Condannato in primo grado per violenza sessuale, viene assolto in appello perché secondo i giudici la vittima, con il suo comportamento, avrebbe indotto l’imputato a “osare“. È una sentenza che desta scalpore quella della corte d’Appello di Torino, che ha ribaltato il verdetto del primo grado di condanna a 2 anni 2 mesi e 20 giorni. La vicenda riguarda un episodio del 2019 che ha coinvolto due giovani. Ne parlano oggi l’edizione torinese del Corriere della Sera e il quotidiano locale Cronaca qui.

L’imputato era accusato di aver abusato della ragazza, che era una sua amica, nel bagno di un locale nel centro di Torino. Secondo i giudici della Corte d’Appello, “non si può affatto escludere che al ragazzo, la giovane abbia dato delle speranze, facendosi accompagnare in bagno, facendosi sporgere i fazzoletti, tenendo la porta socchiusa, aperture lette certamente dall’imputato come un invito a osare. Invito che l’uomo non si fece ripetere, ma che poi la ragazza non seppe gestire, poiché un po’ sbronza e assalita dal panico”. La sentenza di assoluzione è stata impugnata in Cassazione dal sostituto procuratore generale Nicoletta Quaglino.

A sostenere le tesi dell’accusa non c’era solo il racconto della vittima, reso con “dichiarazioni reiteratamente ribadite con costanza, precisione e coerenza, oltre che in sintonia con le ulteriori risultanze acquisite”, come scriveva il gup, nelle motivazioni della condanna dell’imputato, arrivata alla fine del processo celebrato col rito abbreviato. Ma come prova della violenza c’era anche la zip dei pantaloni di lei strappata.

Un dettaglio che il presidente della quarta sezione penale della corte d’Appello descrive così: “L’unico dato indicativo del presunto abuso potrebbe essere considerato la cerniera rotta, ma l’uomo non ha negato di aver aperto i pantaloni della giovane, ragione per cui nulla può escludere che sull’esaltazione del momento, la cerniera, di modesta qualità, si sia deteriorata sotto forzatura”.

Per questo motivo, secondo i giudici d’Appello, il “fatto non può essere inteso come inequivocabilmente deponente in senso accusatorio dalla Procura generale”. E ancora, secondo i giudici del secondo grado, la ragazza “alterata per un uso smodato di alcol ” ed “è quindi altamente probabile che non fosse pienamente in sé quando richiese di accedere al bagno, provocò l’avvicinamento del giovane che invero la stava attendendo dietro la porta, custodendo la sua borsetta: non solo, ma si trattenne in bagno, senza chiudere la porta, così da fare insorgere nell’uomo l’idea che questa fosse l’occasione propizia che la giovane gli stesse offrendo. Occasione che non si fece sfuggire”.

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