Le polemiche sul sostanziale blocco dell’esercizio del diritto di sciopero per via dell’intervento del Ministro Salvini non si placano. La scelta adottata da CGIL e UIL per evitare sanzioni a carico dei lavoratori permetterà di proseguire nella protesta, facendola però apparire depotenziata a causa del combinato operare del Ministero delle Infrastrutture e della Commissione di garanzia.

Il rischio “tifoseria” è alto, soprattutto quando vedo un organo, che dovrebbe fungere da contrappeso rispetto al potere della maggioranza, spinto ad agire in una direzione precisa: la Commissione di garanzia, che è un’autorità amministrativa indipendente, non ha certamente dato l’impressione di fungere da vero contrappeso, aderendo in modo rapidissimo alle richieste del Ministero: impossibile così guardando le cose non condividere quanto dichiarato nel video del Fatto Quotidiano.

Per cercare di non farmi prendere dalle prime impressioni ho però voluto analizzare quanto accaduto per verificare se le “regole del gioco” siano state rispettate.

I motivi per cui lo sciopero sarebbe illegittimo secondo la Commissione

Con la delibera del 9 novembre 2023 la Commissione di garanzia ha ritenuto che lo sciopero, così come tempestivamente proclamato il 27 ottobre 2023 (quindi con abbondante anticipo rispetto al termine di 10 giorni, previsto dall’art. 2, 5° comma della L. 146/1990), sia illegittimo per la violazione di due principi: quello della rarefazione oggettiva e quello della durata massima prevista dalla prima azione di sciopero.

La violazione della “rarefazione oggettiva”

La prima violazione contestata è relativa al mancato rispetto della cosiddetta “rarefazione oggettiva”: definizione oscura dietro cui si cela un concetto semplice, cioè quello voler ottenere accanto al rispetto formale delle norme della L. 146/1990, anche il rispetto sostanziale dei diritti tutelati dalla legge. Infatti, anche di fronte ad una piena applicazione delle regole formali si potrebbe assistere ad una compressione dei diritti fondamentali dei cittadini: di fronte a più scioperi vicini nel tempo si vuole, quindi, evitare che questi, pur perfettamente rispettosi delle regole di cui all’art. 2 della L. 146/1990 se singolarmente considerati, si risolvano, per via della loro successione cronologica e del fatto di colpire lo stesso bene protetto, in un’illegittima compressione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti nei servizi pubblici essenziali.

Nel caso di specie, vi sarebbe uno “scarso distanziamento temporale” (questa la traduzione in italiano di “rarefazione”) tra lo sciopero generale del 17 novembre e quelli di categoria del:

Trasporto aereo del 24 ottobre (cioè di 24 giorni prima);
– Settore dell’Igiene Ambientale del 24 novembre (cioè di 7 giorni successivo a quello generale);
– Settore Vigili del Fuoco per il 17 novembre dalle 9 alle 13, cioè di 4 ore.

La delibera del 9 novembre si rifà ad un precedente del 2009 (delibera 09/2009) secondo cui quando si ha a che fare con uno sciopero generale (come la Commissione definisce quello del 17 novembre 2023) la regola della rarefazione deve essere applicata con prudenza, poiché:

– da una parte non è possibile pretendere che vengano rispettate tutte le diverse norme delle singole categorie sulla proclamazione dello sciopero, perché non essendo coordinate tra di loro, si risolverebbero in un puzzle impossibile da risolvere (“operazioni interpretative particolarmente complesse”, li definisce la Commissione nel 2009);
– dall’altra parte non si vuole precludere la libertà di sciopero per tutti quei sindacati, non proclamanti lo sciopero generale, di poter a loro volta dare avvio a proteste di categoria o di scioperi di ambito minore (come accade per il solo settore dell’Igiene Ambientale).

Quindi, il provvedimento citato non dice nulla a conforto di quanto deliberato dalla Commissione il 9 novembre. Tale provvedimento suggerisce di effettuare una verifica se vi sia una vicinanza (e, quindi, un mancato distanziamento), tra i tre scioperi di categoria e quello generale, tale da incidere negativamente sui diritti essenziali.
Certamente la rarefazione esiste tra lo sciopero generale e quello del trasporto aereo: 24 giorni tra uno e l’altro è un termine ampiamente sufficiente.

Problemi potrebbero sorgere riguardo all’agitazione dei Vigili del Fuoco, perché questa coincide nella data con quello generale. Peccato che nessuno possa pretendere, se non a pena di negare la possibilità di effettuare scioperi generali, che nella stessa giornata si tengano scioperi in adesione, a condizione che siano garantiti i servizi pubblici essenziali. Sostenere il contrario significherebbe negare la possibilità di fare uno sciopero intercategoriale o generale.

Quanto alla presunta non rarefazione oggettiva con lo sciopero del 24 novembre del settore dell’Igiene ambientale, se è vero che la distanza tra le due manifestazioni è inferiore ai 10 giorni, ciò che va verificato, per evitare che la norma in senso formale si risolva in una violazione sostanziale del diritto di sciopero, è se vi sia un’effettiva violazione dei diritti fondamentali nei servizi essenziali connessi all’Igiene ambientale. Parlare genericamente di “servizi essenziali” che non sarebbero assicurati dalla semplice vicinanza temporale rischia di essere fuorviante: si tratta di una definizione amplissima ed elastica, che deve essere intrepretata caso per caso per specificare quali siano i diritti fondamentali e i servizi essenziali nel settore dell’Igiene ambientale violati da uno sciopero di categoria a distanza di 7 giorni da quello generale.

Questo doveva essere esplicitato e questo mi aspettavo dalla Commissione per non pensare a pressioni o a un provvedimento puramente formale.

La seconda violazione: il mancato rispetto della durata massima della prima azione di sciopero

Anche la seconda motivazione dà la sensazione che il provvedimento sia formale e privo di sostanza. Sostiene la Commissione che, partendo dalle discipline dei singoli settori (di cui ne vengono elencati sei), non vi sarebbe il rispetto delle regole di durata massima della prima azione di sciopero del singolo settore.

La Commissione, quindi, vorrebbe che uno sciopero generale sia rispettoso di regole di singoli settori e, così, non potrebbe avere una durata superiore a quattro ore, perché la Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili del settore Trasporto aereo (cioè lo sciopero tenutosi il 24 ottobre) prevede che la “durata massima della prima azione di sciopero sia di quattro ore”.

A prescindere dal fatto che per il Trasporto aereo questa sarebbe la seconda azione di sciopero (e non la prima), non si considera come sia stata la stessa Commissione a dichiarare in passato (cioè proprio nel provvedimento del 2009 citato dal provvedimento) che, per evitare “operazioni interpretative particolarmente complesse”, non si possa pretendere che vengano rispettate tutte le diverse norme delle singole categorie. Cioè esattamente quello che invece oggi si pretende.

Conclusioni

Il provvedimento richiama un precedente della Commissione, che viene utilizzato a sostegno delle proprie tesi (ma in modo sbagliato) per la prima presunta violazione e dimenticato quando si affronta il tema della seconda presunta illiceità dello sciopero. Sono perplesso!

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