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Multa Antitrust da 500mila euro per Wizzair: informazioni carenti e ambigue sull’abbonamento annuale

La low cost, per l'authority, "presentava il servizio come un abbonamento senza limiti, omettendo informazioni adeguate e puntuali sulle limitazioni". Le informazioni precontrattuali erano "carenti e ambigue, soprattutto riguardo alle finestre temporali di prenotazione dei singoli voli e ai posti disponibili"
Multa Antitrust da 500mila euro per Wizzair: informazioni carenti e ambigue sull’abbonamento annuale
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Multa da 500mila euro dell’Antitrust per la low cost Wizzair. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha accertato la violazione delle norme del Codice del consumo in materia di pratiche commerciali scorrette e di clausole vessatorie da parte della compagnia aerea low cost Wizz Air Hungary Ltd e ha irrogato una sanzione di 500.000 euro. Il procedimento riguarda il servizio di abbonamento annuale “Wizz All You Can Fly”, che consente di volare a una tariffa fissa su tutte le rotte internazionali operate dal vettore, a fronte del pagamento di 599 euro (499 nella fase iniziale della promozione).

L’Autorità ha accertato che, “nello svolgimento delle campagne promozionali, Wizz Air presentava il servizio come un abbonamento senza limiti, omettendo informazioni adeguate e puntuali sulle limitazioni”. Le informazioni precontrattuali fornite al consumatore sulle caratteristiche dell’abbonamento erano “carenti e ambigue, soprattutto riguardo alle finestre temporali di prenotazione dei singoli voli, al numero e alla tipologia dei posti disponibili per gli abbonati su ogni volo, nonché ad ulteriori limitazioni applicabili all’utilizzo del servizio”.

Inoltre, prosegue l’Antitrust, “è stata accertata la vessatorietà di alcune clausole presenti nella versione originaria delle condizioni generali di contratto, nella parte in cui attribuivano a Wizz Air la possibilità di modificare i termini e le condizioni del servizio o interromperne del tutto l’erogazione, senza prevedere i giustificati motivi o assicurare tutele idonee ai consumatori. Oltre a ostacolare il diritto di rimborso pro quota, infatti, le clausole contestate limitavano il diritto di recesso, in caso di sospensione o cessazione del servizio, anche nell’ipotesi in cui l’aeroporto interessato fosse quello scelto dal consumatore come hub preferito. Le clausole contestate causavano pertanto un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico degli abbonati”.

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