Operaio beve alcol, cade in cantiere e muore sul colpo. Cassazione: “L’ebbrezza non salva il datore di lavoro”
La Cassazione ha condannato un datore di lavoro per la morte in cantiere di un suo operaio. L’uomo era precipitato giù da un’impalcatura a un’altezza di dieci morti ed era morto sul colpo. La Corte d’Appello aveva condannato il titolare e lui aveva fatto ricorso perché il suo dipendente aveva in corpo un tasso alcolemico di 0,46 al momento dell’incidente. Ma la Suprema corte ha confermato la sentenza con ferme motivazioni.
“L’ebbrezza non salva il datore di lavoro” perché secondo i giudici “lo stato di ebbrezza, anche se provato, non vale a escludere la responsabilità” perché “l’area di rischio è governata dal datore”. Dunque “la circostanza che il lavoratore possa trovarsi in via contingente in condizioni psicofisiche tali da non renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnati è un’evidenza prevedibile”, di conseguenza il datore è legalmente responsabile per i compiti di lavoro assegnati all’operaio.
Tra l’altro, il tasso di 0,46 grammi di alcol per litro è inferiore al limite massimo alla guida consentito in Italia. Per quanto riguarda lo stato fisico, è un livello in cui la persona inizia a percepire i primi effetti dell’alcol come riflessi più lenti, lieve alterazione dell’umore e una valutazione del rischio inferiore al normale. Condizioni certamente precarie per lavorare in cantiere, ma forse non abbastanza per riferirsi alla vittima come ‘persona ubriaca’: la soglia legale di ebbrezza inizia dal tasso alcolemico di 0,5.