“Paolo Bellini era alla stazione di Bologna il giorno della strage. Il suo alibi è falso e il contributo provato”: le motivazioni della Cassazione
La presenza di Paolo Bellini sul luogo della strage di Bologna, subito dopo l’esplosione della bomba del 2 agosto 1980, “è stata ampiamente accertata”, mentre il presunto alibi fornito dall’ex terrorista nero era “non solo falso, ma organizzato previamente in modo ‘raffinato’ ed eseguito ‘abilmente’ nei minimi particolari”. Tutto questo “in vista dello specifico contributo” l’ex terrorista “avrebbe offerto per la realizzazione del delitto e degli altrettanto specifici ‘pericoli’ che egli doveva contrastare (essere visto sul posto al momento dello scoppio)”. I giudice della VI sezione della Cassazione, presieduta da Giorgio Fidelbo, che il 1 luglio ha confermato il fine pena mai all’imputato, in 109 pagine ripercorrono i primi due gradi dei processi al killer a pagamento e terrorista di destra e riconoscono che il “contributo concorsuale di Bellini è stato indicato e vagliato dalla sentenza
impugnata, secondo i canoni rigorosi indicati dalla giurisprudenza di legittimità, ed è consistito in un’attività essenziale nella commissione del delitto: il trasporto dell’esplosivo.
Le prove a carico di Bellini
Un contributo provato “dall’intercettazione di Carlo Maria Maggi e le dichiarazioni di Gianfranco Maggi e Dino Bartoli, confortate dalla storia criminale di Bellini (che disponeva di un preciso canale privilegiato in esponenti della destra estremista anche per ottenere esplosivi, la cui provenienza era stata ritenuta “compatibile” con l’esplosivo utilizzato nella strage).
Il riferimento degli ermellini è al contenuto dell’intercettazione ambientale del 18 gennaio 1996 in casa di Carlo Maria Maggi, ex capo di Ordine Nuovo, condannato per la strage di Brescia e ora deceduto, che parlando con il figlio disse di essere a conoscenza della riconducibilità dell’attentato alla banda Fioravanti e che all’evento partecipò un “aviere“, che portò la bomba. Proprio Bellini era infatti conosciuto nell’ambiente dell’estrema destra per la passione per il volo tanto che conseguì il brevetto da pilota. In quella conversazione Maggi spiegò al figlio che la strage di Bologna sarebbe stato un tentativo di confondere le acque per far dimenticare la strage di Ustica: “Lo so perché … è così eh … Ma in pratica già qua nei nostri ambienti … erano in contatto con il padre di sto’ aviere … e dicono che portava una bomba ecco!” Io pensavo che .. .(inc.) era alla stazione, c’era perfino (inc.) … “. Per quanto riguarda Maggi e Bartoli, le dichiarazioni confermavano che “la mattina del 2.8.1980 Paolo Bellini era alla stazione di Bologna insieme a Luciano Ugoletti – appositamente contattato la mattina del 2 agosto da Guido Bellini la cui figlia era con il fratello Paolo – ed (almeno) altre due persone e che Paolo Bellini potrebbe avere portato l’esplosivo dalla Toscana utilizzato per confezionare la bomba, ordigno poi depositato all’interno della sala cli seconda classe”.
Il 15 marzo 1983 Gianfranco Maggi aveva raccontato che seppe da Ugoletti (simpatizzante di estrema destra, ndr) che lo stesso si trovava alla stazione di Bologna insieme al suo amico brasiliano e in compagnia di altri. In quegli anni Bellini si muoveva sotto il falso nome del brasiliano Roberto da Silva. Maggi dichiarò: “Dissi: ‘Ti credevo morto dopo quello che è successo a Bologna’. Lui mi rispose: ‘C’è poco da scherzare perché al momento dello scoppio io ero proprio di fronte alla stazione insieme al mio amico brasiliano e di altre due persone”. I magistrati concludono che Tommasi e Maggi collocano entrambi, l’una all’insaputa dell’altro, Luciano Ugoletti nelle immediate vicinanze della stazione subito prima dello scoppio della bomba facendo emergere “la concreta possibilità che Luciano Ugoletti avesse avuto anche come specifico compito quello di sorvegliare l’auto del Bellini con all’interno la nipote Daniela, circostanza questa che spiega la telefonata di Guido Bellini, il quale aveva evidentemente acconsentito all’utilizzo della figlia quale parte necessaria dell’alibi del fratello e che, dunque, pur ricoverato in ospedale, si premurava di far “svegliare” l’Ugoletti affinché eseguisse il delicatissimo compito di custodire in sicurezza sua figlia, che si sarebbe trovata nelle vicinanze dell’esplosione. Infatti certamente l’auto del Bellini con all’interno la bambina (elemento essenziale per il fortissimo alibi) era stata parcheggiata nelle immediate vicinanze della stazione”.
“La partecipazione alla strage di Bellini – si legge nella motivazioni – trovava ulteriori elementi di supporto, tutti tra loro concordanti: le dichiarazioni di Triestina Tommasi; l’incontro con Picciafuoco, la militanza di Bellini in Avanguardia Nazionale, i suoi rapporti con la destra eversiva militarmente organizzata, con i servizi di sicurezza e segreti deviati e con il procuratore della Repubblica Ugo Sisti nonché le coperture e le protezioni ricevute anche da apparati istituzionali, in Italia ed all’estero, prima e dopo la strage”.
“Strage organizzata dalla P2 e coperta da servizi deviati”
Ricostruendo la vicenda, i giudici della Cassazione sottolineano come la sentenza della Corte di assise di appello abbia stabilito che ”l’esecuzione materiale della strage di Bologna” è “imputabile ad un commando terroristico composto da più cellule costituite a loro volta da più soggetti provenienti da varie organizzazioni eversive di destra, uniti dal comune obiettivo di destabilizzare l’ordine democratico o, comunque, anche da soggetti legati ad apparati istituzionali deviati disponibili a partecipare a gravissime operazioni delittuose per ricevere in contropartita agevolazioni, protezioni ed anche compensi in denaro; tra tali soggetti vi era senza ombra di dubbio il latitante Paolo Bellini – si legge – la cui presenza alla stazione di Bologna al momento della strage era finalizzata a trasportare, consegnare e collocare quantomeno parte dell’esplosivo utilizzato oppure, a voler prescindere dal trasporto, dalla consegna e dalla collocazione dell’esplosivo, a fornire un materiale supporto all’azione degli altri compartecipi, nella piena consapevolezza che presso la sala di aspetto di seconda classe sarebbe stato collocato un micidiale ordigno; gli autori materiali della strage sono stati coordinati nella esecuzione da funzionari dei servizi segreti e da altri esponenti di apparati dello Stato deviati, che a loro volta hanno risposto alle direttive dei vertici della Loggia P2, il cui capo indiscusso Licio Gelli ha sia direttamente finanziato la strage, sia organizzato ripetutamente operazioni di depistaggio, anche mediatico”.
Già nel gennaio dell’anno scorso gennaio era diventata definitiva la condanna all’ergastolo per Gilberto Cavallini, ex esponente dei Nuclei armati rivoluzionari, accusato di aver fornito alloggio a Francesca Mambro, Giusva Fioravanti e Luigi Ciavardini, nella fase immediatamente alla strage, di aver falsificato il documento intestato a Flavio Caggiula, consegnato da Ciavardini a Fioravanti, e di aver messo a disposizione un’auto per raggiungere il luogo della strage. “Questa sentenza conferma quello che avevamo sempre detto cioè che la strage è stata organizzata e finanziata dai vertici della loggia massonica P2, è stata protetta dai vertici dei servizi segreti italiani ed eseguita da terroristi fascisti appartenenti a varie sigle”, ha detto Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna.
Il depistaggio di Segatel
I supremi giudici, con questo verdetto, hanno confermato anche le condanne per gli altri due imputati che avevano presentato il ricorso contro la sentenza d’appello di Bologna: si tratta dell’ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel, accusato di depistaggio e condannato a sei anni di reclusione, e Domenico Catracchia, ex amministratore di condominio in via Gradoli, a Roma, accusato di false informazioni al pm al fine di sviare le indagini, condannato a quattro anni. In particolare si Segatel i giudici della Cassazione ricordano che la “condotta mendace e reticente di Segatel aveva ‘concretamente’ impedito di chiarire aspetti importantissimi della strage di Bologna: non consentendo di individuare la fonte della notizia su un imminente attentato si era impedito di acquisire un importante tassello che poteva condurre a scoprire non solo i partecipi materiali alla commissione della stessa, ma anche coloro che avevano contribuito a concepirla ed organizzarla, oltre che finanziarla; inoltre si era impedito di accertare la suddetta notizia di un imminente attentato fosse stata appannaggio ‘soltanto’ dell’Arma dei Carabinieri ai quali apparteneva Segatelo se derivasse da altri settori dello Stato, quali i servizi segreti, la Polizia, l’Esercito e per quale ragione fosse stata ‘girata’ al carabiniere Segatel”.
La parte civile
“La sentenza della Cassazione è il momento finale di un percorso giudiziario che dura da anni e che, a una prima lettura, conferma con grande importanza l’impianto motivazionale delle due sentenze di merito sulla responsabilità dei nuclei neofascisti di Avanguardia Nazionale, terza posizione, Nar nell’aver perpetrato la strage nel ruolo di copertura dei servizi segreti e di organizzazione e finanziamento della strage da parte della Loggia massonica P2 – dicono gli avvocati Andrea Speranzoni e Alessandro Forti difensori di parte civile dei familiari nel processo per la strage della Stazione di Bologna del 2 agosto 1980 – Una sentenza importantissima perché conferma le sentenze di merito e propone dei ragionamenti anche raffinati in punto di prova. Conferma che si è arrivati alla verità giudiziaria sui mandanti, organizzatori e finanziatori della strage, nonostante i depistaggi. Ne vengono calcolati 17 all’interno della motivazione della sentenza a conferma dei tantissimi ostacoli che sono stati, nel tempo, frapposti all’accertamento della verità. È una magistratura autonoma ed indipendente che è arrivata a questo risultato, una magistratura sotto attacco in questo paese in questo momento storico, che ci consegna una verità preziosissima sul più grave delitto commesso in epoca repubblicana che ha colpito la città di Bologna e la Repubblica Italiana “Questo delitto, secondo quanto emerge dal processo mandanti, è un delitto nato da logiche di ricatto politico e di utilizzo della violenza politica per condizionare la democrazia repubblicana. La sentenza di Cassazione che oggi leggiamo è un punto finale, un sigillo finale con dei contenuti estremamente preziosi per capire le dinamiche peggiori del potere infedele alla Costituzione del nostro paese”.