di Giuseppe Mammana

È trascorso appena un anno dalle vicende che hanno coinvolto alcune lavoratrici di una nota cooperativa romana “cacciate” da un istituto comprensivo. Parliamo degli OEPA, gli operatori educativi per l’autonomia (dipendenti di cooperative sociali) che assistono i ragazzi con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di Roma Capitale. La gestione del servizio avviene in forma “ibrida”: la titolarità spetta al Comune, gli erogatori dei servizi sono le cooperative ma il lavoratore opera nei locali della scuola.

Quel giorno, le lavoratrici, dopo l’assemblea sindacale svolta davanti al VII Municipio – per protestare contro il mancato pagamento della malattia da parte della cooperativa – rientrarono nel loro istituto per riprendere servizio e trovarono davanti a sé l’ingresso sbarrato. Il motivo? Il Dirigente Scolastico (forse in accordo con la cooperativa) le aveva “sospese” certificando quella giornata come assenza ingiustificata.

Qualche settimana fa, un’altra vicenda ha destato molto scalpore tra gli OEPA: la sospensione dal servizio di una lavoratrice notificata in data 11 ottobre – da parte di una cooperativa che opera in un importante Municipio romano – non in possesso del certificato vaccinale. La lavoratrice prima di quella data accedeva ai locali della scuola effettuando a proprie spese un tampone ogni 48 ore. Qualche giorno dopo, il 15 ottobre, entra in vigore il Decreto-legge n.127, “misure urgenti per assicurare lo svolgimento del lavoro pubblico e privato”. Il provvedimento afferma che fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione da Coronavirus, chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è tenuto ad esibire la certificazione verde.

Secondo il sito del Governo, è possibile ottenere il green pass in cinque casi: aver effettuato la prima dose di vaccino da 15 giorni; aver completato il ciclo vaccinale; aver fatto la dose aggiuntiva al primo ciclo di vaccinazione; essere risultati negativi ad un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere guariti da Covid nei mesi precedenti.

A questo punto la domanda sorge spontanea: come è stato possibile procedere alla sospensione della lavoratrice se resta la possibilità di poter accedere al green pass effettuando un tampone antigenico rapido ogni 48 ore? La cooperativa nel giustificare la sospensione cita il Decreto-legge n.122/21 e la Determina della Regione Lazio G10947, approvata in data 17/09/2021. La prima, si riferisce alla norma nazionale che estende l’obbligo vaccinale a tutti i lavoratori che operano nelle strutture residenziali socioassistenziali e sociosanitarie. La seconda recepisce l’obbligo vaccinale espresso nel Decreto, ed esplicita le tipologie di strutture a cui estendere il provvedimento. Qui risiede il punto cruciale della questione: la notifica della sospensione avviene in data 11 ottobre, in attuazione del Decreto-legge n.122 e della Direttiva regionale.

Nell’applicazione di quest’ultimo provvedimento si palesano un ventaglio di misure “differenti” tra una cooperativa e un’altra. Il tutto ruota intorno all’interpretazione “flessibile” del termine “socioassistenziale”. La cooperativa che applica la sospensione della lavoratrice interpreta in modo “estensivo” la direttiva regionale: secondo l’organizzazione, l’OEPA è un operatore socioassistenziale e per esercitare la propria mansione deve possedere il certificato vaccinale alla stregua di un lavoratore che opera all’interno di una struttura residenziale o domiciliare. Altre cooperative danno un’interpretazione “restrittiva” e affermano che la Determina regionale stabilisce l’obbligo vaccinale “solo” per i lavoratori delle strutture residenziali e per gli assistenti domiciliari.

Permangono numerose perplessità e interrogativi riguardo i diversi provvedimenti applicati: perché l’assistente ai ragazzi con disabilità deve trovarsi ciclicamente a subire trattamenti “punitivi” e “discriminatori” rispetto al resto del personale scolastico? Perché esistono delle differenze fra il personale della scuola se il rischio di contagio è il medesimo? Chi deve vigilare sull’operato delle cooperative sociali per tutelare il diritto sul lavoro?

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