Se il potere è squilibrato, il consenso può essere una maschera. È così nei luoghi di lavoro
di Domenico Tambasco
Nel dibattito pubblico sulle molestie di genere e sessuali nei luoghi di lavoro, una parola resta ancora ai margini, nonostante la sua forza dirompente: sottomissione. È una parola scomoda, perché incrina una delle certezze più rassicuranti del diritto tradizionale: l’idea che il consenso, quando formalmente espresso, basti a legittimare una relazione, un atto, una scelta.
Eppure, proprio qui si annida il cuore del problema.
Il diritto antidiscriminatorio italiano lo ha espresso da tempo. Il Codice delle pari opportunità (d.lgs. 198/2006), infatti, afferma un principio chiaro: gli atti, i patti e i provvedimenti che incidono sul rapporto di lavoro e che vengono adottati “in conseguenza” della sottomissione – da parte della vittima – alle molestie di genere o sessuali, sono radicalmente nulli, vale a dire privi di qualsiasi effetto giuridico (art. 26, comma 3). È una norma potentissima, perché rompe l’equazione automatica tra consenso e validità giuridica. Il legislatore, con una scelta tutt’altro che neutra, riconosce infatti che esiste una forma di adesione solo apparente, frutto di un rapporto di potere asimmetrico, nella quale il consenso perde la sua autenticità. Tradotto: il diritto riconosce che la vittima, dentro una relazione di potere, può compiere scelte che sembrano libere, ma in realtà non lo sono.
La questione, peraltro, travalica il diritto del lavoro: nel più recente dibattito penalistico (il cosiddetto “ddl stupri”) sta riaffiorando un’impostazione che, di fatto, pretende dalla vittima una manifestazione espressa di dissenso. Un arretramento culturale e giuridico, perché sposta il baricentro dalla libertà effettiva della persona alla sua capacità di opporsi, come se il silenzio potesse valere come assenso.
D’altra parte le molestie, soprattutto quelle sessuali, sono manifestazioni di dominio. Lo ricordava già una grande giurista come Catharine MacKinnon, e lo ribadiscono oggi la Convenzione OIL n. 190 del 2019 e la Convenzione di Istanbul: la violenza e le molestie di genere sono strumenti di riproduzione di rapporti di potere storicamente diseguali, caratterizzati dal dominio maschile. In tale contesto, chiedersi se la vittima abbia “acconsentito” è spesso una domanda mal posta. Il legislatore italiano, definendo le molestie come comportamenti indesiderati (art. 26, comma 1 e 2 d.lgs. 198/2006) e non semplicemente “non voluti”, compie uno spostamento decisivo: dal piano della volontà negoziale a quello del desiderio. Ciò che è formalmente accettato, infatti, può non essere desiderato. E ciò che non è desiderato, in un contesto di potere, non può essere legittimato invocando semplicemente il consenso.
Il concetto della sottomissione descrive esattamente questa “zona grigia”. È una condizione di soggezione strutturale, psicologica, nella quale la persona non dispone di alternative realistiche – come accertato in diversi casi analizzati dalla giurisprudenza – finendo così per subire, tollerare o persino assecondare condotte di fatto indesiderate. La giovane lavoratrice precaria che tollera avances per paura di non vedere rinnovato il contratto (App. Palermo, 13 luglio 2025, n. 822); la madre separata, sola con due figli minori, che “lascia correre” per non perdere l’unica fonte di reddito (Trib. Massa, 11 agosto 2025, n. 215); la studentessa che asseconda il regista temendo di non lavorare più (Trib. Parma, 20 settembre 2025, n. 474). In tutti questi casi, il comportamento può apparire collaborativo, persino consenziente. Ma nasconde, in realtà, solo una strategia di sopravvivenza.
La giurisprudenza ha chiarito che, in contesti di vulnerabilità personale, contrattuale o relazionale, condotte quali risposte cortesi, silenzi, apparente normalità nei contatti (anche via WhatsApp) o denunce tardive non possono essere interpretate come consenso, trattandosi spesso di reazioni adattive e difensive (App. Catanzaro, 20.11.2018, n. 1832; App. Torino, 17.03.2025, n. 150).
La sottomissione diventa così una categoria giuridica relazionale: obbliga l’interprete (e in particolar modo il Giudice) a guardare al contesto, alle alternative concretamente disponibili, al prezzo che la vittima avrebbe dovuto pagare per dire no. È un cambio di paradigma che interroga anche le imprese e le organizzazioni. La prevenzione, infatti, non può soltanto limitarsi a codici etici “di facciata”: deve intercettare i contesti di vulnerabilità, riconoscere la sottomissione come fattore di rischio organizzativo, integrarla nella valutazione dello stress lavoro-correlato e nei modelli di gestione 231.
In definitiva, la sottomissione ci ricorda che la libertà non è un presupposto astratto, ma una condizione concreta. Dove il potere è squilibrato, il consenso può essere una maschera. E il diritto, se vuole davvero tutelare la dignità della persona, ha il dovere di guardare dietro quella maschera.