritenendo sproporzionata e ingiusta la decisione, il condannato aveva presentato un ricorso articolato in quattro censure. Due di queste sono state giudicate infondate dalla Cassazione, che ha richiamato precedenti orientamenti giurisprudenziali e una chiara valutazione etica negativa della condotta. I giudici hanno escluso che si potesse riconoscere l’attenuante dello “stato d’ira” conseguente a un presunto fatto ingiusto, sottolineando come, alla luce delle attuali regole di convivenza civile, “lo stato psicologico determinato dal tradimento non può essere valutato come un elemento positivo”. Non si tratta infatti di una semplice reazione emotiva, ma di “il movente per comportamenti violenti e vessatori”.

La Suprema Corte ha invece ritenuto fondato il rilievo relativo a un vizio nella quantificazione della pena. Per questo aspetto, gli atti sono stati rinviati a un’altra sezione della Corte d’appello di Milano, chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla misura della sanzione.

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