Limita la libertà di pensiero? Falso. E’ inutile perché in Italia la violenza è già punita? Falso. Costringe le scuole ad organizzare attività per la giornata contro l’omotransfobia? Falso. Sono mesi ormai che sentiamo parlare del disegno di legge Zan e, nonostante sul tema siano intervenuti praticamente tutti e (quasi) tutti abbiano chiesto modifiche, c’è ancora molta confusione sull’effettivo contenuto del provvedimento. Martedì nel dibattito è piombato il Vaticano che, impugnando il Concordato, ha chiesto modifiche al provvedimento: la notizia, che ricorda l’interventismo dei tempi del referendum sul divorzio, ha provocato molte polemiche e, in Parlamento, si è schierato lo stesso presidente del Consiglio Mario Draghi ribadendo che l’Italia “è uno Stato laico“. Questo però non ha cambiato le sorti della legge che al momento è bloccata in commissione Giustizia: il centrodestra vuole modifiche e l’asse giallorosso chiede l’approvazione senza rivedere il testo. Il problema ora sono i voti che potrebbero mancare al via libera definitivo (con i renziani ancora una volta possibile ago della bilancia) e i tempi strettissimi prima della fine della legislatura. Ma vediamo cosa c’è davvero nel provvedimento e su cosa si dividono i partiti (e la Chiesa).

Il contenuto della legge – Il ddl Zan ha avuto un primo via libera alla Camera nel novembre scorso e da mesi aspetta di concludere il suo iter a Palazzo Madama. A volerla dire tutta, l’attesa per una legge contro l’omotransfobia è ancora più lunga se si considera che il primo ddl in materia venne presentato nel 1996. Questa legislatura sembrava che l’accordo fosse praticamente fatto, ma nel giro di pochi mesi è cambiato tutto: il governo Conte 2 è caduto ed è cambiata la maggioranza, portando il centrodestra al governo (tranne Fdi). Il testo approvato a Montecitorio è una sintesi di vari disegni di legge di Pd, M5s, Leu e addirittura Forza Italia. Il contenuto è molto semplice: modifica la legge Mancino che punisce i crimini di odio e di incitamento all’odio per “per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa” e la estende alle discriminazioni basate anche a motivi fondati su “sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità“. Questa estensione che, va precisato, non riguarda il reato di propaganda, ma solo “chi incita o commette” atti di discriminazione, viene contestata sotto molti punti di vista. Tra le altre cose, ad esempio, quasi tutte le destre, gli ultra cattolici e le femministe trans-escludenti si oppongono all’introduzione della dicitura “identità di genere”, concetto che supera il binarismo di genere e permette di difendere le persone trans (come già nella maggior parte dei Paesi Ue e come l’Unione europea ci chiede di fare dal 2010).

La libertà d’espressione è a rischio? Falso – È la principale argomentazione di chi si oppone alla legge: se passa il ddl Zan non sarà più possibile esprimere liberamente le proprie opinioni. Un’obiezione debole perché la legge appunto non punisce la “propaganda”, ma solo chi istiga a commettere o commette atti di violenza o discriminazioni. Ovvero, come dimostra la giurisprudenza, non bastano le dichiarazioni, ma ci devono essere esternazioni che portano a un’azione discriminatoria o di violenza.

Nonostante tutto questo, per tutelare al massimo la libertà d’espressione, nel passaggio alla Camera, al testo è stata aggiunta una clausola definita “salva idee“. L’articolo 4 del ddl recita infatti: “Sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”. Proprio l’inserimento della dicitura “concreto pericolo“, aiuta a chiarire quando subentra la discriminazione o l’atto di violenza.

Il primo firmatario della legge, il deputato Alessandro Zan, lo ha ripetuto in questi giorni al Corriere della Sera: “Applichiamo una legge consolidata nel nostro ordinamento e collaudata da sentenze della Corte Costituzionale. Nella Legge Mancino si parla di istigazione all’odio. Dire ‘sono contro i matrimoni gay’ è un’opinione, non la condivido ma è un’opinione. Dire su una pubblica piazza o nei social ‘se avessi un figlio gay lo brucerei nei forni’ non è più un’opinione, ma istigazione alla violenza e all’odio. Quando c’è un pericolo per l’altro non è opinione. Per fare una legge contro l’omotransfobia ne abbiamo presa una che esiste già, ma la estendiamo ad altri gruppi sociali”. Ovvero, a differenza di quello che dicono gli oppositori, non si crea un nuovo tipo reato d’opinione, ma si estendono le fattispecie di una legge già esistente che punisce l’incitamento all’odio, alla violenza e la discriminazione. E se, come viene sostenuto, il ddl Zan limita la libertà d’espressione, allora andrebbe rivista anche la legge Mancino là dove punisce i crimini d’odio basati su razza, etnia e religione.

C’è allora chi obietta ancora che la distinzione tra discriminazione e semplice opinione sarebbe, se passasse la legge, sempre affidata a un giudice perché la legge non definisce con precisione gli atti di discriminazione. L’ultimo ad averlo affermato è stato il cardinale Pietro Parolin: “Il concetto di discriminazione resta di contenuto troppo vago”, ha detto in questi giorni. “In assenza di una specificazione adeguata corre il rischio di mettere insieme le condotte più diverse e rendere pertanto punibile ogni possibile distinzione tra uomo e donna, con delle conseguenze che possono rivelarsi paradossali e che a nostro avviso vanno evitate”. Ma questa argomentazione è smentita dalla giurisprudenza, come ha ricordato a tal proposito il Servizio studi del Senato ricordando, nell’analisi dedicata al ddl Zan, la sentenza della Cassazione (Sez. V, 24 gennaio 2001, n. 31655). Questa afferma che il reato di istigazione a compiere atti di discriminazione non si pone in contrasto con il diritto di libera manifestazione del pensiero, sancito nell’art. 21 Cost., in quanto “l’incitamento ha un contenuto fattivo di istigazione ad una condotta, quanto meno intesa come comportamento generale, e realizza un quid pluris rispetto ad una manifestazione di opinioni, ragionamenti o convincimenti personali”. Tradotto: un prete dal pulpito o un cattolico in una manifestazione potranno continuare a difendere quella che è per loro la famiglia tradizionale e criticare i matrimoni gay. Diverso è se incitano alla violenza contro i gay o se decidono di aggredire una persona omosessuale.

Il ddl Zan è inutile perché la violenza è già punita? Falso – In Italia non vengono punite le aggressioni per motivi omotransfobici. Nella maggior parte dei casi, quando viene commesso questo tipo di violenza, si può applicare (ma non è obbligatorio) “l’aggravante per motivi abietti e futili” (articolo 61 del codice penale) che fa riferimento a “impulsi psichici che inducono il soggetto a tenere una determinata condotta e che si caratterizzano per essere spregevoli, malvagi (abbietti) oppure del tutto sproporzionati rispetto all’azione delittuosa commessa”. Ma, secondo le associazioni che difendono le persone lgbt, non riconoscere la matrice omotransfobica dell’aggressione e limitarsi a parlare di “sporporzione“è proprio la radice del problema. Colpire infatti una persona omosessuale per il suo orientamento sessuale, è un crimine d’odio che riguarda di fatto un’intera comunità che da quel momento sarà più spaventata. Proprio come nei casi di razzismo. E l’emergenza esiste: come ricordato da Rete Lenford a ilfattoquotidiano.it, stando ai dati dell’Osservatorio della Polizia contro le discriminazioni si parla di “un reato ogni quattro giorni contro persone della comunità Lgbtqi”.

Il ddl Zan impone alle scuole di celebrare la giornata contro l’omotransfobia e diffondere la “dottrina del gender”? Falso – La legge contro l’omotransfobia non si limita a prevedere sanzioni, ma si concentra anche su prevenzione ed educazione contro la violenza. Per questo, all’articolo 7, si prevede l’istituzione della giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la tran­sfobia per il 17 maggio: è una ricorrenza che nel mondo è celebrata già dal 2004 e ricorda quando l’Oms tolse l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali (era il 1990). Una giornata che già di fatto nel nostro Paese, uno degli ultimi a non averla riconosciuta ufficialmente, viene celebrata (un mese fa ne hanno parlato il presidente della Repubblica e il presidente della Camera), e la sua ufficializzazione permetterebbe di avere una chiara condanna delle violenze da parte dello Stato.

L’opera di sensibilizzazione è rivolta anche alle scuole, che vengono citate nella legge, ma non c’è nessuna imposizione e per questo l’esenzione richiesta dagli istituti cattolici non è necessaria: “In Aula alla Camera, proprio per venire incontro alle preoccupazioni di parte del mondo cattolico”, ha detto sempre Zan nei giorni scorsi, “è stato precisato che le iniziative dovranno essere coerenti con il piano triennale dell’offerta formativa e con il patto di corresponsabilità educativa tra scuole e famiglie”. E quindi “nel rispetto dell’autonomia scolastica”. Questo significa che, come già avviene in occasione di tante altre giornate nazionali (dall’Olocausto alle vittime di mafia), senza l’accordo di genitori, insegnanti e istituti non sarà organizzata alcuna attività. Inoltre le iniziative sono pensate, si legge nel dddl “al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze”. Quindi l’obiettivo è la prevenzione di bullismo e violenza, non certo la propaganda, come invece sostengono molti degli oppositori.

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