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Esenzione Irpef estesa per le vittime del dovere: ecco cosa cambia per i pensionati e i titolari di reversibilità

La risoluzione n. 68/2025 dell'Agenzia delle Entrate estende il beneficio - fino ad oggi previsto solo sull'assegno legato direttamente all'evento - a tutti i trattamenti di cui il soggetto è titolare a far data dal 1° gennaio 2017. Non è ancora chiaro se la nuova procedura scatterà in automatico sui cedolini, mentre per ottenere gli arretrati sarà necessario presentare domanda
Esenzione Irpef estesa per le vittime del dovere: ecco cosa cambia per i pensionati e i titolari di reversibilità
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L’Agenzia delle Entrate ha ampliato l’ambito di estensione delle esenzioni Irpef per alcune categorie di pensioni, nello specifico per quelle che vengono erogate alle vittime del dovere. A fare il punto della situazione è la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025 attraverso cui sono stati estesi i benefici non solo agli assegni erogati come conseguenza dell’evento lesivo, ma a tutti i trattamenti previdenziali percepiti dal soggetto che ne è titolare. Volendo sintetizzare al massimo l’esenzione Irpef è stata sostanzialmente estesa.

Pensioni, ampliata l’esenzione Irpef prevista

Attraverso la risoluzione n. 68/2025 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto una serie di novità relative all’esenzione Irpef per le vittime del dovere: l’agevolazione non è limitata alla pensione privilegiata o ai trattamenti che vengono percepiti legati direttamente all’evento lesivo. L’agevolazione viene applicata a tutti i trattamenti previdenziali dei quali il soggetto in questione è titolare. Ma cosa cambia ai fini pratici? Fino a questo momento l’esenzione Irpef era prevista solo e soltanto sulla “pensione privilegiata”, ossia su quella legata all’evento di servizio. Adesso, invece, il beneficio viene esteso a tutti i trattamenti pensionistici che il soggetto percepisce, applicandosi anche alle pensioni di vecchiaia o anzianità, a quelle di reversibilità o indirette percepite dai familiari superstiti e qualsiasi altro trattamento previdenziale obbligatorio, anche quando non risulta essere soggetto all’evento che ha determinato lo status di vittima.

Ricordiamo che la misura coinvolge le persone che hanno ottenuto lo status di “vittima del dovere”, “equiparato a vittima del dovere” o “familiare superstite”. Le novità hanno effetto retroattivo e vengono riconosciute a partire dal 1° gennaio 2017, giorno nel quale è entrata in vigore la Legge n. 232/2016, ossia la Legge di Bilancio 2017. Proprio alla luce di questa novità, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni ai propri uffici territoriali in modo che possano riesaminare i procedimenti pendenti e gestire i ricorsi sulla base del nuovo orientamento che è stato preso, andando a recepire la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione.

Cosa devono fare i pensionati

Come si devono muovere i diretti interessati a questo punto? L’Inps, in qualità di sostituto d’imposta deve adeguare i cedolini delle pensioni e non dovrà più trattenere l’Irpef. A partire dal 1° gennaio 2026 è importante monitorare le circolari dell’istituto per comprendere quando verrà effettuato il tutto e soprattutto per capire se la procedura scatterà in automatico: potrebbe essere necessario presentare una domanda, ma al momento non è stata data alcuna indicazione in questo senso. Per ottenere i rimborsi relativi al passato, invece, è necessario presentare un’istanza agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate. E’ possibile chiedere assistenza alle associazioni di categoria o ai sindacati, che stanno attivando degli sportelli dedicati per assistere i pensionati nei calcoli e nelle richieste di rimborso. Con questa risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha finalmente colmato una disparità di trattamento che esisteva tra le vittime del terrorismo – che avevano la possibilità di accedere ad un’esenzione più ampia – e le vittime del dovere e i loro equiparati, andando ad uniformare i benefici fiscali previsti per entrambe le categorie.

A chi spetta l’esenzione Irpef

L’esenzione Irpef sulla pensione è un diritto riconosciuto alle vittime del dovere, ossia le persone che hanno contratto un’infermità o sono decedute in servizio. Ne possono beneficiare anche i soggetti equiparati – definiti dalla Legge n. 266/2005 – e i familiari superstiti (il coniuge, i figli o, in loro mancanza – i genitori, i fratelli e le sorelle in caso di convivenza). L’esenzione deve essere richiesta presentando un’istanza telematica tramite il portale Inps (al quale si deve accedere con le credenziali digitali: Spid, Cie o Cns) o attraverso gli intermediari abilitati, come i Caf o i patronati. Nella documentazione è necessario indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento dello status.

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