C’è anche il decreto con le modifiche allo Statuto del contribuente nell’infornata di provvedimenti attuativi della delega fiscale arrivata giovedì 28 dicembre all’esame del consiglio dei ministri per il via libera definitivo. Stando alla narrazione del governo, l’intenzione è ancora una volta quella di rendere il fisco un po’ più “amico” di chi paga le tasse. Di qui per esempio l’ufficializzazione che in agosto e dicembre, durante le vacanze estive e natalizie, non ci saranno adempimenti né comunicazioni delle Entrate. Stop alle cartelle esattoriali, insomma. In concreto cambia poco: se ne riparlerà il mese successivo. Viene poi istituito – al posto dei già esistenti Garanti regionali – un Garante nazionale del contribuente, scelto dal ministro dell’Economia con un mandato di quattro anni rinnovabile una sola volta. Ma i suoi poteri saranno decisamente blandi.

Il decreto, come detto, aggiorna alcune parti dello statuto approvato ormai 23 anni fa. Il nuovo garante, che verrà selezionato tra magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, avvocati, dottori commercialisti e ragionieri, sulla base delle segnalazioni ricevute potrà infatti solo “rivolgere raccomandazioni” ai direttori delle Agenzie fiscali, controllare la “funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione” al contribuente, “richiamare gli uffici finanziari” al rispetto dei diritti del contribuente sottoposto a verifiche fiscali e dei termini previsti per i rimborsi di imposta. Ogni sei mesi consegnerà una relazione al Mef, ai capi delle Agenzie e al comandante generale della Guardia di finanza con le criticità più rilevanti e le possibile soluzioni. Una volta all’anno dovrà fornire a governo e Parlamento “dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale”.

Non sembrano grossi passi avanti rispetto alla situazione attuale, che vede i Garanti regionali lamentare ogni anno nel loro relazione l’assenza del potere di sospendere atti impositivi o adottare atti vincolanti nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Nell’ultima, risalente all’ottobre 2022, si ricorda come in diverse occasioni siano state auspicate “modifiche legislative che amplino le capacità di intervento del Garante anche per consolidare la stessa autorevolezza e credibilità dell’istituto presso i cittadini e le altre istituzioni”. Va detto, però, che il Garante nazionale sarà perlomeno autonomo dall’Agenzia delle Entrate, da cui quelli regionali invece dipendono per il personale e il supporto tecnico con gli effetti che si possono immaginare su terzietà ed efficienza operativa. Le funzioni di segreteria e tecniche saranno assicurate dagli uffici del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell’economia e delle finanze.

Per il resto, il decreto introduce il principio del diritto al contraddittorio per tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente sul contribuente: dovranno essere preceduti, a pena di annullabilità, da un dialogo “informato ed effettivo”. Sono esclusi gli atti istruttori. Per quelli automatizzati e di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del Ministro dell’economia, la disciplina resta invariata, così come i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Per garantire il diritto, l’amministrazione finanziaria dovrà comunicare al contribuente lo schema del provvedimento dando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli controdeduzioni o accesso a una copia degli atti.

Viene disposto anche il principio di proporzionalità nel procedimento tributario: l’azione amministrativa dovrà essere “necessaria per l’attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo”. Il principio si applicherà “anche alle misure di contrasto dell’elusione e dell’evasione fiscale e alle sanzioni tributarie”.

Arriva poi il divieto di bis in idem nel procedimento tributario: l’amministrazione finanziaria potrà esercitare l’azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d’imposta. Il fisco esce indebolito anche da un’altra disposizione, stando alla quale “non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini previsti dallo Statuto del contribuente per l’esecuzione di verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria o in violazione di libertà costituzionalmente riconosciute“. Una previsione che rischia di precludere l’utilizzo di documenti come la lista Falciani o altri leak.

Quanto all’incrocio dei dati per la lotta all’evasione, il decreto sancisce che il fisco ha il potere di acquisire anche attraverso l’interoperabilità informazioni riguardanti i contribuenti contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, ma non può divulgarli salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge.

Vengono infine disciplinate – novità rilevante rispetto al sistema attuale – le fattispecie di vizi che possono invalidare gli atti di accertamento e riscossione. Si va dalla “mera” irregolarità ad annullabilità (per violazione di legge, incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti), nullità, inutilizzabilità e inesistenza, che scatta quando mancano elementi essenziali dell’atto. L’annullamento di un atto potrà scattare per autotutela obbligatoria dell’amministrazione in caso di errore di persona, errore di calcolo ma anche errore sull’individuazione del tributo o errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dal fisco.

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